Archivi giornalieri: 1 giugno 2017

Il lavoratore può criticare il datore di lavoro, anche su Facebook

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Il lavoratore può criticare il datore di lavoro anche su Facebook e non può essere licenziato, a patto che non ci sia il reato di diffamazione

Il lavoratore può criticare il datore di lavoro su Facebook senza correre il rischio di essere licenziato?

Nell’era dei social network la Cassazione* si trova di nuovo a decidere su un caso legato a Facebook, ovvero sulla legittimità del licenziamento di un lavoratore da parte del datore di lavoro per avere usato frasi denigratorie su Facebook nei confronti dell’azienda.

Per la Cassazione rientra fra i diritti del lavoratore criticare la propria azienda, anche in pubblico o come in questo caso su Facebook, anche se queste critiche possono essere scomode e in qualche modo possono pregiudicare l’immagine dell’azienda.

 

A patto però che la critica sia manifestata in modo sereno e senza attacchi personali e privi di ragione, nei confronti ad esempio del proprio datore di lavoro o del proprio responsabile del personale.

Leggi anche: Criticare l’azienda si può, anche via email aziendale

Il lavoratore può criticare il datore di lavoro su Facebook?

Per la Cassazione cioè il lavoratore può criticare il datore di lavoro su Facebook, ma le critiche devono rimanere nei limiti del lecito e non devono quindi essere passibili di querela.

Questo significa che il licenziamento del lavoratore che critica l’azienda su Facebook è possibile solo quando questo comportamento integra gli estremi del reato di diffamazione, mentre in tutti gli altri casi si può avere al massimo una sanzione disciplinare.

La Cassazione inoltre ha specificato che, nel caso in cui non sussista il reato di diffamazione, ma le affermazioni del lavoratore, anche se scritte su Facebook, rientrino nel diritto di critica, il lavoratore ha diritto alla reintegra sul sul posto di lavoro, nonostante le modifiche apportate dal Jobs Act all’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con il contratto a tutele crescenti.

Nel primo grado di giudizio il Tribunale riteneva legittimo e proporzionato il licenziamento del lavoratore perchè le sue frasi utilizzate nei confronti della datrice di lavoro sarebbero consistite in una “gratuita ed esorbitante denigrazione” e caratterizzate dalla “precisa intenzione di ledere, con l’attribuzione di un fatto oggettivamente diffamatorio, la reputazione del proprio datore di lavoro”.

La Corte d’appello dichiarava al contrario l’illegittimità del licenziamento, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed al versamento di ulteriori 15 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della reintegra.

Per la Cassazione invece dato che “il fatto contestato va ritenuto insussistente quando comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità”, in tale ipotesi si applica la reintegra nel posto di lavoro.

Quindi il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegra sul posto di lavoro e al pagamento di tutti gli arretrati a far data dal licenziamento.

Cassazione Sentenza numero 27323/17 del 31/05/2017

Ape sociale

Quasi ci siamo: APe Sociale e Pensione anticipata Precoci

Il 22 maggio il presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo testo del decreto attuativo dell’APe sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Rimane per ora ancora in sospeso l’APE volontario.

Il nuovo testo dei due decreti attuativi ha recepito le indicazioni del Consiglio di Stato e così è stato spostato il termine entro il quale inoltrare le domande e c’è la possibilità di ottenere la retrodatazione delle prestazioni (max al 1° maggio 2017), laddove sussistevano già i requisiti.

Non è stata ampliata la platea di beneficiari, rimangono esclusi i disoccupati a seguito di scadenza del contratto a termine e gli agricoli.

Entro quando si devono fare le domande?

Per chi matura tutti i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2017 la domanda di riconoscimento delle condizioni per fruire dell’Ape sociale e quella per fruire della pensione anticipata precoci vanno inoltrate entro il 15 luglio 2017.

Il termine del 15 luglio non è fissato a pena di decadenza, è lasciata la possibilità di presentare domande fino al 30 novembre, ma chi le inoltra dopo il 15 luglio potrà fruire del beneficio solo se dal monitoraggio risulteranno residui.

Chi fa la domanda entro il 15 luglio 2017?

Al momento della domanda si debbono già far valere tutti i requisiti richiesti.

Possono – però – essere maturati entro il 31/12/2017:

APE SOCIALE   PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI
  • 63 anni di età
  • 30/36 anni di contribuzione
  • Trimestre di conclusione della prestazione per la disoccupazione;
  • 6 anni continuativi di attività gravosa
  • 41 anni di contribuzione
  • Trimestre di conclusione della prestazione per la disoccupazione;
  • 6 anni continuativi di attività gravosa

Che documenti è necessario allegare?

Oltre alla dichiarazione sostitutiva nella quale il richiedente dichiara di avere i requisiti o di maturarli entro il 31 dicembre 2017, è necessario fornire la documentazione che attesti l’appartenenza ad una determinata categoria di beneficiari.

  APE SOCIALE PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI
a) Disoccupati
  • Lettera licenziamento
  • Lettera dimissioni giusta causa
  • verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604

 

b) Assistenza coniuge o parente di 1° grado
  • Certificazione dell’handicap in stato di gravità della persona assistita

 

c) Invalidi civili > 74%
  • Verbale di invalidità valido

 

d) Attività gravose svolte con continuità nei 6/7 anni precedenti
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni
  • contratto/i di lavoro o busta paga
  • dichiarazione del/dei datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS (o dichiarazione sostitutiva con i periodi di lavoro, il CCNL applicato, le mansioni svolte, come specificate nell’allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa > al 17 per mille

 

e) attività usuranti (solo per i precoci)   Documentazione richiesta normalmente per accedere ai benefici lavoro usurante dlgs 67/2011

Quale procedimento?

Ma quando potrò avere in pagamento la prestazione?

L’interessato inoltra domanda di riconoscimento delle condizioni all’INPS di residenza.

L’INPS entro il 15 ottobre 2017 comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria:

  • accoglimento ed indicazione della 1° decorrenza utile se entro la copertura
  • accoglimento ma differimento della decorrenza per mancanza di copertura
  • rigetto per mancanza dei requisiti.

Sulla base della comunicazione viene inoltrata la domanda di Ape sociale / pensione anticipata precoci e la decorrenza della prestazione sarà – per il 2017 – il momento di raggiungimento dell’ultimo requisito (è possibile quindi la retrodatazione al 1° maggio) .

Bisogna ricordare che sia l’APE SOCIALE richiede la cessazione dell’attività lavorativa sia dipendente che autonoma.

Lotta alla povertà

Lotta alla povertà: nuovi criteri per il SIA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 16 marzo 2017, si amplia, da fine aprile, la platea dei potenziali beneficiari del SIA, la misura di contrasto alla povertà prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 destinata ad essere sostituita dal Reddito di Inclusione entro fine anno.

Cos’è il SIA

Si tratta di un contributo, da richiedere al proprio Comune di residenza ed erogato dall’INPS con cadenza bimestrale su carta di pagamento elettronica, riservato alle famiglie con grave disagio economico, dove sia presente almeno un minore, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza.

L’importo mensile dell’assegno è di 80 euro per componente familiare, per un massimo di 400 euro in caso di famiglie con 5 o più membri. Per effetto delle recenti modifiche, ai nuclei familiari composti da un genitore solo e da figli minorenni viene riconosciuta una quota aggiuntiva di ulteriori 80 euro mensili.

Dall’ammontare del SIA sono dedotte eventuali somme già erogate a titolo di social card, di incremento del bonus bebè per le famiglie con Isee basso e l’assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni.

Chi ne ha diritto

Il SIA è riservato ai nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

  • il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno due anni;
  • Il nucleo familiare deve comprendere in alternativa un minore, una persona con disabilità insieme al suo genitore o una donna in stato di gravidanza accertata;
  • il nucleo familiare deve trovarsi in disagio economico attestato da un indicatore Isee inferiore o uguale ai 3.000 euro;
  • nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di carta acquisti sperimentale né di Naspi o Asdi o altri ammortizzatori sociali;
  • nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti la domanda ovvero di autoveicoli con cilindrata oltre i 1300 cc e motoveicoli oltre i 250 cc immatricolati nel triennio precedente; con le recenti modifiche sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di agevolazione fiscale per le persone con disabilità ;
  • in caso di godimento da parte dei membri del nucleo familiare di pensioni o trattamenti assistenziali, il valore complessivo delle prestazioni già erogate non può superare i 600 euro mensili, elevati da aprile a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente;
  • attribuzione di punteggio della valutazione multidimensionale del bisogno di almeno 25 punti (anziché i 45 della disciplina originaria), calcolato dall’INPS secondo il carico familiare, la situazione economica e quella lavorativa.

Il SIA è subordinato all’accettazione da parte del nucleo familiare di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto insieme ai servizi sociali competenti, il cui mancato rispetto comporta la revoca o l’esclusione dal sostegno

Malattie professionali

Malattie professionali. Cosa fare?

Cos’è la malattia professionale

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che le malattie professionali in Italia sono in costante aumento da alcuni anni. Per malattia professionale si intende una patologia dovuta all’attività lavorativa riscontrata a seguito di una prolungata esposizione personale a fattori nocivi che determinano il rischio di ammalarsi. Questa situazione può essere provocata dall’attività che l’assicurato svolge (utilizzo di macchinari specifici o svolgimento di mansioni particolari) oppure dall’ambiente in cui è svolta l’attività stessa (presenza di sostanze nocive come l’amianto, ambienti di lavoro rumorosi, ecc.).

Qualche dato

I dati statistici confermano che oltre il 60 % di queste patologie sono dovute ad un sovraccarico biomeccanico delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo vascolari riguardanti la colonna vertebrale, gli arti superiori ed inferiori.

Una situazione similare si presenta anche in Europa: secondo gli ultimi dati disponibili le patologie muscolo scheletriche nel loro complesso rappresentano oltre il 50% di tutte le patologie professionali riconosciute nei sistemi assicurativi dei diversi Paesi.

Tali malattie sono dovute a cinque fattori principali presenti in molte lavorazioni: ripetitività (frequenza e velocità di azione), uso di forza (entità del carico e modalità di movimentazione), vibrazioni, posture e gesti lavorativi incongrui ed infine periodi di recupero inadeguati.

Come è facile intuire sono veramente numerose le lavorazioni interessate. A titolo di esempio si citano quelle svolte dagli addetti alle catene di montaggio, assemblaggio e cablaggio, da chi ha compiti di carico e scarico con ritmi prefissati, da chi è addetto al confezionamento di prodotti, da chi svolge l’attività di parrucchiere così come lavoratori edili, marmisti, falegnami ecc.

Nel valutare l’idoneità dell’esposizione al rischio non va considerata solo l’ultima attività svolta ma anche quelle pregresse.

È bene sottolineare che in Italia le malattie professionali riferite al solo arto superiore rappresentano circa il 40 % delle patologie riconosciute dall’INAIL.

Trattasi di malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori riguardanti le strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse, interessanti spalla, avambraccio, gomito, polso, mano, dita. Le patologie che possono insorgere a seguito di queste lavorazioni sono tendiniti, borsiti (epicondiliti, epitrocleiti ecc.), schiacciamenti dei nervi (sindrome tunnel carpale, sindrome del nervo ulnare ecc. ).

Malgrado i significativi sforzi e le risorse economiche impiegate per la prevenzione e la diffusione di una cultura della salute nei luoghi di lavoro, è folto il gruppo di coloro che affermano si tratti comunque di cifre fortemente sottostimate. Il totale delle malattie professionali denunciate annualmente, anche se in aumento, in Italia non arriva a 60.000 casi, mentre negli altri paesi europei si tratta di numeri ben più significativi. Ciò sta a significare che gli attori deputati alla tutela della Salute, forse a seguito delle normative vigenti, non riescono a far emergere questo fenomeno con la conseguenza che spesso i diritti dei lavoratori rimangono inesigibili; in sostanza risulta ancora largamente diffusa la paura del lavoratore a segnalare una malattia professionale, rinunciando al contempo alla tutela della propria salute, con conseguenze spesso irreversibili.

Cosa fare

È importante dire che queste patologie possono essere dovute ad una somma di fattori, determinate quindi dall’azione combinata di fattori ambientali, fattori genetici o traumi extralavorativi. Questo comporta che la domanda di riconoscimento quale malattia professionale deve essere presentata unitamente ad un’attenta e precisa anamnesi lavorativa.

In un momento di grande crisi dell’occupazione, dove i licenziamenti sono all’ordine del giorno, in presenza di tali patologie il consiglio è quello di recarsi presso il Patronato Acli al fine di verificare l’esistenza delle condizioni per avviare un’eventuale domanda di riconoscimento per malattia professionale.

Unioni civili

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La legge n.76 del 2016, nota anche come Legge Cirinnà, ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso oltre a dettare la disciplina delle convivenze di fatto. Si tratta di una novità assai attesa e discussa, la cui rilevanza non si limita ai “soli” diritti civili, ma interessa quasi ogni ambito dell’ordinamento giuridico, compreso il regime delle prestazioni previdenziali ed assistenziali che più ci interessa.

Le unioni civili

La legge riserva l’istituto dell’unione civile alle persone maggiorenni dello stesso sesso che possono costituirla rendendo, in presenza di due testimoni, un’apposita dichiarazione all’ufficiale di stato soggetta a registrazione nell’archivio di stato civile.

Con la costituzione dell’unione civile le parti assumono reciprocamente una serie di diritti e doveri simili, anche se non esattamente coincidenti, a quelli tipici del matrimonio (assistenza morale e materiale, coabitazione, obbligo a contribuire ai bisogni comuni, condivisione dell’indirizzo della vita familiare, regime patrimoniale…).

Il legislatore ha poi previsto una norma di raccordo con la legislazione vigente secondo cui le disposizioni di legge (ad esclusione di particolari articoli del Codice Civile e della disciplina delle adozioni ed affidamenti), dei regolamenti, degli atti amministrativi e dei contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e che contengano le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Diritto alle prestazioni

In virtù di questo automatismo, a partire dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge, il componente dell’unione civile è equiparato ope legis al coniuge anche ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (INPS mess. 5171 del 21 dicembre 2016).

Gli effetti, pertanto, si estendono a tutte le prestazioni che già interessano gli sposi.

Si pensi alla pensione ai superstiti ed alla possibilità per la parte dell’unione civile di accedere al trattamento di reversibilità al pari di un coniuge, oppure alla disciplina degli assegni al nucleo familiare estesa nuclei composti da persone dello stesso sesso. Ed ancora, il reddito dell’unione assume rilevanza (in positivo o in negativo a seconda dei casi) per una eventuale integrazione al trattamento minimo, o l’assegno sociale o le maggiorazioni sociali esattamente come già avviene per il reddito coniugale.

Sul piano dell’assistenza al familiare disabile ne deriva che i permessi mensili ex l.104 ed il congedo straordinario possono essere concessi anche in favore del lavoratore dipendente, parte di una unione civile, che assista l’altra parte. Merita segnalare che tra una parte dell’unione civile ed i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, dunque, a differenza di quanto avviene per i coniugi, l’unito civilmente non potrà beneficiare delle agevolazioni lavorative per assistere i parenti disabili dell’altro.  

Le convivenze di fatto

Per convivenza di fatto la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il requisito della stabile convivenza fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente.

A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può interessare sia persone dello stesso sesso che persone di sesso diverso.

Diritto alle prestazioni

In materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, lo status del convivente certamente non può essere equiparato a quello del coniuge o della parte dell’unione civile. Il legislatore, infatti, ha disciplinato una serie di situazioni critiche e sensibili della convivenza (ad esempio il diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, alla manifestazione di volontà per la donazione degli organi e le esequie, oppure al diritto ad abitare la casa comune, o la nomina di un tutore, curatore o amministratore di sostegno…) senza mutare il regime di accesso alle prestazioni.

Su questo aspetto, si registra una recente apertura della Corte Costituzionale che con la sentenza n.213 del 2016, ha riconosciuto il diritto della convivente a beneficiare dei permessi mensili della legge 104 per assistere il compagno gravemente disabile. Le motivazioni, comunque, non risiedono nella pretesa equiparazione tra matrimonio e convivenza (affermazione che i giudici si guardano bene dal fare) ma nella tutela del diritto della persona disabile a poter beneficiare della piena ed effettiva assistenza da parte di una persona cara, membro di una comunità di affetti e solidarietà che è piena espressione della sua personalità.

Bonus asili nidi

Sbloccato il Bonus Asili nido: domande dal 17 luglio

Con una Circolare n.88 del 22/05/2017 l’Inps ha reso operative le misure previste dalla Legge di Bilancio. Le domande si potranno presentare dal 17 luglio al 31 dicembre 2017.

In cosa consiste

Il Bonus consiste in un contributo per il pagamento della retta dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per i bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare il nido perché affetti da gravi patologie croniche.

Chi può presentare domanda

Il Bonus interessa i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016 in avanti ed è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti dall’INPS in 11 mensilità, al genitore che ne faccia richiesta presentando idonea documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento della retta del nido.

Per i bambini con gravi patologie, il pagamento è in un’unica soluzione e necessita la dichiarazione del pediatra che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a frequentare il nido in ragione di una grave patologia cronica.

Requisiti

Per poter accedere al buono, il genitore richiedente, oltre ad essere residente in Italia, convivente col bambino ed a sostenere di persona l’onere della retta, deve essere in possesso della:

– cittadinanza italiana

– oppure, cittadinanza di uno Stato UE

– oppure, in caso di cittadino di Stato extra UE, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il beneficio non è soggetto a particolari condizione reddituali e non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di iscrizione in asili nido: in questo caso, per evitare il doppio vantaggio, l’INPS provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione al genitore richiedente del beneficio. Il bonus asilo nido è, invece, cumulabile con i voucher per l’acquisto di servizi all’infanzia, ma le due misure non possono essere fruite contemporaneamente nello stesso mese.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal prossimo 17 luglio, fino al 31 dicembre 2017.

Le modalità previste sono:

  • on line tramite i servizi telematici dell’Inps;
  • via telefono chiamando il Contact Center dell’istituto al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06164.164 da rete mobile (con tariffazione a carico);
  • di persona rivolgendosi ad un patronato.

Lavoro e Diritti

Lavoro Fiscale

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Ultimissime Lavoro – Fiscale 01/06/2017

Giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 26 maggio 2017, n. 129

Fiscale

Imposte e tasse – Remunerazione del servizio di riscossione delle imposte – Previsione di un aggio in misura correlata al valore della lite – Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), art. 17, comma 1, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2017, n. 13567

Fiscale

Tributi – Ici – Maggiore imposta dovuta – Suolo edificatorio ricadente in zona di espansione C2 e C3

TRIBUNALE DI CUNEO – Ordinanza 09 febbraio 2017

Lavoro

Perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 – Esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS – Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS – Riconoscimento della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativa agli anni 2012-2013 come determinata dall’art. 24, co. 25, D.L. n. 201 del 2011, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall’anno 2016

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13561

Fiscale

Accertamento – Reddito d’impresa – Dichiarazione dei redditi – Redditi determinati in base alle scritture contabili – Rettifica delle dichiarazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13570

Fiscale

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Cessione terreni edificabili – Plusvalenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13571

Fiscale

Tributi – Irpef – Cessione di terreno edificabile – Plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13574

Fiscale

Accertamento – Ici – Omesso versamento – Unità immobiliari di proprietà dell’Istituto religioso adibite ad attività didattica – Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13591

Fiscale

Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Dichiarazione dei redditi – Redditi d’impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13601

Lavoro

Licenziamento disciplinare – Assenza ingiustificata dal lavoro – Rifiuto di prestare l’attività lavorativa presso altra sede – Ragioni organizzative del trasferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13602

Lavoro

Rapporto di lavoro – Qualifica di educatrici di asili nido – Contratti a termine – Nullità – Causale generica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13603

Lavoro

Rapporto di lavoro – Inquadramento – Qualifica superiore – CCNL di settore – Differenze retributive

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13606

Lavoro

Pubblici esercizi – Licenziamento – Soppressione del posto di lavoro – Riorganizzazione aziendale – Tutela ex art. 18 Legge n. 300\1970

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13613

Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Calo di produttività – Ragioni disciplinari – Grave atto di insubordinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13617

Lavoro

Licenziamento – Impugnazione – Pronuncia della sentenza – Determinazione dei termini

Legislazione

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 maggio 2017, n. 104380

Fiscale

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 21 aprile 2017

Lavoro

Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l’individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 08 febbraio 2017

Lavoro, Fiscale

Modifica del decreto 25 luglio 2012, recante l’approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992

Prassi

AGENZIA DELLE DOGANE

Nota

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 31 maggio 2017, n. 64091

Fiscale

Laboratori autorizzati a prestare supporto all’Agenzia nei controlli sui sistemi di misura elettrici – Precisazioni alla circolare 21/D del 13 settembre 2016

INAIL

Comunicato stampa

INAIL – Comunicato 26 maggio 2017

Lavoro

Bando Isi 2016: in scadenza la prima fase

INPS

Circolare

INPS – Circolare 31 maggio 2017, n. 94

Lavoro

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche – Chiarimenti

INPS – Circolare 31 maggio 2017, n. 95

Lavoro

Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla Repubblica di Croazia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica di Croazia.

INPS – Circolare 31 maggio 2017, n. 96

Lavoro, Fiscale

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2017

Messaggio

INPS – Messaggio 30 maggio 2017, n. 2218

Lavoro

Art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011: attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale

INPS – Messaggio 31 maggio 2017, n. 2239

Lavoro, Fiscale

Certificazione unica 2017, applicazione delle Convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata per i residenti in Canada e Brasile e relativa tassazione preventiva per l’anno corrente

INPS – Messaggio 31 maggio 2017, n. 2243

Lavoro

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 31 maggio 2017

Lavoro

Temporanea indisponibilità di alcune applicazioni sui portali istituzionali

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 31 maggio 2017

Lavoro

Dati Istat: Poletti, disoccupazione ai livelli più bassi da 5 anni, si conferma crescita costante degli occupati – Da febbraio 2014: 854mila occupati in più, due terzi dei quali stabili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 31 maggio 2017

Lavoro

Adozione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica