Archivi giornalieri: 12 marzo 2019

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AranSegnalazioni
Newsletter del 12/3/2019
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Attività istituzionale dell’Agenzia
Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

Quali sono gli effetti e le modalità applicative dell’art.12, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, concernente il regime transitorio della nuova disciplina relativa ai profili della categoria D?

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

Come va calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA?

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

Quale profilo professionale può sostituire il DSGA in caso di assenza?

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Sezione Giuridica
Corte Costituzionale
Sentenza n. 20 del 21/2/2019
Pubbliche amministrazioni – obbligo di pubblicità e trasparenza – illegittimità di parte dell’art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 33/2014
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, coma 1 bis, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1 lettera f) dello stesso decreto legislativo per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Comma 3. “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.” Comma 4. “Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.”).

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 23 del 22/2/2019
Pubbliche amministrazioni – segretari comunali – spoil system – legittimità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Consulta dichiara la legittimità dell’art. 99 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che prevede un identico termine di durata dell’incarico di segretario comunale rispetto al mandato del sindaco che lo ha nominato, per cui il segretario comunale cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

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Corte di Cassazione
Sezione 2 Penale
Sentenza n. 3262 del 23/1/2019
Pubblico impiego – falsa attestazione presenza in ufficio – configurazione del reato di truffa aggravata anche in caso di tenuità del danno arrecato – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge la richiesta di un lavoratore che chiedeva l’annullamento della misura interdittiva emessa nei suoi confronti dalla amministrazione datrice di lavoro, in quanto la sua condotta (falsa attestazione di presenza in ufficio) avrebbe prodotto nel complesso assenze di pochi minuti, con un danno irrisorio per l’amministrazione e conseguente inesistenza del reato di truffa aggravata. A questo proposito i giudici dettano il seguente principio di diritto: “La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incido sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tener conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 4 c.p.”.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 3652 del 7/2/2019
Pubblico impiego – segretari comunali – passaggio ad altra amministrazione pubblica – art. 1 comma 49 L. 311/2004 su reinquadramento e accesso a dirigenza – inapplicabile a procedure di mobilità precedenti alla sua vigenza – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte ricorda il principio di diritto stabilito dalle S.U. secondo cui in tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, l’art. 1 comma 49 della L. 311/2004, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito di mobilità, non si applica – alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma – ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del ccnl di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 3901 del 11/2/2019
Pubblico impiego – personale infermieristico – riconoscimento del tempo di vestizione – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Accogliendo il ricorso presentato da quattro infermieri contro l’azienda sanitaria datrice di lavoro, la Corte ribadisce il seguente principio di diritto: “In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica (nella specie il ccnl comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione – svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 4438 del 14/2/2019
Pubblico impiego – comparto scuola – personale a tempo determinato – richiesta riconoscimento scatti anzianità – non dovuti ex art. 53 L. n. 312/1980

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Richiamando la sentenza Cassazione n. 22558/2016, i giudici ricordano che: “In tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 della l. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola, ed è stato richiamato, ex art. 69 comma 1, e 71 del d.lgs n. 165 del 2001, dal ccnl 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.” Proseguono gli Ermellini chiarendo che gli scatti biennali ex art. 53 l. 312/1980, sono concettualmente diversi e non possono essere confusi con il trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Piemonte n. 4/2019
Enti Locali – Limiti assunzionali comuni piccole dimensioni

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in merito alla possibilità di derogare alla disciplina legislativa vigente in materia di limiti assunzionali, cui sono tenuti anche gli  enti di piccole dimensioni, evidenziano che: “in ragione dell’inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali, limiti indefettibili ovviamente validi anche con riferimento ad enti di piccole dimensioni, ogni eventuale deroga debba necessariamente discendere da un’espressa previsione normativa la cui ermeneusi non può che essere condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto dell’interpretazione analogica. Solo qualora il legislatore avesse previsto un’espressa deroga in materia di limiti assunzionali l’Ente istante, potrebbe assumere le proprie determinazioni nel quadro di tale specifica disciplina, come avvenuto in alcune determinate situazioni e per particolari esigenze, ad esempio, per quanto concerne le deroghe previste a favore degli enti locali interessati a calamità naturali o all’organizzazione di grandi eventi, o per le ipotesi di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo, nonché in relazione al personale del servizio educativo nelle scuole di infanzia e negli asili nido degli enti locali”; (ex multis: Sezione regionale di controllo per la Puglia 28.4.2016 n. 100; Sezione regionale di controllo per la Liguria 116/2018; Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.24/2017).

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Basilicata n. 2/2019
Enti Locali – Rispetto limite finanza pubblica per somme destinate a remunerare indennità di posizione e risultato 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in relazione al rispetto del vincolo di finanza pubblica, previsto dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017, cui sono sottoposte le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, con specifico riferimento alle indennità di posizione e di risultato spettanti ai titolari di posizione organizzativa, evidenziano che: “le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)” (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018)”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia n. 26/2018
Enti Locali – Assegno nucleo familiare – Non incluso nell’aggregato spesa per il personale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio affronta la questione inerente l’esclusione o meno dall’aggregato di spesa delle somme destinate agli assegni per il nucleo familiare, discostandosi dai chiarimenti applicativi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 9/2006), evidenziando che: “alla luce della natura assistenziale dell’istituto degli ANF, concordemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, e della circostanza che la corrispondente voce di spesa non sia prevedibile e programmabile dall’ente tenuto all’erogazione dell’assegno in presenza dei requisiti previsti dalla legge, si possa escludere la sua riconducibilità nell’ambito del disposto recato dai commi 557 e 557-quater, dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Sostengono tale convincimento le seguenti ragioni: a) non riconducibilità dell’assegno per nucleo familiare all’attività lavorativa resa dal dipendente, bensì alla situazione reddituale del nucleo familiare del dipendente medesimo; b) assenza di qualsiasi discrezionalità amministrativa nel governo di tale voce di spesa, non riconducibile ad alcuna volontà dell’ente volta ad espandere la spesa per il personale; c) indeterminatezza e imprevedibilità della spesa per ANF che sfugge all’adozione da parte dell’ente di interventi programmatori e gestionali che consentano di adottare misure idonee al suo contenimento”(ex pluris: Cass.Sez. lavoro sent. n. 635/2015; Corte conti -Sez. Autonomie del. 2/2010).

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia n. 334/2018
Enti Locali – Utilizzo proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili intervengono in relazione al quesito, inerente la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, riscosse dagli enti locali, all’erogazione di incentivi monetari “collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”, in particolare, l’amministrazione chiede se possano, tali proventi, essere riconducibili alle “specifiche disposizioni di legge” che in virtù del Contratto Collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali, stipulato il 21 maggio 2018, permettono l’incremento del fondo per il lavoro straordinario. Preliminarmente, il Collegio evidenzia che: “l’art. 56-quater (“Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada”) del CCnl Funzioni locali, chiarisce, in primo luogo, che “i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. n. 285/1992, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di polizia locale: a) contributi datoriali a fondi di previdenza complementare; b) finalità assistenziali, costituite dalle misure di welfare integrativo disciplinate dal successivo art. 72 del medesimo CCNL; c) erogazione di “incentivi monetari” collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale; inoltre, sostengono i giudici, “l’apparente genericità della disposizione contrattuale ha trovato maggiore concretizzazione nell’art. 67 del medesimo CCNL, che disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate, infatti la medesima disposizione contrattuale puntualizza che, “in tale ambito, sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c), che, come esposto, consente l’erogazione di “incentivi monetari” collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, aventi copertura nella quota delle sanzioni amministrative al codice della strada a tal fine dedicate (art. 208, commi 4, lett. c), e 5-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992). Tuttavia, i magistrati contabili, in coerenza con l’orientamento nomofilattico che preclude l’accesso alla funzione consultiva per i dubbi interpretativi aventi fonte in disposizioni del contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici, hanno ritenuto opportuno rimettere alla valutazione delle Sezioni riunite della Corte o della Sezione delle Autonomie le questioni interpretative al fine di pervenire a un’ univoca lettura delle norme  aventi carattere di interesse generale.

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Tribunali del Lavoro
Tribunale di Milano – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 14710 del 31/5/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 70407 del 17/7/2018
Tribunale di Brindisi – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 13116 del 3/8/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 83463 del 17/9/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 12465 del 7/2/2019
Pubblico impiego – CCNL – Contrattazione di secondo livello – sindacati rappresentativi non firmatari – Potere di contrattazione decentrata/integrativa – Non spetta
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I provvedimenti giudiziali qui indicati riguardano una serie di ricorsi in sede cautelare avanzati da diverse sigle sindacali rappresentative che non hanno sottoscritto i recenti CCNL del pubblico impiego e si sono trovati perciò esclusi dalla successiva contrattazione in sede decentrata. Le motivazioni di tali ricorsi (avanzati contro l’Aran e, in alcuni casi, contro le oo.ss. firmatarie) vertevano principalmente sulla illegittimità dei CCNL di comparto per violazione degli artt. 2,3, e 39 della Costituzione, degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, per errata interpretazione e applicazione dell’art. 43, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e per violazione dell’art. 19 Statuto dei lavoratori (L.300/1970), come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013. I giudici hanno ritenuto, da un lato, non applicabile al settore pubblico l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e non sussistenti elementi di incostituzionalità nella normativa specifica del pubblico impiego, dall’altro hanno ritenuti conformi al d.lgs. 165/2001 gli accordi quadro in materia e i CCNL di comparto. Successivamente alle decisioni qui riportate, alcune sigle sindacali ricorrenti hanno deciso di sottoscrivere i CCNL.

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Sezione Economica
Ufficio Parlamentare di Bilancio
Nota sulla congiuntura – febbraio 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nella Nota l’Ufficio Parlamentare di Bilancio fornisce le proprie proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana, nel 2019-2020. Secondo la Nota il brusco stop registrato dall’economia italiana nella seconda metà del 2018 è destinato a lasciare una pesante eredità sulla crescita di quest’anno; per una ripresa bisognerà attendere la seconda metà del 2019, anno nel quale la variazione del PIL non andrà comunque oltre lo 0,4 per cento. Nel corso del 2018 l’economia italiana ha registrato una fase di rallentamento ciclico, più intensa rispetto a quella dell’area dell’euro e della stessa Germania, che pure ha subito una significativa battuta d’arresto. Nel complesso, il PIL sarebbe aumentato lo scorso anno dello 0,8 per cento, ossia dell’1,0 per cento senza tenere conto degli effetti di calendario. Il trascinamento statistico sulla dinamica del PIL per il 2019 è negativo, per due decimi di punto percentuale. Rispetto alla previsione di base, la Nota considera due scenari alternativi. Il primo incorpora l’attivazione della clausola sull’IVA e le accise per l’anno prossimo, prevista dalla legge di bilancio per il 2019. L’incremento delle imposte indirette produrrebbe un impulso addizionale di un punto percentuale sul deflatore dei consumi delle famiglie, con conseguente perdita di potere d’acquisto. La spesa per consumi privati nel 2020 risulterebbe inferiore per circa mezzo punto percentuale; la crescita del PIL si attesterebbe allo 0,6 per cento (0,2 punti percentuali in meno rispetto alla simulazione di base). Il secondo scenario prevede uno stimolo addizionale sulla spesa privata in beni capitali, per realizzare il quale occorrerebbe che venissero meno i principali fattori al momento frenanti, ossia il deterioramento delle aspettative degli imprenditori, le tensioni sui titoli del debito sovrano e il rischio di un inasprimento delle condizioni credito. Un impulso aggiuntivo alla spesa in accumulazione da parte del settore privato pari a mezzo punto percentuale di PIL ex ante nel biennio 2019-20 (circa 9 miliardi di euro) eviterebbe la decelerazione degli investimenti quest’anno e favorirebbe l’accelerazione nel prossimo. L’effetto macroeconomico è stimato in una maggiore crescita del PIL pari a 0,4 punti percentuali nella media del biennio 2019-20. L’impatto sull’inflazione al consumo sarebbe sostanzialmente trascurabile.

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Ufficio Parlamentare di Bilancio
Focus tematico n. 1/2019 – “Una panoramica delle strategie di finanza pubblica nei Documenti programmatici di bilancio 2019 dei paesi dell’area dell’euro”
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Focus illustra il quadro delle strategie di finanza pubblica che i paesi dell’area dell’euro hanno presentato lo scorso ottobre e sulla base dei quali la Commissione europea ha pubblicato il 21 novembre le sue valutazioni sui programmi di bilancio dei paesi dell’area dell’euro. Nella prima parte del Focus, vengono messi a confronto gli obiettivi dei principali aggregati di finanza pubblica contenuti nei DPB, soprattutto quelli rilevanti ai fini delle regole del Patto di stabilità e crescita (PSC), per gli anni 2017, 2018 e 2019. Dopo una breve analisi della fiscal stance dei paesi dell’area dell’euro, nell’ultima parte il Focus descrive più in dettaglio la strategia indicata nei DPB delle principali economie dell’area dell’euro (esclusa l’Italia), vale a dire la Germania, la Francia, la Spagna, l’Olanda e il Belgio, evidenziando le differenze rispetto agli obiettivi presentati nei Programmi di stabilità (PS) di aprile e illustrando brevemente le opinioni della Commissione europea e le conclusioni dell’Eurogruppo sui DPB.

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FMI
Country report n. 19/41 – Reforming Italy’s social welfare system and lowering taxes on labor: some considerations
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Utilizzando il modello di microsimulazione fiscale-beneficio per l’Unione Europea (EUROMOD) per valutare possibili riforme per argomentare, il Fondo Monetario Internazionale conclude nella nota che l’Italia ha bisogno di una moderna rete di sicurezza sociale e di un cuneo fiscale più basso sul lavoro come parte di un pacchetto di risanamento di bilancio inclusivo alla crescita e inclusivo. Il nostro paese ha bisogno di un programma di reddito minimo garantito ben progettato e adeguatamente finanziato per i poveri, non vincolato a limiti di tempo. Il FMI raccomanda di introdurre questo programma nel contesto di una revisione globale del sistema di assistenza sociale, aumentando gradualmente il programma di inclusione del reddito, con un costo di circa ½ percento del PIL e razionalizzando altri schemi di lotta alla povertà. Quanto al cuneo fiscale, è necessaria una revisione completa delle imposte sul reddito e della struttura delle prestazioni, coerente con un percorso di risanamento fiscale che garantisca il declino del debito pubblico italiano, mantenga la progressività e sostenga l’offerta di lavoro, salvaguardi la neutralità fiscale, aumenti la certezza fiscale e ampli la base imponibile.

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FMI
Country report n. 19/40 – Italy: Toward Growth, Social Inclusion, and Sustainability
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Fondo Monetario Internazionale, nella sua revisione annuale dell’economia (Country report n. 19/40) fotografa il nostro paese verso la crescita, l’inclusione sociale e la sostenibilità. L’obiettivo del nuovo governo, entrato in carica nel giugno 2018, è quello di rilanciare la crescita, promuovere l’inclusione sociale e assicurare la stabilità finanziaria. Per raggiungere questi obiettivi, il paese ha bisogno di un pacchetto di riforme completo, insieme a un consolidamento fiscale modesto ed equilibrato. Ha ereditato una situazione difficile, nonostante il recupero degli ultimi anni, i redditi reali rimangono ai livelli di due decenni fa, la disoccupazione è elevata, la povertà è aumentata e il debito pubblico è molto alto. Le sue politiche si basano su un notevole stimolo fiscale, con piani per aiutare i poveri, aumentare gli investimenti pubblici e in parte invertire le riforme pensionistiche, tra gli altri. Ma questo ha aumentato le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito. Negli ultimi mesi, gli spread sovrani nei confronti dei bund tedeschi sono balzati ai massimi pluriennali mentre le valutazioni bancarie si sono ridotte di circa un terzo. L’Italia e la Commissione europea (CE) stanno discutendo possibili revisioni del piano fiscale in relazione alla procedura per i disavanzi eccessivi della CE.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
NoiPA, online la prima app ufficiale pensata per i dipendenti pubblici
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
È stata rilasciata la prima App ufficiale di NoiPA, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di NoiPA nasce per semplificare e velocizzare la consultazione e l’uso di alcuni servizi digitali del sistema attraverso il proprio dispositivo mobile. Oltre alla funzione di controllo dello stipendio l’applicazione permette di consultare e salvare la propria Certificazione Unica (ex modello CUD) sul dispositivo, di consultare le notizie del portale NoiPA e richiedere direttamente assistenza per le funzioni disponibili sull’App. L’App ufficiale “NoiPA”, a differenza di altre applicazioni non autorizzate, già disponibili in rete o distribuite presso market online, garantisce la completa sicurezza delle informazioni trasmesse e la privacy di ogni utente. 

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ISTAT
Prezzi al consumo – gennaio 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di gennaio 2019, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,9% su base annua. Il rallentamento dell’inflazione a gennaio è imputabile prevalentemente alla decelerazione dei prezzi dei Beni energetici sia nella componente regolamentata (da +10,7% di dicembre a +7,9%) sia in quella non regolamentata (da +2,6% a +0,3%); tale dinamica è stata in parte mitigata dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (che passano da +0,6% a +2,2%) e in misura minore dei Beni alimentari non lavorati (da +1,3% a +1,7%). Rispetto a gennaio 2018 l’inflazione rallenta in modo marcato per i beni (da +1,2% a +0,7%), mentre i servizi rimangono stabili a +1,1%; rispetto al mese di dicembre il differenziale inflazionistico tra servizi e beni diventa positivo e pari a +0,4 punti percentuali (era -0,1 punti percentuali nel mese precedente). L’inflazione acquisita per il 2019 è +0,1% per l’indice generale e -0,3% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell’1,7% su base mensile, per effetto dei saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto, e aumenta dello 0,9% su base annua (in rallentamento da +1,2% del mese precedente).

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