Archivi giornalieri: 22 settembre 2020

SENTENZE LAVORO

Licenziamento illegittimo per vizi formali: cambia l’indennità

Per la Consulta è incostituzionale l’art. 4 del D. Lgs. 23/2015 sull’indennità risarcitoria legata ai vizi di motivazione del licenziamento.
 

Incostituzionale l’art. 4 del D. Lgs. 23/2015 sull’indennità risarcitoria legata ai vizi di motivazione del licenziamento ovvero ai vizi procedurali. In particolare, nei casi di anzianità modesta si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria.

Infatti, la soglia minima di due mensilità non è sempre in grado di porre rimedio all’inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge. In altre parole, il criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio:

  • da una parte, non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali;
  • dall’altra, ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore.

È quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150, depositata il 16 luglio 2020. I giudici costituzionali, dunque, bocciano le norme sui licenziamenti contenute nella disciplina attuativa del Jobs Act.

Licenziamento illegittimo per vizi formali: il caso

Il Tribunale ordinario di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015. Nello specifico, il problema sorge nella parte in cui prevede un criterio legato alla sola anzianità di servizio per la determinazione dell’indennità da corrispondere nell’ipotesi di licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale.

Il giudice, in sostanza, ha escluso il ricorrere di ipotesi di nullità o di illegittimità sostanziale del licenziamento. Inoltre, ha riscontrato soltanto vizi formali, consistenti nella mancata contestazione di uno degli addebiti e, per tutte le violazioni, nell’inosservanza della previsione del contratto collettivo, che impone, al momento della contestazione degli addebiti, di comunicare per iscritto al lavoratore il termine entro il quale potrà presentare gli argomenti a propria difesa.

Il giudizio è proseguito unicamente per la determinazione dell’indennità da corrispondere per il licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale. In tale contesto, dunque, il rimettente ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, che la disciplina.

Licenziamento illegittimo per vizi formali: la sentenza

La Corte, in particolare, ha dichiarato l’indennità risarcitoria del Jobs Act (art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015) incostituzionale là dove fissava l’ammontare dell’indennità in un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio

La Corte, nello specifico, ha ritenuto contrastante con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme, l’analogo criterio di commisurazione dell’indennità previsto per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali.

Le prescrizioni formali, relative all’obbligo di motivazione del licenziamento e al principio del contraddittorio, affermano i giudici, rivestono una essenziale funzione di garanzia, ispirata a valori di civiltà giuridica e sono riconducibili al principio di tutela del lavoro, in quanto si prefiggono di tutelare la dignità del lavoratore.

Violazione del principio di ragionevolezza

Sul tema, la Corte di Cassazione ha ravvisato la violazione del principio di ragionevolezza, che si esprime come esigenza una tutela adeguata. Quindi, occorre attribuire il doveroso rilievo al fatto, in sé sempre traumatico, dell’espulsione del lavoratore, attraverso il riconoscimento del giusto ristoro e la salvaguardia di una efficace funzione dissuasiva della tutela indennitaria.

Ne deriva che la rigida predeterminazione dell’indennità, sulla base della sola anzianità di servizio, vìola anche gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano la giusta procedura di licenziamento, diretta a salvaguardare pienamente la dignità della persona del lavoratore.

Il giudice, nel rispetto delle soglie oggi fissate dal legislatore, ha determinato l’indennità tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto».

Infine, potranno venire in rilievo, in tale valutazione, anche:

  • la gravità delle violazioni;
  • il numero degli occupati;
  • le dimensioni dell’impresa;
  • il comportamento;
  • le condizioni delle parti.

San Maurizio e Compagni

 

San Maurizio e Compagni


San Maurizio e Compagni

autore El Greco anno 1580 y 1582 titolo Il martirio di San Maurizio
Nome: San Maurizio e Compagni
Titolo: Martiri della Legione Tebea
Nascita: Sconosciuto
Morte: 287 circa, Agaunum, Svizzera
Ricorrenza: 22 settembre
Tipologia: Commemorazione
Protettore di: corpo degli alpini

Durante l’impero di Diocleziano e Massimiano, fra le legioni romane ve n’era una chiamata « Legione Tebea ». Era composta di 6600 uomini, tutti cristiani, pieni di tanta fede e tanta pietà che pareva una’ comunità religiosa. L’esercito romano non aveva legione migliore di questa, perchè quelli che sono veramente cristiani, sono sempre i più diligenti nel compiere il loro dovere.

Capo di questa legione era Maurizio. Cresciuto fra le armi, egli univa al coraggio un amore a Gesù Cristo davvero ammirabile, e praticava fedelmente le massime evangeliche. Un giorno Maurizio ricevette ordine dall’imperatore di recarsi in Italia, per unirsi al resto dell’esercito romano e andare nelle Gallie contro i Bagaudi, contadini, pastori e nomadi della Gallia, ancora legati alle loro tradizioni celtiche. Maurizio, come sempre in tutte le cose che non si opponevano alla legge di Dio, prontamente ubbidì: venne in Italia, e s’incamminò verso la Gallia con la sua legione.

Giunti nella Valesia presso Agauno, l’imperatore ordinò una sosta, durante la quale dispose che tutti i soldati assistessero ai sacrifici e giurassero di far strage di tutti i Cristiani.

S. Maurizio ed i suoi legionari si rifiutarono, disposti a morire anzichè offendere Dio. Massimiano allora ordinò che la legione fosse decimata; e udendo che gli altri erano rimasti fermi nel loro proposito, ne ordinò una seconda. Ma quegli eroi intrepidi, invidiando la morte dei loro compagni su cui era caduta la sorte, mandarono all’imperatore questa protesta: « Signore, noi siamo vostri soldati, ma nello stesso tempo servi di Dio e gloriandoci di questo, ne facciamo una spontanea confessione. A voi dobbiamo il servizio militare, a Dio l’innocenza; da voi riceviamo lo stipendio, da Dio abbiamo ricevuto la vita. Non possiamo dunque ubbidirvi offendendo Dio, Creatore e Padrone nostro e vostro, ancorchè ricusiate di riconoscerlo per tale. Vi offriamo le nostre persone contro qualsivoglia nemico, ma non contro innocenti. Voi ci comandate di perseguitare i Cristiani; eccoci qui: noi siamo cristiani e confessiamo Iddio Padre, autore di tutte le cose, e Gesù Cristo, suo Figliuolo. Abbiamo le armi in mano, ma non faremo resistenza, perchè amiamo più morire innocenti, che vivere colpevoli ».

Questa protesta inferocì Massimiano, che comandò ad un’altra legione di circondare la Tebea, e di uccidere tutti quelli che persistevano a confessare il nome di Gesù. Quei prodi, volendo, avrebbero certamente potuto difendersi con le armi, e il cielo stesso sarebbe forse venuto in loro aiuto, ma essi preferirono dare la vita per Gesù Cristo, ed in breve tempo furono tutti trucidati!

Ad Agaunum, in Raetia, l’attuale Saint Maurice-en-Valais, sorse il più antico luogo di culto dedicato a San Maurizio: “Territorialis Abbatia S. Mauritii Agaunensis”, l’ abbazia svizzera del cantone vallese.
Qui è da cercare il punto focale del futuro culto vivissimo dedicato a San Maurizio nelle Alpi e altrove, che fece di San Maurizio dapprima il patrono del Sacro Romano Impero, poi, entrato il Vallese occidentale nei possedimenti dei Savoia, il culto dei martiri fu legato strettamente alla loro dinastia Fu istituto l’Ordine Cavalleresco di San Maurizio, unito in seguito con quello di San Lazzaro. Le reliquie di San Maurizio furono traslate a Torino e ora custodite nella cappella della Sindone.

PRATICA. Preferiamo, ad imitazione della Legione Tebea, la morte al peccato.

PREGHIERA. Concedi, te ne preghiamo, Dio onnipotente, che ci rallegri la festiva solennità dei tuoi santi martiri, Maurizio e suoi compagni, affinché appoggiandoci alle loro preghiere, abbiamo a gloriarci del loro natalizio.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nell’antica Agauno nella regione del Vallese, nel territorio dell’odierna Svizzera, santi martiri Maurizio, Esuperio, Candido, soldati, che, come riferisce sant’Eucherio di Lione, furono uccisi per Cristo sotto l’imperatore Massimiano, adornando la Chiesa, insieme ai compagni della Legione Tebea e al veterano Vittore, con la loro gloriosa passione.