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Pensione anticipata Opzione donna 2024

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Pensione anticipata Opzione donna 2024

I requisiti per la domanda e la decorrenza del trattamento nella circolare INPS 3 maggio 2024 n. 59.

Pubblicazione: 6 maggio 2024

Con la circolare INPS 3 maggio 2024, n. 59 l’Istituto fornisce i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata Opzione donna 2024.

L’accesso è consentito alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni.

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.

Restano confermati anche nel 2024 gli altri requisiti già previsti dalla legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).

Al momento della presentazione della domanda la lavoratrice deve infatti trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dal numero di figli.

La circolare specifica, inoltre, che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al:

  • 1° febbraio 2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • 2 gennaio 2024 per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della stessa.

La domanda di pensione anticipata può essere presentata secondo le consuete modalità (messaggio 1° febbraio 2024, n. 454 e circolare 6 marzo 2023, n. 25 – par.4).

Circolare numero 59 del 03-05-2024

Dettaglio

Articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Pensione anticipata c.d. opzione donna. Modifiche all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

INDICE

 

1.  Premessa

2.  Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

3.  Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione

 

 

 

1. Premessa

 

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, legge di Bilancio 2024).

 

L’articolo 1, comma 138, della citata legge prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1-bis:

1) all’alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

 

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni applicative relative alla disposizione in esame.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.

 

 

2. Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

L’articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

 

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

In merito, si rammenta che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).

 

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);

 

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.

Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

 

Al riguardo, si rammenta che:

 

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell’Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione “Crisi d’impresa”.

 

 

3. Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione

 

Come precisato nella circolare n. 25 del 2023, alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

 

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (cfr. il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e il paragrafo 4 della circolare n. 25 del 2023).

 

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

RIFORMA PENSIONI 2024/ I chiarimenti Inps su Opzione donna (ultime notizie 6 maggio)

RIFORMA PENSIONI 2024/ I chiarimenti Inps su Opzione donna (ultime notizie 6 maggio)

Riforma pensioni 2024, l’Inps ha fornito dei chiarimenti importanti su Opzione donna, che l’anno prossimo potrebbe non essere rinnovata

niente indennità malattia Inps per asintomatici CovidAnsa

RIFORMA PENSIONI, LA CIRCOLARE INPS

Venerdì scorso l’Inps ha diffuso una circolare che fornisce dei chiarimenti importanti su Opzione donna. I requisiti per questo accesso anticipato alla pensione sono ben noti, anche perché sono stati resi più “stretti” dall’ultima Legge di bilancio. L’Inps specifica, però, che per raggiungere il requisito contributivo di 35 anni possono essere utilizzati anche i periodi assicurativi maturati all’estero (purché esistano convenzioni bilaterali con l’Italia o si applichi la regolamentazione Ue sulla sicurezza sociale). È importante però rispettare il minimale di contribuzione previsto dalle norme comunitarie o dalle singole convenzioni bilaterali. L’Inps fornisce anche un chiarimento importante circa il requisito di appartenere a un’impresa in stato di crisi.

 

LE INCOGNITE SULLA PROROGA

Infatti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi deve risultare attivo alla data del 1° gennaio 2024 oppure essere stato attivato in data successiva. Non si prevedono molti accessi alla quiescenza tramite Opzione donna quest’anno e tra l’altro non è chiaro se questa misura riservata alle lavoratrici verrà rinnovata per il 2025. A dire il vero si tratta di una misura, nella formula attuale, di costo molto limitato per le casse pubbliche, quindi potrebbe anche essere confermata senza molti sforzi. Tuttavia la situazione dei conti pubblici non è rosea e dunque si potrebbe anche decidere di cancellare Opzione donna, come altre forme di pensionamento anticipato per vararne una nuova. A tal proposito si attende l’illustrazione del progetto di Massimo Garavaglia per superare la Legge Fornero già dal 2025.

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Opzione donna 2024, i requisiti nei chiarimenti dell’Inps dopo la stretta della Manovra

Opzione donna 2024, i requisiti nei chiarimenti dell’Inps dopo la stretta della Manovra

Opzione donna si applica alle caregiver, alle donne disabili al 74% o alle donne licenziate (o ancora dipendenti) di aziende in crisi. Ma dal momento della domanda a quando si può effettivamente lasciare il lavoro passano molti mesi

Chi può andare in pensione con Opzione donna nel 2024 viene chiarito da una recente circolare Inps, che espone tutte le novità dopo la stretta dell’ultima Legge di Bilancio. Per usufruire dell’Opzione donna occorre avere almeno 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi. Ulteriore condizione necessaria è avere una situazione di disagio accertato (disabilità, essere caregiver o essere lavoratrice dipendente o licenziata da un’azienda in crisi).

I requisiti di Opzione donna nel 2024

La crisi morde e non risparmia neppure le casse pubbliche: per questo dai 60 anni di età anagrafica previsti nel 2023 si sale adesso ai 61 indicati dalla Manovra. Ma il requisito anagrafico viene “scontato” di un anno per ogni figlio, con il limite massimo di due anni. A parità di contribuzione una donna che non abbia figli dovrà dunque attendere di spegnere 61 candeline per poter usufruire di Opzione donna, mentre una donna con un figlio potrà anticipare la domanda di uscita dal lavoro a 60 anni. Può fare domanda a 59 anni una donna che abbia avuto due o più figli.

L’innalzamento del limite anagrafico di un solo anno ha avuto un forte impatto sull’applicazione della misura: un monitoraggio dell’Inps ha evidenziato come il primo trimestre del 2024 abbia visto uscire dal lavoro 1.276 donne, a fronte delle 11.514 lavoratrici che hanno lasciato il lavoro nell’arco di tutto il 2023.

I periodi di contribuzione sono validi anche se maturati all’estero nei Paesi in cui si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale.

Opzione donna 2024  per chi svolge attività di caregiver

Vengono considerate caregiver ai fini dei requisiti utili per accedere a Opzione donna tutte le pensionande che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave. Il diritto viene esteso a quanti assistono un parente o affine anche di 2° grado convivente, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Il requisito dell’invalidità al 74%

La misura è applicabile anche alle donne che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Donne licenziate o dipendenti di aziende in crisi

Un altro requisito riguarda le donne lavoratrici che siano state licenziate o che siano tuttora dipendenti di aziende in crisi per le quali è attivo un tavolo di confronto al 1° gennaio 2024 o nel periodo successivo.

Quando si va in pensione con Opzione donna

Per usufruire dell’Opzione donna esiste un doppio binario. È possibile conseguire la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 2 gennaio 2023. Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (Afam), al ricorrere dei requisiti e delle condizioni, possono conseguire la pensione rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possono conseguire la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda di pensione.

Come fare domanda

La domanda va presentata online sul portale dell’Inps. In alternativa è possibile procedere tramite:

  • call center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06164164 da rete mobile;
  • Caf e patronati.

Nel frattempo, sul fronte pensioni si segnala che la Lega rilancia Quota 41 per tutti. E ci sono novità anche per chi abbia usufruito di Quota 100, 102 e 103.

 

San Pietro Nolasco

 

San Pietro Nolasco


San Pietro Nolasco

autore: Alonso Miguel de Tobar anno: 1872 titolo: San Pedro Nolasco inginocchiato davanti alla Vergine della Misericordia luogo: Museo del Prado
Nome: San Pietro Nolasco
Titolo: Fondatore dei Mercedari
Nascita: anno 1189, Carcassone (Francia)
Morte: 25 dicembre 1256, Barcellona
Ricorrenza: 6 maggio
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Canonizzazione:
1628, Roma, papa Urbano VIII
S. Pietro Nolasco nacque da nobile famiglia a Recaud presso Carcassone in Francia l’anno 1189 e, fin da fanciullo si distinse per la singolare carità che aveva verso il prossimo. Si ebbe un presagio di queste virtù allorchè, piangendo ancor bambino nella culla, uno sciame d’api volò sopra di lui e costruì un favo di miele nella sua destra. Fu allevato nella casa paterna con molte cure, avendo perduto il padre in età di quindici anni, continuò a vivere sotto la direzione di sua madre, che non potè mai risolversi a rimaritarsi, decisa come era di consacrarsi alla cura del figliuolo ed al servizio di Dio.

Pietro rimase per qualche tempo al servizio di Simone Conte di Montefort della Crociata contro gli Albigesi. Dopo la celebre battaglia di Muret, nella quale Pietro Re d’Aragona perdette la vita, il Conte, impietosito della sventura e della debolezza del giovane Jacopo rimasto suo prigioniero in età di sette anni, credette di non potergli prestare servizio migliore che dargli Pietro Nolasco per suo precettore. Santo soddisfece all’impegno nella maniera più perfetta. Il giovane re gli diede tutta la sua stima e confidenza, e Pietro se ne servì per riformare la Corte con la santità dei suoi costumi. La devozione alla Vergine e la carità verso i Cristiani fatti prigionieri sotto i Mori furono le due virtù caratteristiche del nostro Santo.

Fondò l’Ordine di Santa Maria della Mercede per la redenzione degli schiavi (confermato poi ed approvato dalla Sede Apostolica), al quale, oltre i tre soliti voti di povertà, castità ed obbedienza, aggiunse il quarto d’impegnare cioè i beni ed anche le proprie persone, qualora fosse necessario, alla redenzione degli schiavi. Pietro stesso venne eletto Primo Generale di questo Ordine nuovo, che governò finchè visse con molta prudenza e rettitudine. Benedisse il Signore talmente questo novello istituto, che venivano ad abbracciarlo folle non solo di popolani, ma anche di nobili, che offrivano se stessi c i loro beni per la redenzione degli schiavi. Così fino dai primi anni ne fu riscattato un gran numero non solo nella Spagna, ma anche nell’Africa, dove San Pietro si recò più volte in persona con grandi stenti, fatiche e perfino pericoli della vita.

La fama della sua santità giunse sino in Francia alle orecchie del Re S. Luigi, il quale desiderò di vedere e di abboccarsi con Pietro Nolasco. Questi pure bramava da parte sua di conoscere un principe di tanta virtù e singolare pietà: onde, presa l’occasione di un viaggio, che il Re S. Luigi fece nella Linguadoca, il Santo vi si recò per visitarlo, e dimorò qualche tempo presso di lui con estremo giubilo e contentezza del Santo Re, il quale gli comunicò il suo disegno di andare con un’armata in Levante a liberare quei cristiani dal barbaro giogo degli infedeli e lo invitò a tenergli compagnia. Accettò Pietro con immensa gioia quell’invito: ma ne fu impedito da una fastidiosa infermità che lo colpì e lo fece soffrire fino alla morte.

S. Pietro rifulse meravigliosamente nella castità illibata, nell’umiltà, nell’astinenza e in ogni altra virtù. Celebre per il suo dono di profezia, predisse cose future, tra cui la più famosa fu, che il Re Giacomo avrebbe ripreso Valenza, occupata dai Mori. Era consolato da frequenti apparizioni dell’Angelo Custode e della Vergine Madre di Dio. Infine indebolito dalla vecchiaia, cadde malato e si ridusse in fin di vita. Dopo aver esortato i suoi confratelli alla carità verso gli schiavi, munito dei santi sacramenti, rese lo spirito a Dio a mezzanotte della vigilia della Natività del Signore l’anno 1250. Fu canonizzato da papa Urbano VIII nel 1628. Alessandro VII ordinò di celebrare la festa il 31 di gennaio e papa Pio XI la trasferì al 28 di gennaio e attualmente è commemorato nel martirologio romano il 6 maggio.

PRATICA. Mandiamo un’offerta per la redenzione dei peccati

PREGHIERA. Santa Maria della Mercede pregate per noi

MARTIROLOGIO ROMANO. San Piétro Nolàsco Confessore, Fondatore dell’Ordine della beata Vergine Maria della Mercéde per la redenzione degli schiavi: si addormentò nel Signore il venticinque Dicembre.

ICONOGRAFIA

Nell’iconografia San Pietro Nolasco viene spesso raffigurato inginocchiato davanti la Vergine Maria contornata da angeli e in abbigliamento da mercedario con un saio bianco, come nella tela di Francisco de Zurbarán.

Apparizione della Vergine a San Pietro Nolasco

titolo Apparizione della Vergine a San Pietro Nolasco
autore Zurbarán anno 1628-1630

Sempre il grande Francisco de Zurbarán eseguì altre due tele di notevole pregio commissionate dai Mercedari per l’Abbazia della Merced Calzada l’anno dopola canonizzazione di Pietro Nolasco da parte di papa Urbano VIII. La prima tela mostra la visione di Nolasco che sogna la Gerusalemme celeste dal Libro dell’Apocalisse, mostrata in alto a sinistra e indicata da un angelo alla sua destra.

La visione di san Pietro Nolasco

titolo La visione di san Pietro Nolasco
autore Francisco de Zurbarán anno 1629

La seconda tela Mostra Pietro Apostolo crocifisso capovolto che appare a Pietro Nolasco che riscattò gli schiavi cristiani dai proprietari musulmani durante il periodo della Riconquista nella storia spagnola. Quando gli fu impedito di fare un viaggio sperato a Roma per visitare la tomba di San Pietro, ricevette una visione consolatoria da San Pietro che lo istruiva a convertire la Spagna.

San Pietro apostolo appare a san Pietro Nolasco

titolo San Pietro apostolo appare a san Pietro Nolasco
autore Francisco de Zurbarán anno 1629

San Pietro viene spesso raffigurato durante i suoi momenti più importanti come quando impartisce la carità ai prigionieri cristiani sempre col saio da mercedario.

San Pietro Nolasco e i prigionieri cristiani

titolo San Pietro Nolasco e i prigionieri cristiani

Ma viene anche riprodotto nella sua figura classica di membro dell’ordine dei mercedari con il vessillo dei mercedari.

San Pietro Nolasco

titolo San Pietro Nolasco

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