Archivi giornalieri: 5 maggio 2018

Testo

Testo in vigore dal: 6-12-2011
al: 27-12-2011
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2011; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
 
 Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
 
 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi  da  2  a  8.  Per  le  societa'  e  gli  enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  del  citato
testo unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,  senza  tener
conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni  in
aumento i conferimenti in denaro  nonche'  gli  utili  accantonati  a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 

PARLAMENTO ITALIANO

Decreti legislativi

Anno 2018

Decreto Legislativo 10 Aprile 36/2018
Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

Pubblicato in: G.U. n. 95 del 24/04/2018

Decreto Legislativo 3 Aprile 34/2018
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)

Pubblicato in: G.U. n. 92 del 20/04/2018

Decreto Legislativo 26 Marzo 32/2018
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057)

Pubblicato in: G.U. n. 86 del 13/04/2018

Decreto Legislativo 16 Marzo 29/2018
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00055)

Pubblicato in: G.U. n. 80 del 06/04/2018

Decreto Legislativo 2 Marzo 26/2018
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili. (18G00051)

Pubblicato in: G.U. n. 74 del 29/03/2018

Decreto Legislativo 16 Febbraio 25/2018
Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (18G00050)

Pubblicato in: G.U. n. 73 del 28/03/2018

Decreto Legislativo 1 Marzo 24/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in localita’ della provincia di Trento nelle quali e’ parlato il ladino, il mocheno e il cimbro. (18G00049)

Pubblicato in: G.U. n. 72 del 27/03/2018

Decreto Legislativo 16 Febbraio 23/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa. (18G00047)

Pubblicato in: G.U. n. 72 del 27/03/2018

Decreto Legislativo 1 Marzo 21/2018
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)

Pubblicato in: G.U. n. 68 del 22/03/2018

Decreto Legislativo 23 Febbraio 20/2018
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)

Pubblicato in: G.U. n. 67 del 21/03/2018

Decreto Legislativo 19 Marzo 19/2018
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualita’ per i servizi trasfusionali. (18G00044)

Pubblicato in: G.U. n. 66 del 20/03/2018

Decreto Legislativo 6 Febbraio 18/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in Provincia di Bolzano. (18G00043)

Pubblicato in: G.U. n. 66 del 20/03/2018

Decreto Legislativo 25 Gennaio 16/2018
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria». (18G00041)

Pubblicato in: G.U. n. 62 del 15/03/2018

Decreto Legislativo 6 Febbraio 11/2018
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00031)

Pubblicato in: G.U. n. 41 del 19/02/2018

Decreto Legislativo 11 Gennaio 10/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano. (18G00030)

Pubblicato in: G.U. n. 39 del 16/02/2018

Decreto Legislativo 11 Gennaio 9/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica. (18G00029)

Pubblicato in: G.U. n. 39 del 16/02/2018

Decreto Legislativo 2 Gennaio 1/2018
Codice della protezione civile. (18G00011)

Pubblicato in: G.U. n. 17 del 22/01/2018

Quirinale

Alfiere della Repubblica

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Sant’ Angelo da Gerusalemme

 

Sant’ Angelo da Gerusalemme


Nome: Sant’ Angelo da Gerusalemme
Titolo: Martire, carmelitano
Ricorrenza: 05 maggio
Protettore di: lavoratori

Nato a Gerusalemme, da un parto gemellare, Angelo fu ebreo non soltanto di razza, ma anche di religione, finché la madre, convertendosi al Cristianesimo, non portò alla fede anche i due figli gemelli, che si battezzarono insieme. E ancora insieme, alla morte dei genitori, i due fratelli decisero di comune accordo di farsi monaci sul Monte Carmelo, in Palestina.

L’Ordine del Carmelo, che la tradizione diceva fondato dal Profeta Elia ‘ e nel quale, dai secoli remoti, fioriva la devozione per la Madonna, si poteva considerare come un felice punto d’incontro tra la tradizione ebraica e la rivelazione cristiana. 1 due gemelli di Gerusalemme, scegliendo il Carmelo come palestra di perfezione spirituale, si mostrarono fedeli alla loro razza, pur nella primavera della loro nuova fede cristiana.

Proprio in quegli anni, San Broccardo dava ai solitari del Carmelo una Regola di vita precisa e definitiva, permettendone la fortunata espansione in tutti i paesi. Angelo, ordinato sacerdote, percorse diverse regioni della Pale-stina lasciando traccia del suo passaggio nell’eco di molti miracoli. Ritornato sul Carmelo, non restò a lungo nella devota solitudine del promontorio palestinese.

I superiori lo inviarono a Roma, proprio per sottoporre al Papa Onorio III la Regola adottata da San Broccardo. Il Papa, che pochi anni dopo avrebbe approvato la Regola di San Francesco, confermò infatti la Regola carmelitana, e il monaco Angelo, compiuta la sua missione, venne inviato in Sicilia con il compito della predicazione.
L’isola del sole era infestata dagli eretici Patarini, contro la cui diffidenza e sufficienza spirituale ben poca presa ebbero le parole e l’esempio del predicatore carmelitano, che soffri. perciò vivissimi contrasti.
Contro i Patarini, San Domenico di Guzman aveva sguinzagliato i suoi « segugi del Signore », armati di sapienza e di povertà. E dai Patarini venne ucciso, presso Milano, San Pietro da Verona, primo Martire domenicano.
In Sicilia, invece, a Licata, cadde Martire il carmelitano Sant’Angelo, vittima di un signorotto prepotente e scandaloso che gli aveva giurato odio acerrimo perché il predicatore aveva osato farsi medico della sua superbia e della sua dissolutezza.

Colpito dai sicari mentre usciva dal dir Messa nella chiesa di San Giacomo, il 5 maggio del 1255, Angelo cadde trafitto da cinque colpi di spada. Le ferite cinque come quelle che piagarono il corpo di Gesù lo fecero apparire veramente un alter Christus, un secondo Cristo, vittima innocente per il ravvedimento dei peccatori.