Archivi giornalieri: 2 novembre 2023

Fondazione Marco Biagi: Le novità in tema di whistleblowing dopo il d.lgs. n. 24/2023

Fondazione Marco Biagi: Le novità in tema di whistleblowing dopo il d.lgs. n. 24/2023

La Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, organizza, nei giorni 17 e 18 novembre 2023, un corso di formazione dal titolo “Le novità in tema di whistleblowing dopo il d.lgs. n. 24/2023” .

Il corso si rivolge a titolari di imprese, dirigenti, responsabili compliance, responsabili Anticorruzione e membri degli Organismi di Vigilanza.

Il d.lgs. n. 24/2023, di attuazione della Direttiva europea 2019/1937, ha introdotto importanti novità in tema di whistleblowing. L’assetto normativo delineato dal legislatore ha superato la vecchia distinzione tra settore privato e pubblico, operando una rivisitazione della materia e prevedendo diversi obblighi e disposizioni specifiche, anche a garanzia della riservatezza del whistleblower.

Il corso si articola in due incontri per un totale di 9 ore di lezione, on line, tenute da docenti universitari e professionisti che dialogheranno sui principali adempimenti previsti per garantire la conformità dei canali di segnalazione, con focus di approfondimento sui profili giuslavoristici e sulla gestione della privacy e del risk management.

Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione clicca qui

 

Dottrina Per il Lavoro: la bozza della Legge di Bilancio 2024

Dottrina Per il Lavoro: la bozza della Legge di Bilancio 2024

Pubblichiamo la bozza bollinata della Legge di bilancio per l’anno 2024.

 

Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro:

  • articolo 6 – (Misure fiscali per il welfare aziendale)
  • articolo 7 – (Detassazione dei premi di risultato)
  • articolo 9 – (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
  • articolo 10 – (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)
  • articolo 17 – (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)
  • articolo 23 – (Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)
  • articolo 26 – (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n – 201)
  • articolo 27 – (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)
  • articolo 28 – (Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)
  • articolo 29 – (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024)
  • articolo 30 – (Misure di flessibilità in uscita)
  • articolo 31 – (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO)
  • articolo 32 – (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)
  • articolo 33 – (Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)
  • articolo 34 – (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)
  • articolo 36 – (Misure in materia di congedi parentali)
  • articolo 37 – (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)
  • articolo 40 – (Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)
  • articolo 42 – (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)
  • articolo 49 – (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

 

La bozza della legge di bilancio per l’anno 2024

INPS: la nuova disciplina del lavoro sportivo – obblighi contributivi

INPS: la nuova disciplina del lavoro sportivo – obblighi contributivi

L’INPS, con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

INL: rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

INL: rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, con la quale fornisce indicazioni, ai propri ispettori, circa l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023).

La rivalutazione applicata è pari al 15,9% e va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2.

La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023. Inoltre, l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (vedasi circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 314/2018).

La circolare contiene un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all’arresto o all’ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023.

INPS: “Ammortizzatore unico” – istruzioni operative

INPS: “Ammortizzatore unico” – istruzioni operative

L’INPS, con il messaggio n. 3825 del 31 ottobre 2023, chiarisce il significato delle risultanze degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente ed illustra, nel dettaglio, le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza.

Sull’argomento vedasi anche:

  • la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 – illustra i contenuti del nuovo “ammortizzatore sociale unico” a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023, introdotto con il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
  • il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023 – fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ai requisiti di accesso.
  • il messaggio n. 2264 del 16 giungo 2023 – fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande e illustrato il sistema di lavorazione automatizzata sia delle istruttorie che dei pagamenti della prestazione in argomento.
  • il messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023 – fornisce le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive.

Che cos’è e che cosa fa il parlamento europeo

Che cos’è e che cosa fa il parlamento europeo

 

Eletto ogni 5 anni dagli elettori di tutta l’Ue, il parlamento ha un ruolo fondamentale nell’approvazione delle norme europee ed esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni Ue.

Definizione

Il parlamento europeo (Pe) è l’assemblea rappresentativa dell’Unione europea, nonché una delle sue 7 istituzioni ufficiali.

1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo.

Le elezioni per il rinnovo del parlamento, a suffragio universale e diretto, si svolgono ogni 5 anni. Per quanto questa possibilità sia prevista dai trattati, al momento non esiste una legge elettorale comune per scegliere i membri del parlamento. Ciascuno stato dunque è libero di definire una propria disciplina, anche se nell’ambito di alcune regole condivise.

La sua attività più importante è quella legislativa, che esercita assieme al consiglio dell’Unione europea, ovvero l’organo che rappresenta la volontà degli stati membri. Diversi autori, dopo l’approvazione del trattato di Lisbona, hanno paragonato questo modello a una sorta di bicameralismo imperfetto, con il consiglio nelle vesti di “camera alta” (in rappresentanza dei governi) e il parlamento in quelle di “camera bassa” (in rappresentanza dei cittadini).

Una differenza importante tra i parlamenti nazionali e il Pe è rappresentata dal fatto che quest’ultimo non ha il potere di iniziativa legislativa. Un potere che nell’Unione è detenuto solo dalla commissione. Può però chiedere a quest’ultima di presentare delle proposte.

Inoltre il suo ruolo nel processo legislativo non è sempre paritario rispetto al consiglio dell’Unione. Nella procedura legislativa ordinaria infatti è necessario l’accordo di entrambi gli organi affinché la proposta venga effettivamente approvata. Nella procedura di consultazione invece il parere del Pe è obbligatorio, ma non vincolante. Inizialmente questa era la procedura standard ma con l’approvazione del trattato di Lisbona è stata limitata solo ad alcune materie. Esistono poi altre procedure speciali, previste per casi particolari, in cui le competenze dei due organi variano a seconda dei casi.

L’approvazione del bilancio e la “fiducia” alla commissione sono i poteri più importanti del parlamento.

Una procedura a parte, se pur molto simile a quella ordinaria, è riservata all’approvazione del bilancio dell’Ue. A differenza della prima però in caso di disaccordo tra parlamento e consiglio, dopo alcune procedure di conciliazione, il Pe può comunque decidere di approvare il bilancio, anche senza il voto favorevole del consiglio.

Si tratta di uno dei poteri più importanti e simbolici del Pe, assieme a quello relativo al voto sulla nomina del presidente della commissione. In questo caso infatti la scelta compete in prima battuta al consiglio europeo, tuttavia la sua decisione è sottoposta al parere favorevole dell’assemblea, senza il quale la nomina non può essere perfezionata. Si tratta dunque di una decisione condivisa dalle due istituzioni e il loro effettivo peso dipende dai rapporti di forza tra questi organi e all’interno di ciascuno di questi. Una dinamica che ricorda quello che nel costituzionalismo italiano è talvolta definito come un “potere complesso“. Il parlamento inoltre svolge un ruolo simile anche sulla scelta dei singoli commissari e può anche esprimere una mozione di censura nei confronti della commissione, obbligandola alle dimissioni. Un potere del tutto simile al voto di sfiducia, se pur con le sue specificità procedurali.

Inoltre, in quanto unica istituzione eletta direttamente dai cittadini europei, il Pe esercita il controllo democratico anche sulle altre istituzioni Ue.

Dati

Il Trattato sull’Unione europea (Tue – art.14), stabilisce in 751 il numero massimo di componenti del parlamento europeo. Questo in effetti è stato il numero complessivo degli eurodeputati della XVIII e della IX legislatura, anche se solo fino alla fine del 2020. L’uscita del Regno Unito dall’Unione, infatti, ha posto la questione di come gestire i 73 seggi occupati dagli europarlamentari britannici. La decisione conclusiva è stata quella di redistribuire 27 seggi tra gli altri stati membri mentre i rimanenti 46 sono stati lasciati di riserva nel caso di futuri allargamenti dell’Unione.

705 i parlamentari europei dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione.

Ciascun paese ha un numero diverso di parlamentari, stabilito in base al suo peso demografico, seguendo un metodo degressivamente proporzionale (i paesi piccoli quindi sono leggermente avvantaggiati e quelli grandi leggermente svantaggiati). In ogni caso nessun paese può avere meno di 6 parlamentari (come attualmente Malta, Cipro e Lussemburgo) né può averne più di 96 (come attualmente la Germania).

76 i parlamentari europei che vengono eletti in Italia.

I deputati eletti però non si dividono per nazionalità, ma per gruppo politico, come avviene nei parlamenti nazionali. In questo caso tuttavia non si tratta di un’operazione così scontata visto che ciascun paese ripropone in Europa i propri schemi politici nazionali, che non necessariamente combaciano con quelli altrui.

Per evitare la frammentazione o l’unione in gruppi nazionali più che politici, il regolamento del parlamento europeo (articolo 33) prevede che per istituire un gruppo sia necessario un minimo di 23 deputati eletti in almeno 1/4 degli stati membri. E non si tratta di un incentivo da poco, infatti i gruppi ricevono risorse per il loro personale collettivo e per le loro attività parlamentari ben maggiori rispetto ai non-iscritti.

Nella IX legislatura il gruppo più consistente è quello del partito popolare (che attualmente conta 178 seggi), seguito dai socialisti (141) e da Renew Europe (101).

I lavori del parlamento si articolano in due fasi. A seconda della materia di cui si sta trattando il testo proposto dalla commissione viene inviato a una delle 20 commissioni (più 3 sottocommissioni) che hanno sede a Bruxelles. Ad esempio se si parla di politica agricola comune, la commissione competente sarà quella “agricoltura e sviluppo rurale”. In questa sede la proposta viene esaminata, discussa, emendata dai singoli eurodeputati e dai gruppi politici. Generalmente il parlamento si riunisce a Strasburgo in seduta plenaria una volta al mese per 4 giorni. È in queste occasioni che tutto l’emiciclo si esprime sui voti finali e sugli emendamenti. Eventuali tornate aggiuntive invece si svolgono a Bruxelles.

Analisi

Pur essendo diventato negli anni sempre più simile a un parlamento nazionale, il parlamento europeo mantiene ancora delle specificità che in parte ne limitano l’azione e l’incisività. Innanzitutto, come abbiamo visto, a differenza dei parlamenti nazionali, il Pe non ha potere di iniziativa legislativa. Inoltre condivide il potere legislativo con il consiglio dell’Unione europea che solo in parte può essere paragonato a una seconda aula parlamentare che rappresenta gli stati membri, come avviene in alcuni stati federali. Peraltro, come abbiamo visto, in alcune materie il potere del parlamento resta subordinato a quello del consiglio.

Nonostante questo alcuni dei poteri più recenti del Pe, come la nomina della commissione (nonché la censura della stessa) e l’approvazione del bilancio, potrebbero rappresentare una leva per assumere nella pratica poteri che formalmente ancora non sono riconosciuti al parlamento.

MEPs have not wielded their existing powers to the full. Most parliaments in the western world have steadily increased their power by creatively using their existing competences. The European Parliament could sack the entire Commission if, on a substantial issue, a Commissioner did not follow the will of Parliament.

Esercitando a pieno i propri poteri infatti l’assemblea potrebbe essere in grado di imporre la propria linea politica. Una posizione del genere tuttavia potrebbe portare a un conflitto istituzionale con il consiglio dell’Unione europea e, a maggior ragione, con il consiglio europeo. Ed è proprio quest’ultimo organo che, ancora oggi, è considerato il più importante quando si tratta di questioni fondamentali.

D’altronde, al di là degli aspetti tecnici, uno degli elementi politici di debolezza del parlamento europeo è determinato dal ruolo svolto dai partiti nazionali rispetto alle candidature. Infatti nonostante i parlamentari siano suddivisi in gruppi politici europei, sono sempre i partiti nazionali a definire le liste elettorali. Di conseguenza è lecito aspettarsi che la lealtà degli eurodeputati sia espressa prima di tutto al proprio partito nazionale e solo in seconda battuta alla famiglia politica europea di riferimento.

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti


Commemorazione di tutti i fedeli defunti

autore: William-Adolphe Bouguereau anno: 1859 titolo: Il giorno dei morti luogo: Musée des Beaux-Arts, Lione
Nome: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Titolo: Giorno dei morti
Ricorrenza: 2 novembre
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
La ricorrenza di questo giorno fu stabilita per suffragare le anime dei giusti che si trovano ancora nel Purgatorio.

Antichissimo è l’uso della Chiesa di pregare per i defunti, perché vengano liberati dalle loro pene.

Tertulliano lo dice di origine apostolica e scrive: « Noi facciamo ogni anno l’anniversario dei morti, secondo le tradizioni dei nostri antenati ». Gregorio Nazianzeno, in occasione della morte del fratello San Cesario, promette di inviargli ogni anno i suoi suffragi. S. Agostino dice: « Chi può dubitare che le preghiere, i sacrifici e le elemosine che si fanno per i defunti non siano loro di sollievo? ».

Quantunque la S. Chiesa abbia sempre inculcato di commemorare i fedeli defunti, di pregare per loro e di offrire Messe in loro suffragio, tuttavia per lungo tempo non si aiutarono che le anime in particolare, senza che ci fosse un giorno dedicato alla memoria di tutti i defunti.

Nel decimo secolo, S. Odilone abate di Cluny ordinò a tutti i conventi da lui dipendenti di cantare la sera del I novembre l’Ufficio dei Defunti, e che il giorno seguente i sacerdoti celebrassero la S. Messa per tutte quelle anime che si trovassero ancora nel Purgatorio.

Quest’usanza a poco a poco divenne universale e la Chiesa la confermò e la inserì nella sua liturgia il 2 novembre, giorno scelto da S. Odilone. È questo un dovere di carità dovuto a tutte le anime, ma specialmente a quelle che non hanno chi si ricordi di loro.

Dopo che la Chiesa istituì questo giorno, la pietà verso le anime purganti andò sempre più intensificandosi nel corso dei secoli e si elevarono chiese ed altari, si lasciarono legati di Messe, si istituirono opere sante, per suffragare le anime dei trapassati.

Durante la grande guerra, quando tutto il mondo piangeva i suoi morti, il Sommo Pontefice Benedetto XV estese a tutta la cristianità un privilegio che già esisteva nella Spagna, ossia permise che il giorno 2 novembre ogni sacerdote celebrasse tre Messe in suffragio dei defunti: la prima deve essere applicata secondo le intenzioni dell’offerente, la seconda per tutti i fedeli defunti e la terza secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Nulla è più conforme allo spirito di carità cristiana quanto la carità verso le anime purganti. Sono anime di genitori, fratelli, di superiori, di benefattori, di amici e conoscenti, che chiedono misericordia e sollievo nei più atroci dolori. Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei: « abbiate pietà, abbiate pietà di me, almeno voi, o miei amici ». Queste povere anime non possono nulla per se stesse; noi invece possiamo sollevarle ed anche liberarle con poca fatica.

Pensiamo che forse un giorno ci troveremo anche noi tra quelle fiamme, ed avremo piacere che gli altri si ricordino di noi. Facciamo dunque agli altri quello che vorremmo si faccia a noi.

Quelle anime inoltre ricambieranno dal cielo mille e mille volte il nostro atto di carità e non permetteranno che piombiamo nelle pene eterne dell’Inferno.

PRATICA. Suffraghiamo con le nostre preghiere il maggior numero di anime che ci sarà possibile.

PREGHIERA. O Dio, Creatore e Redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi e delle tue serve la remissione di tutti i loro peccati affinchè ottengano, con le nostre pie suppliche, il perdono che hanno sempre desiderato.

MARTIROLOGIO ROMANO. Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nella quale la santa Madre Chiesa, già sollecita nel celebrare con le dovute lodi tutti i suoi figli che si allietano in cielo, si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione e per tutti coloro di cui, dall’inizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste, godano della visione della beatitudine eterna