Decreto legge 28.01.2019, n. 4

— 1 —GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANASerie generale – n. 7529-3-2019 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 28 marzo 2019 , n. 26 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Decreto legge 28.01.2019, n. 4
Indice
Documento completo
Formula iniziale –
Art. 1 – Reddito di cittadinanza
Art. 2 – Beneficiari
Art. 3 – Beneficio economico
Art. 4 – Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale
Art. 5 – Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio
Art. 6 – Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti
Art. 7 – Sanzioni
Art. 8 – Incentivi per l’impresa e per il lavoratore
Art. 9 – Assegno di ricollocazione
Art. 10 – Monitoraggio del Rdc
Art. 11 – Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Art. 12 – Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc
Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 14 – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e …
Art. 15 – Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente …
Art. 16 – Opzione donna
Art. 17 – Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita …
Art. 18 – Ape sociale
Art. 19 – Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le …
Art. 20 – Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
Art. 21 – Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in …
Art. 22 – Fondi di solidarietà bilaterali
Art. 23 – Anticipo del TFS
Art. 24 – Detassazione TFS
Art. 25 – Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
Art. 26 – Fondo di solidarietà trasporto aereo
Art. 27 – Disposizioni in materia di giochi
Art. 28 – Disposizioni finanziarie
Art. 29 – Entrata in vigore
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (G.U. 28.01.2019, n. 23)

Capo II – Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche

Art. 14 – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

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Decreto legge 28.01.2019, n. 4ultima modifica: 2019-03-30T18:27:41+01:00da vitegabry
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