Infortuni sul lavoro
Cassazione, l’azienda è obbligata all’aggiornamento dei rischi
di Lisa Bartoli
Quando viene accertato che l’azienda non ha predisposto un adeguato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con il fine di risparmiare sui sistemi di sicurezza e prevenzione, risponde non soltanto dei danni provocati al lavoratore infortunato, ma una volta accertata la responsabilità dell’accaduto, va incontro anche a una pesante sanzione pecuniaria, per illecito amministrativo, disciplinato dal decreto legislativo n. 231/2001. Vanno in questa direzione le due sentenze, emesse a distanza di qualche giorno dalla Cassazione (n. 52129/17 e n. 53285, rispettivamente del 15 e del 23 novembre), che hanno ribadito l’obbligo delle imprese di aggiornare costantemente il DVR, individuando tutti i rischi prevedibili per ogni singola lavorazione. Nel primo caso, vittima dell’infortunio è stato un autotrasportatore, titolare di una ditta individuale, che aveva ricevuto in subappalto da un’altra azienda, la commessa. L’incidente si era verificato durante la movimentazione di tre cassoni vuoti, in pessimo stato e senza manutenzione, che, scivolando da un carrello, avevano colpito il lavoratore, provocandogli lesioni gravi, tali da costringerlo a sospendere l’attività per 250 giorni. L’Alta Corte ha rigettato i ricorsi sia dei datori di lavoro coinvolti, che sono stati condannati dalla Corte d‘appello di Torino a una multa pari a 3.750 euro, ciascuno, in sostituzione della pena detentiva di 15 giorni di carcere, inflitta in primo grado dal Tribunale di Pinerolo, sia dell’azienda Spa appaltante, a cui è stata confermata una sanzione pecuniaria di 40 mila euro, per accertata responsabilità dell’accaduto.
Al datore di lavoro, che ha ricevuto l’appalto dalla Spa, in particolare, la Cassazione ha contestato la “mancata indicazione, nel DVR, dei pericoli conseguenti all’attività di carico e scarico di cassoni metallici vuoti per mezzo di carrelli elevatori e delle necessarie misure di prevenzione, protezione da adottarsi per proteggersi dal rischio dal rischio di caduta dei cassoni durante le operazioni di movimentazione degli stessi, nonché l’omessa adozione di adeguate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi”.
Con lo stesso rigore e coerentemente, nel secondo caso, la Cassazione ha confermato la colpevolezza, già dichiarata nei due gradi di giudizio (Tribunale di Massa e Corte d’appello di Genova), di due manager e di una Società per Azioni, per aver cagionato “lesioni personali gravi” ad un dipendente, che ha subito l’amputazione della falange distale del quinto dito della mano sinistra, con conseguente indebolimento permanente dell’organo. Accertata la dinamica dell’incidente, causato dalla caduta di un cilindro dal carroponte, mentre il lavoratore provvedeva al suo smontaggio, l’Alta Corte ha contestato ad uno dei due imputati la mancata predisposizione di un adeguato documento di valutazione dei rischi e di non aver fornito al lavoratore la necessaria formazione e informazione sulla pericolosità della mansione, cui era stato addetto, delegando quest’ultima funzione ad un altro lavoratore più esperto.
Come spesso succede, in questi casi, sia i due manager che l’azienda, sono ricorsi in Cassazione per cercare di dimostrare la “condotta abnorme” del lavoratore nello svolgimento della sua mansione, colpevole di aver eseguito la mansione in modo “scorretto e difforme rispetto alle modalità descritte nel manuale d’uso” per lo smontaggio di un cilindro oleodinamico; modalità, che, secondo i manager e l’azienda, avrebbe interrotto “il nesso causale tra violazione della regola cautelare contestata e l’evento”.
L’Alta corte, sottolineando che per appurare la “condotta abnorme” del lavoratore deve emergere il carattere di “eccezionalità” e “imprevedibilità”, non ravvisabile in questo caso, ha rigettato le contestazioni dei ricorrenti, ricordando che “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (..), all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori (…) nonché “anche l’adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori(..)
“Si tratta di due pronunciamenti importanti – spiega Silvino Candeloro, del collegio di presidenza di inca – che oltre a descrivere con dettagliata specificità i doveri del datore di lavoro, in materia di prevenzione e sicurezza, dovrebbero suggerire a tutte le imprese di non predisporre documenti di valutazione dei rischi “fotocopia”, come spesso succede, purtroppo, che non rispecchiano le reali condizioni di lavoro, ma sono funzionali soltanto a risparmiare nel nome del mero profitto”. “E’ auspicabile – aggiunge – che queste due sentenze servano da monito affinché si cambi registro, nel rispetto del diritto alla salute di tutti i lavoratori e lavoratrici, troppo spesso vittime di incidenti gravi, anche non denunciati”.