Aspettativa Sindacale

I contributi figurativi per aspettativa sindacale

Sono riconosciuti per i periodi di aspettativa non retribuita successivi all’11 giugno 1970 per funzioni pubbliche elettive o per cariche direttive sindacali provinciali o nazionali. Per avere diritto all’accreditamento dei contributi figurativi è necessario che non esista l’obbligo del versamento dei contributi per il periodo di aspettativa. La legge prevede che l’accredito figurativo per le aspettative non retribuite scatta dopo che siano passati 6 mesi dall’assunzione. Per le aspettative iniziate prima di tale data non c’è alcuna condizione. Dal 1° gennaio 2000, i lavoratori dipendenti che assumono una carica elettiva per la quale è assicurato un vitalizio e che vogliono mantenere l’originaria posizione assicurativa, devono versare al proprio ente di previdenza l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore.

I contributi figurativi sono accreditati dall’Inps a domanda dell’assicurato.
La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o frazione di esso, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.

Insieme alla domanda l’assicurato deve presentare all’Inps:

  • attestazione dello svolgimento delle funzioni pubbliche o delle cariche direttive sindacali;
  • attestazione dell’avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita per tutto lo svolgimento delle cariche o funzioni.

Ai fini dell’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare

Aspettativa Sindacaleultima modifica: 2008-11-12T09:05:04+01:00da vitegabry
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