Archivi giornalieri: 11 ottobre 2014

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Salvaguardia

Altre notizie, atti ufficiali e dati pubblicati sulle operazioni di salvaguardia

In questa sezione sono riportate le principali notizie di segnalazione di atti ufficiali e dati, pubblicate dall’Istituto sulle operazioni di salvaguardia, connesse all’attuazione dell’ultima riforma delle pensioni (Riforma Monti-Fornero).
Tra gli atti ufficiali linkati alle notizie pubblicate si segnalano in particolare il decreto interministeriale 1 giugno 2012 che ha dato il via alla prima operazione di salvaguardia e la circolare n. 76 che ricostruisce il quadro delle tre operazioni di salvaguardia gestite dall’Inps.

Salvaguardati: situazione al 2/7/2014 – Data pubblicazione: 02/07/2014

Pubblichiamo i dati relativi alle operazioni di salvaguardia aggiornati al 2 luglio 2014.

Report con i dati aggiornati al 2/07/2014

Salvaguardati: situazione al 6/5/2014 – Data pubblicazione: 09/05/2014

Pubblichiamo i dati relativi alle operazioni di salvaguardia aggiornati al 6 maggio 2014.

Report con i dati aggiornati al 6/5/2014

Salvaguardati: situazione al 7/3/2014 – Data pubblicazione: 26/03/2014

Il Direttore Generale dell’Inps, Mauro Nori, ha comunicato, nel corso dell’audizione tenutasi oggi in Commissione Lavoro alla Camera, i dati che riepilogano la situazione delle operazioni di salvaguardia con l’indicazione delle certificazioni inviate e delle pensioni liquidate al 7/3/2014.

Report con i dati aggiornati al 7 marzo

Salvaguardati: situazione al 31/1/2014 – Data pubblicazione: 12/02/2014

Pubblichiamo il documento che riepiloga la situazione delle operazioni di salvaguardia, con l’indicazione delle certificazioni inviate e delle pensioni liquidate al 31/1/2014, relative alle prime 3 operazioni. Il documento contiene anche notizie relative ai contingenti della quarta e quinta salvaguardia.

Salvaguardia. Ulteriori chiarimenti – Data pubblicazione: 27/11/2013

L’esclusione dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, per i lavoratori che nel periodo di fruizione di prestazioni a sostegno del reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214/2011 (riforma Monti Fornero), opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penali previste per coloro che accedono alla pensione anticipata. Le suddette misure di salvaguardia si applicano invece qualora nei confronti di tali lavoratori siano state applicate le penalizzazioni previste dalla legge di riforma.
Messaggio n. 19202 del 26 novembre 2013

Salvaguardati: presentazione istanze – Data pubblicazione: 15/11/2013

Con la pubblicazione della circolare n. 44 del 12/11/2013 il Ministero del Lavoro fornisce (nel paragrafo I) le indicazioni per la presentazione delle istanze da parte dei 9.000 lavoratori da salvaguardare indicati agli articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013, e cioè:

  1. n. 6.500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, che abbiano conseguito dopo la cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito lordo complessivo non superiore a 7500 euro e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge citato;
  2. n. 2.500 lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano a essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il quale perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Questi lavoratori dovranno presentare l’istanza di salvaguardia alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro entro il 26 febbraio 2014.
Nel paragrafo II della circolare si impartiscono invece istruzioni alle Commissioni per la trasmissione all’INPS delle istanze della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l. 1 giugno 2012 e alla circ. 19/2012 del 31 luglio 2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali e in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, in quanto, in base all’art. 2 commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 101/2013, è stata superata la posizione ministeriale in merito all’accessibilità alla salvaguardia da parte dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali e da parte di coloro nei cui confronti l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, le Commissioni (paragrafi II e III) dovranno esaminare le istanze presentate per la prima volta da queste categorie di lavoratori in occasione della c.d. “prima salvaguardia”, nel paragrafo II viene fissato al 27 febbraio 2014 il nuovo termine entro il quale i lavoratori interessati dai commi 5 –bis e 5 – ter potranno presentare per la prima volta istanza di salvaguardia alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro.
La circolare traccia infine le fasi e le modalità operative per l’intero procedimento amministrativo di presentazione e l’esame delle istanze e riportando in allegato la modulistica da utilizzare.
Messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013

Chiarimenti sulla salvaguardia – Data pubblicazione: 4/11/2013

Dall’esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

  • lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.

Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.
Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013

Salvaguardia prevista per altri 6500 – Data pubblicazione: 11/09/2013

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013), prevede ulteriori disposizioni di salvaguardia per 6500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici in vigore prima dell’ultima riforma delle pensioni.

In particolare, vengono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a condizione che – successivamente alla data di cessazione – abbiano conseguito un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi descritti in dettaglio nel messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013

Salvaguardati: presentazione istanze – 27/06/2013

Salvaguardati: terzo contingente – Data pubblicazione: 31/05/2013

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data, che rientrano nel terzo contingente dei beneficiari della salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2013, devono presentare domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013. 
Le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande sono contenute nel messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.

Istanze terza salvaguardia – Data pubblicazione: 14/06/2013

È stata emanata il 5 giugno 2013 la circolare n. 19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regola le fasi e le modalità operative per la presentazione delle istanze di salvaguardia dei lavoratori, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle Direzioni territoriali del lavoro.
La circolare rende operativo il decreto interministeriale, adottato dal Ministero in attuazione dell’articolo 1, commi 231-233, della legge n.228/2012, che stabilisce che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni continuino a trovare applicazione nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori.
In allegato la documentazione da utilizzare per presentare le istanze secondo le istruzioni fornite nella circolare suddetta.
Modulo istanza salvaguardati 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera a
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera c
Elenco degli indirizzi PEC/e-mail dedicati

Prosecutori volontari e salvaguardia – 28/06/2013

Con il messaggio n. 10406 del 27 giugno 2013, vengono forniti chiarimenti relativi ad alcune richieste pervenute da prosecutori volontari destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia previste dal decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, e dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

Stato operazioni c.d. “salvaguardia” – 8/05/2013

Con la circolare n. 76 dell’8 maggio 2013 vengono riepilogate le disposizioni riguardanti le tre operazioni della cosiddetta “salvaguardia” (65mila – legge 214/2011, 55mila – legge 135/2012 e 10.130 – legge 228/2012) intervenute fino ad oggi, che consentono l’accesso alla pensione a determinate tipologie di lavoratori secondo le regole in vigore prima della riforma pensionistica. Nel documento, inoltre, sono illustrati gli aspetti più problematici emersi durante l’attuazione e lo stato di lavorazione delle relative attuazioni. Si può così vedere che è in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65mila”. Oltre a detta comunicazione, coloro la cui pensione avrà decorrenza entro luglio 2013, hanno già ricevuto o stanno ricevendo una seconda lettera con la data precisa di decorrenza e l’invito a presentare la relativa domanda.
Le comunicazioni di accesso alla prima operazione di salvaguardia definite sono circa 62mila, mentre le pensioni liquidate alla data del 7 maggio 2013 sono 7.254.

Accesso salvaguardia 65mila e 55mila – 23/04/2013

Con il messaggio n. 6645 del 22 aprile 2013, vengono diffuse ulteriori indicazioni in merito alle condizioni di accesso alla cosiddetta salvaguardia dei 65mila e dei 55mila.
Si chiarisce, ad esempio, che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge 214/2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile.
Nel messaggio, inoltre, vengono fornite precise istruzioni per la presentazione delle istanze per l’accesso alla salvaguardia dei 55mila.

Salvaguardia 55mila. Istruzioni dell’Inps – 19/03/2013

Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, l’Inps fornisce le prime istruzioni operative per la cosiddetta “salvaguardia dei 55mila”, in base alla quale continuano ad applicarsi a 55mila soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori indicati nel messaggio stesso le disposizioni in materia di requisiti di accesso e del regime di decorrenze in vigore prima del 6 dicembre 2011. L’Istituto, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in argomento. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55mila richieste, non saranno pertanto prese in esame ulteriori domande di pensionamento.

Salvaguardia. Precisazioni – 5/03/2013

Con il messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013, vengono fornite ulteriori indicazioni alle strutture territoriali dell’Istituto in relazione alla gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia introdotta dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. I chiarimenti riguardano, in modo particolare, i lavoratori in mobilità ordinaria e quelli cessati dal servizio per accordi individuali in base al Decreto Interministeriale 1° giugno 2012.

Monitoraggio salvaguardia assegni straordinari – 4/3/2013

Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione – tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva – dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che il contingente numerico di coloro che potranno usufruire della normativa per l’accesso alla pensione in vigore prima della riforma, è da considerarsi esaurito con la decorrenza del 1° aprile 2013. Nel messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013 vengono fornite maggiori informazioni in merito.

Comunicazione salvaguardia legge 214/2011 – 11/02/2013

Sono state avviate le operazioni di inoltro delle comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia di cui all’articolo 24 della legge 214/2011.
La comunicazione informa il lavoratore della possibilità di accedere alla pensione con il beneficio in argomento, sulla base della normativa in vigore prima della riforma, indicando la categoria di appartenenza, e con riserva di una successiva comunicazione con l’indicazione della decorrenza della pensione in salvaguardia, che sarà inviata in tempo utile per la presentazione della relativa domanda.
Messaggio n. 2526 dell’8 febbraio 2013

Salvaguardati: la circolare del Ministero – 1/8/2012

La Circolare n. 19/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, in attuazione del decreto interministeriale Lavoro/Economia del 1° giugno 2012, fasi e modalità operative delle Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti per i lavoratori cosiddetti “salvaguardati”. Dette Commissioni, costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sono composte da due funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell’Inps designato dal Direttore provinciale dell’Istituto. Le domande di accesso al beneficio potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata A/R. 
La relativa modulistica e il modello di istanza sono disponibili in formato pdf sui siti internet del Ministero (www.lavoro.gov.it) e su quello dell’Inps (www.inps.it). 
L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da copia di un documento di identità. 
L’Inps, intanto, ha già dato il via al piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”, che si concluderà entro la fine del prossimo mese di settembre (messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012).

Lavoratori salvaguardati. Piano operativo per la verifica del diritto a pensione – 20/07/2012

Con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, l’Inps ha dato avvio al piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori cosiddetti “salvaguardati”, i quali, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso previsti dalla precedente normativa. Il piano delle attività coinvolgerà sia le strutture centrali sia quelle territoriali dell’Istituto e si concluderà, entro la fine del prossimo mese di settembre, con la verifica nei confronti dei lavoratori salvaguardati del diritto a pensione secondo le previgenti regole. Nella prima fase del processo sarà inviata ai potenziali beneficiari una comunicazione, con la quale si invitano gli interessati a prendere visione del proprio estratto contributivo e a prenotare un appuntamento presso la struttura Inps competente per territorio nel caso vengano riscontrate carenze o inesattezze ed, inoltre, a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.


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