Archivi giornalieri: 17 settembre 2014
il manifesto
— Piergiovanni Alleva, 16.9.2014
Lavoro . Ultimi posti per il “posto fisso”. Per tutti i contratti a termine stipulati prima del «decreto Poletti» ci sono solo 120 giorni di tempo per ottenere giustizia e lavoro. Poi non sarà più possibile. Ecco come fare in un piccolo vademecum
Quest’articolo è un po’ diverso dai numerosi altri che nel corso del tempo «il manifesto» ha gentilmente pubblicato, perché persegue un intento pratico, concretissimo, che sovrasta ogni riflessione di tipo teorico-critico. L’intento è quello di rendere coscienti e, per così dire, di «svegliare» le centinaia di migliaia di lavoratori precari del settore privato circa la possibilità, molto alta, di trasformare, tramite una facile vertenza, il loro rapporto di lavoro a termine o di lavoro somministrato nel sospirato rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ma vogliamo avvertirli, d’altra parte, anche della necessità di muoversi e di agire subito. Ecco come.
Devono muoversi subito, o comunque entro 120 giorni da quando scadrà (o è scaduto) il loro ultimo contratto a termine o di lavoro somministrato, stipulato prima del cosiddetto «Decreto Poletti».
Veniamo, dunque, al punto che ci interessa per fornire le dovute spiegazioni: fino alla Legge 16 maggio 2014 n. 78 (cosiddetto Jobs Act 1 o «Decreto Poletti»), vigeva la regola, tanto antica quanto civile e logica, che solo una esigenza lavorativa effettivamente temporanea e ben specificata nel testo dello stesso contratto a termine poteva renderne legittima la stipula, sicché, in mancanza sostanziale o formale di questa «causale» temporanea, il contratto si sarebbe trasformato automaticamente a tempo indeterminato.
Lo «stato dell’arte» della nostra Giurisprudenza fino al «Decreto Poletti» può essere riassunto, ad esempio, nella massima della Cassazione n. 13992/2013 secondo cui «le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a sostegno dell’apposizione del termine al contratto di lavoro devono essere specificate dal datore di lavoro in maniera circostanziata e puntuale in modo da consentire il controllo della connessione tra la durata temporanea della prestazione e l’utilizzazione del lavoratore».
Il fatto è, però, che negli ultimi dieci anni i datori di lavoro hanno assunto con contratto a termine anche quando la temporaneità dell’esigenza lavorativa non c’era ed invero le assunzioni a termine sono state ogni anno circa l’80% del totale, mentre le occasioni di lavoro effettivamente temporanee sono state del 14%. Dunque 5 contratti a termine su 6 sono stati stipulati illegittimamente.
La ragione di questo uso «improprio» è una sola: si stipulava e si stipula il contratto a termine anche quando l’esigenza produttiva non è temporanea per tenere il lavoratore sotto il ricatto di un mancato rinnovo e, della perdita del posto di lavoro, senza neanche bisogno di licenziamento.
Ma questi datori correvano un notevole rischio: che nei 120 giorni successivi alla scadenza (come previsto dall’art. 32 della legge 148/2010) il lavoratore impugnasse il contratto a termine ottenendone la trasformazione a tempo indeterminato ed invero le vertenze sono state migliaia, quasi sempre vittoriose per il lavoratore.
Il governo Renzi, con il cd. «Decreto Poletti», ha ora legittimato l’illegalità e il ricatto sui lavoratori sancendo — contro ogni logica — che il contratto a termine si può stipulare sempre, anche se l’esigenza lavorativa non è temporanea (sono i cosiddetti contratti a termine «acausali») con l’evidente intento di sostituire man mano i «vecchi» contratti a termine impugnabili e trasformabili a tempo indeterminato, con i nuovi contratti «acausali» e perciò non impugnabili.
In questo piano c’è, però, per così dire, una crepa, in quanto i «vecchi» contratti ante — Decreto Poletti cominciano a scadere ora e scadranno man mano, nei mesi futuri secondo le scadenze stabilite, e restano, pertanto impugnabili nei 120 giorni successivi.
Ecco perché parliamo di «ultima occasione»: proprio perché sono gli ultimi impugnabili.
Ad esempio, se il vecchio contratto ante — Decreto Poletti è già scaduto il 31 agosto 2014 vi è tempo per impugnarlo entro il dicembre 2014; se scadrà, poniamo il 30 novembre 2014 potrà essere impugnato entro il marzo 2015; se scadrà nell’aprile 2015 potrà essere impugnato entro l’agosto 2015 e così via.
Ovviamente sarà meglio non ridursi all’ultimo giorno, anche perché per l’impugnazione basta una lettera raccomandata, e se poi il datore non venisse a patteggiare, conscio del suo torto, nei 180 giorni successivi si può adire il giudice, come migliaia di lavoratori hanno già fatto con successo in questi anni.
Ecco, dunque, il messaggio che mandiamo ai tanti lavoratori con contratto di lavoro a termine o somministrato nel settore privato dell’economia: fate controllare fin d’ora da un sindacato o da un avvocato la regolarità del vostro contratto precario ante — Decreto Poletti, e se risulterà, come è molto probabile, irregolare, preparate l’impugnazione da spedire entro il termine ricordato di 120 giorni dalla cessazione del contratto stesso.
Per voi potrebbe essere questa l’ultima occasione di ottenere un rapporto a tempo indeterminato ed occorre pertanto vincere ogni ritrosia, ogni pregiudizio e ogni sospetto verso sindacati, legali e vertenze, perché la posta in gioco è davvero troppo grande: si tratta di salvaguardare il vostro futuro, battendo in breccia la volontà del governo Renzi (e della troika) di condannare le nuove generazioni al lavoro «usa e getta».
Un’ultima avvertenza: quanto detto vale per i precari del settore privato mentre per i precari del pubblico impiego i problemi sono diversi, visto che lì il principio dello temporaneità dell’esigenza resta per legge, ma la giurisprudenza non consente, per lo più, la trasformazione a tempo indeterminato, concedendo solo un risarcimento del danno. Ai precari pubblici dovremo dedicare, quindi un altro specifico intervento sulle colonne de «il manifesto».
Corriere della sera
La scuola italiana in Sardegna? E’ rivolta a un alunno che non c’e’
La scuola italiana in Sardegna? E’ rivolta a un alunno che non c’e’
di Francesco Casula
Inizia l’anno scolastico e le fanfare renziane, annunciano e promettono mirabolanti riforme della Scuola che, finalmente si dovrebbe avviare verso magnifiche sorti e progressive. Temo che rimarranno tali: annunci e promesse. Magari con ulteriori dosi di privatizzazione e di “modernizzazione”: di inglese e computer. Certo non risolveranno i drammatici problemi da cui è afflitta ormai da decenni: specie per quanto attiene alla Sardegna, caratterizzata com’è da un enorme “buco nero”. La scuola italiana in Sardegna infatti è rivolta a un alunno che non c’è: tutt’al più a uno studente metropolitano, nordista e maschio. Dunque non a un sardo. E’ una scuola che con i contesti sociali, ambientali, culturali e linguistici degli studenti non ha niente a che fare. Nella scuola la Sardegna non c’è: è assente nei programmi, nelle discipline, nei libri di testo, nell’organizzazione. Si studia Orazio Coclite, Muzio Scevola e Servio Tullio: fantasie con cui Tito Livio intende esaltare e mitizzare Roma. Non si studia invece – perché lo storico romano non poteva scriverlo – che i Romani fondevano i bronzetti nuragici per modellare pugnali e corazze; per chiodare giunti metallici nelle volte dei templi; per corazzare i rostri delle navi da guerra. Nella scuola si studia qualche decina di Piramidi d’Egitto, vere e proprie tombe di cadaveri di faraoni divinizzati, erette da migliaia di schiavi, sotto la frusta delle guardie; ma non si studiano le migliaia di nuraghi, suggestivi monumenti alla libertà, eretti da migliaia comunità nuragiche indipendenti e federate fra loro. Si studia Napoleone, piccolo e magro, resistentissimo alla fatica, ma non si spende una sola parola per ricordare che il tiranno corso, venuto in Sardegna, bombardò La Maddalena e fu sconfitto. Si studia insomma l’Italia dalle amate sponde e dell’elmo di Scipio, ma la Sardegna, con le sue vicissitudini storiche, le dominazioni, la sua civiltà e i suoi tesori ambientali, culturali e artistici è del tutto assente: un diplomato sardo e spesso persino un laureato, esce dalla scuola senza sapere nulla dell’architettura nuragica, della Carta De Logu, di Salvatore Satta e della lingua sarda. Provate a chiedere a uno studente sardo che esca da un liceo artistico, cosa conosce di una civiltà e di un’architettura grandiosa come quella nuragica, sicuramente fra la più significative dell’intero Mediterraneo; provate a chiedere a uno studente del liceo classico cosa sa della parentela fra la lingua sarda e il latino; provate a chiedere a uno studente di un Istituto tecnico per ragionieri e persino a un laureato in Giurisprudenza cosa conosce di quel monumentale codice giuridico che è la Carta de Logu di Eleonora d’Arborea. Vi rendereste conto che la storia, la lingua e la civiltà complessiva dei Sardi dalla Scuola ufficiale è stata non solo negata ma cancellata. Permane infatti una scuola monoculturale e monolinguistica, negatrice delle specificità, tutta tesa allo sradicamento degli antichi codici culturali e basata sulla sovrapposizione al “periferico” di astratti paradigmi e categorie che le grandi civiltà avrebbero voluto irradiare verso le civiltà inferiori. Questa scuola ha prodotto in Sardegna, soprattutto negli ultimi decenni, giovani che ormai appartengono a una sorta di area grigia, a una terra di nessuno. Apprendono l’italiano a scuola ma soprattutto grazie ai media: ma si tratta di una lingua stereotipata, gergale, banale, una lingua di plastica, inodore, insapore e incolore.
Ma una scuola monoculturale e monolinguistica produce effetti ancor più gravi e devastanti a livello psicologico e culturale. Da decenni infatti la pedagogia moderna più attenta e avveduta ritiene che la lingua materna e i valori alti di cui si alimenta siano i succhi vitali, la linfa, che nutrono e fanno crescere i bambini senza correre il gravissimo pericolo di essere collocati fuori dal tempo e dallo spazio contestuale alla loro vita. Solo essa consente di saldare le valenze e i prodotti propri della sua cultura ai valori di altre culture. Negando la lingua materna, non assecondandola e coltivandola si esercita grave e ingiustificata violenza sui bambini, nuocendo al loro sviluppo e al loro equilibrio psichico. Li si strappa al nucleo familiare di origine e si trasforma in un campo di rovine, la loro prima conoscenza del mondo. I bambini infatti – ma il discorso vale anche per i giovani studenti delle medie e delle superiori – se soggetti in ambito scolastico a un processo di sradicamento dalla lingua materna e dalla cultura del proprio ambiente e territorio, diventano e risultano insicuri, impacciati, “poveri” sia culturalmente che linguisticamente. Ma c’è di più: la presenza della lingua materna e della cultura locale nel curriculum scolastico non si configurano come un fatto increscioso da correggere e controllare ma come elementi indispensabili di arricchimento, di addizione e non di sottrazione, che non “disturbano” anzi favoriscono lo sviluppo comunicativo degli studenti perché agiscono positivamente nelle psicodinamiche dello sviluppo. Antonella Sorace, che insegna Linguistica acquisizionale all’Università di Edimburgo, dove ha creato un centro di informazione, Bilingualism Matters,(con filiali in tutta Europa, una ha operato anche in Sardegna) e che diffonde gli esiti delle ricerche fra i non addetti ai lavori, ha scritto che : “Un bambino che parla più lingue ha la mente più flessibile. È più capace di gestire conflitti tra informazioni diverse e selezionare ciò che conta”. E continua: “Un bambino plurilingue è anche più capace di comprendere il punto di vista altrui. Dietro ogni lingua c’è un modo di pensare, un’intera cultura: i bambini plurilingui lo percepiscono,gli adulti spesso no. Ma ci sono aspetti sociali rilevanti. Un bimbo circondato da persone che svalutano una delle lingue, magari perché la credono inutile e superata, come accade in Sardegna, crescerà meno motivato a parlarla”.
Lavoro e fisco 17/09/2014
<h3 “”=”” id=”yui_3_16_0_1_1410969606180_1877″>Ultimissime Lavoro, Fiscale del 17/09/2014
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ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE17/09/2014 |
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONESENTENZACORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2014, n. 19053FISCALEConsorzi di bonifica sono soggetti all’Ici per i beni demaniali posseduti in funzione delle opere integrali di bonifica CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 19396LAVOROContratti collettivi nazionali di lavoro – Deroga in peius – Indennità per trasferta lavorativa – Efficacia nei confronti dei dipendenti non iscritti alle organizzazioni sindacali CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2014, n. 19499FISCALETributi – Imposte indirette – Imposta di registro – Atti giudiziari – Decreto ingiuntivo fattispecie CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2014, n. 19507LAVOROAzienda trasporto locale – Conducente – Soppressione della figura del bigliettaio – Venti minuti di paga oraria in più – Accordo regionale del 1988 CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2014, n. 37851FISCALEReati fiscali – Dichiarazione infedele – Sequestro preventivo per equivalente – Presunzioni tributaria – Insufficienza LEGISLAZIONEAGENZIA DELLE ENTRATEPROVVEDIMENTOAGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 settembre 2014, n. 116926/2014FISCALEIndividuazione del responsabile dell’accessibilità informatica dell’Agenzia delle Entrate DECRETO MINISTERIALEMINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 settembre 2014FISCALEModalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 25 luglio 2014, n. 136LAVORO, FISCALERegolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 PRASSIAGENZIA DELLE DOGANECOMUNICATOAGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 12 settembre 2014FISCALEProgetto CARGO: Sdoganamento in mare e Trasferimenti di magazzino AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 15 settembre 2014FISCALEDeterminazione del valore in dogana – Elemento assicurativo NOTAAGENZIA DELLE DOGANE – Nota 12 settembre 2014, n. 101584/RUFISCALEComunicato agli esportatori ed ai rappresentanti in dogana misure restrittive verso la Russia e la Crimea AGENZIA DELLE ENTRATERISOLUZIONEAGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 settembre 2014, n. 84/EFISCALEInterpello – Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria INAILCIRCOLAREINAIL – Circolare 16 settembre 2014, n. 42LAVOROAssegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2014. INPSCIRCOLAREINPS – Circolare 17 settembre 2014, n. 105LAVOROConvenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Autoscuole e Studi (in breve EBAS) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale MESSAGGIOINPS – Messaggio 16 settembre 2014, n. 7044LAVOROLettera circolare del Ministero del Lavoro n. 14974/2014-contratti a tempo determinato-limitazioni numeriche MINISTERO GIUSTIZIACOMUNICATOMINISTERO GIUSTIZIA – Comunicato 16 settembre 2014LAVORO, FISCALEMancata conversione del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante: «Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario». |
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ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE17/09/2014
ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE17/09/2014 |
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONESENTENZACORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 19396COOPERATIVE, EDILIZIAContratti collettivi nazionali di lavoro – Deroga in peius – Indennità per trasferta lavorativa – Efficacia nei confronti dei dipendenti non iscritti alle organizzazioni sindacali PRASSIINPSMESSAGGIOINPS – Messaggio 16 settembre 2014, n. 7044COOPERATIVE, EDILIZIALettera circolare del Ministero del Lavoro n. 14974/2014-contratti a tempo determinato-limitazioni numeriche MINISTERO GIUSTIZIACOMUNICATOMINISTERO GIUSTIZIA – Comunicato 16 settembre 2014COOPERATIVE, EDILIZIAMancata conversione del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante: «Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario». |
Rassegna stampa del 17/09/2014
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San Roberto Bellarmino
San Roberto Bellarmino
S. Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano il 4 ottobre del 1542 da Cinzia Cervini, sorella del Papa Marcello II e da Vincenzo Bellarmino. Affezionato al le cose di Dio, amava poco i trastulli infantili; ripeteva ai fratellini le prediche udite e spiegava ai contadinelli i primi elementi del catechismo. Fatta con angelico fervore la sua Prima Comunione, prese, contro l’uso di quel tempo, a comunicarsi ogni domenica, con edificazione di tutti.
Iniziati gli studi mostrò subito la sua straordinaria acutezza e penetrazione d’ingegno accoppiata ad una insaziabile avidità d’imparare. E poiché suo padre, che intendeva farne un compito gentiluomo, volle che aggiungesse allo studio delle lettere anche l’arte del canto e della musica, egli ingenuamente sostituiva con parole sacre qualunque verso lubrico che incontrasse ripetendo con franchezza a chi si meravigliava : « La mia voce non si presta a cantare cose che non siano pure ».
Mentre egli faceva grandi progressi nella virtù e nel sapere, il padre andava riponendo in lui le più belle e lusinghiere speranze, ma Roberto la pensava ben diversamente. Conscio dell’importanza della salvezza dell’anima, dopo un anno di lotta contro il padre, ottenne di entrare nella Compagnia di Gesù.
Dopo il noviziato nel 1561 si trasferì per il corso di filosofia al Collegio Romano. Ma dolorose prove non ritardarono a farsi sentire: lo colse un ostinato esaurimento di forze ed un acuto dolore di testa. Ciononostante, docile, rassegnato e paziente riuscì il primo della classe. Indi fu mandato come insegnante a Firenze e a Mondovì.
Nel 1567 andò a Padova per gli studi di teologia, durante i quali predicò a Venezia e a Genova. Pochi anni dopo fu inviato nell’Università di Lovanio, ove fu professore, e là nel 1570 celebrava l sua prima Messa.
Gregorio XIII aveva deciso che nel Collegio Romano s’istituisse una cattedra di carattere polemico per difendere dagli assalti degli avversari le verità della fede e per questa fu prescelto Roberto che, per la sua monumentale opera, le « Controversie », fu detto il Martello degli eretici.
Tra tutta la sua attività rifulge quanto fece per il catechismo, che, già cardinale, non disdegnava insegnare ai familiari ed al popolo. Fu padre spirituale di S. Luigi, ebbe relazioni con S. Realino e fu provinciale a Napoli. Tutto ciò, unito ad una grande santità, aveva attirato su di lui gli occhi di tutti e Clemente VIII, nonostante la ripugnanza del Santo, lo fece cardinale, arcivescovo di Capua, ove fu prodigo di cure e carità a tutti, ma specialmente ai poveri.
Nel 1621, abbandonato l’appartamento cardinalizio, si ritirava nella casa del Noviziato di S. Andrea al Quirinale ove si preparò alla morte, E confortato dalla benedizione di Gregorio XV, dopo aver recitato con grande pietà e fede il Credo, spirava, portando al tribunale divino illesa la candida stola battesimale. Era il 17 settembre 1621.
S. Roberto fu pure un grande scrittore : scrisse ben 31 opere tra le quali spiccano maggiormente: le « Controversie », il « Catechismo », « Le ascensioni spirituali della mente in Dio » e l’« Arte del ben morire »: perciò Pio XI lo dichiarò Dottore della Chiesa.
PRATICA. Ci siano di guida queste parole del Santo: « Procura di non mandar nessun povero scontento: se ho poco, dò poco, se avrò di più, darò di più… ».
PREGHIERA. O Dio, che per respingere le insidie dell’errore e per difendere i diritti della Sede Apostolica, concedesti mirabile dottrina e forza al tuo beato Pontefice e dottore Roberto, per i suoi meriti ed intercessione fa’ che noi cresciamo nell’amore della verità e che gli, erranti ritornino nell’unità della tua Chiesa.
il manifesto
sindacali europei
Cgil: 6 ottobre a Roma, vertice leader sindacali europei
Vertice dei leader sindacali dei paesi europei il prossimo 6 ottobre a Roma. E’ quanto deciso ieri a Copenaghen alla riunione del comitato di direzione della Confederazione europea dei sindacati sulla base di una proposta di Cgil, Cisl e Uil. A darne notizia è il responsabile del segretariato Europa dell’organizzazione di corso d’Italia, Fausto Durante.
Questo vertice sindacale, spiega Durante, “nel pieno del semestre di presidenza italiana dell’Ue e in vista di importanti appuntamenti europei dedicati al lavoro e alla crescita, sarà l’occasione per presentare le proposte del sindacato italiano ed europeo di cambio delle politiche di austerità e rigore, di piano straordinario europeo di investimenti per l’occupazione e il rilancio produttivo e industriale dell”Europa, di lotta alla disoccupazione e alle disuguaglianze sociali”.
I principali leader dei sindacati in Europa saranno a Roma il 6 ottobre anche, aggiunge Durante, “per ribadire la necessità di un coinvolgimento sempre maggiore delle parti sociali nel processo decisionale a livello nazionale ed europeo e per lanciare alla presidenza italiana, alla Commissione Ue appena designata e al presidente Juncker, il messaggio che il dialogo sociale e il sistema di relazioni proprio del modello europeo non può essere smantellato e, anzi, va rilanciato come una delle chiavi per la ripresa economica e per il rilancio dell”idea dell”integrazione dei diritti e delle condizioni di lavoro in Europa. Sarà questo il segnale che, su impulso unitario del sindacato italiano, il movimento dei lavoratori lancerà il 6 ottobre per il futuro dell’Europa”, conclude.
Indennità di volo con contributi figurativi
La misura agevolativa, contenuta nell’art. 28 del cosiddetto Decreto sblocca Italia (Dl 133/14), decollata all’inizio di quest’anno e che si doveva concludere al termine del 2014, si estende al triennio 2015-17. I lavoratori, tuttavia, non avranno alcun danno alla pensione in quanto continuerà a operare l’accredito figurativo ai fini pensionistici pari al 50% dell’indennità esentata.
Cos’è l’indennità di volo – Il codice della navigazione stabilisce che al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, debba essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dai contratti collettivi di lavoro e in mancanza dagli usi. L’ammontare di tale emolumento è oggi definito da quasi tutti i Ccnl che regolano i rapporti con il personale interessato. Ai fini dell’assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento, fino al 31 dicembre 2013, si sono applicate le disposizioni armonizzate contenute nell’articolo 51, comma 6, del Dpr 917/86 (Tuir). Sia per l’aspetto fiscale, sia per quello previdenziale, sono valse le stesse regole: esenzione al 50 per cento. Per il 2014, l’articolo 13, del Dl 145/13 (legge 9/14) ne ha introdotto per la prima volta l’esenzione al 100% ai soli fini contributivi.
Se il contenuto della disposizione non verrà eliminato o modificato in sede di conversione del Dl 133/14, anche per gli anni 2015, 2016 e 2017, in conseguenza della richiamata diposizione, l’indennità di volo continuerà a ricevere un trattamento differenziato: dal punto di vista fiscale continuerà ad applicarsi l’esenzione pari al 50%, mentre sul fronte previdenziale non sarà dovuto alcun contributo. Va osservato che l’esenzione contributiva è circoscritta alle sole indennità di volo e non si estende alle indennità di navigazione del settore marittimo.
Come precisato dall’Inps nella circolare 48/14 , con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esenzione relativa al corrente anno, l’esenzione totale non fa venir meno il rispetto del minimale che, quindi, le aziende dovranno continuare a rispettare. Come già accennato, anteriormente all’esenzione totale, l’indennità di volo subiva un trattamento particolare, essendo assoggettata a prelievo contributivo soltanto sulla metà della stessa. Di conseguenza, il dipendente interessato riceveva un accredito calcolato su un importo dimezzato (lo stesso su cui si versavano i contributi). L’introduzione dell’esenzione al 100% avrebbe finito per penalizzare i lavoratori, che sarebbero rimasti privi di copertura. Per questo motivo – il Dl 145/13 prima e la nuova norma ora – prevedono che si proceda a un accredito figurativo calcolato in base al 50% dell’indennità di volo corrisposta al dipendente, in modo tale che per il lavoratore, ieri come oggi, si realizzi comunque un incremento del fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati sulla metà dell’indennità
ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE16/09/2014
GIURISPRUDENZACONSIGLIO DI STATOSENTENZACONSIGLIO DI STATO – Sentenza 11 settembre 2014, n. 4637LAVORORinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Mancanza dei requisiti soggettivi CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 11 settembre 2014, n. 4638LAVORORinnovo del permesso di soggiorno CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 17 luglio 2014, n. 3817LAVORO, FISCALETributi – Applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anno 2013 – Modifica dell’aliquota in vigore nell’anno 2012 – Deliberazione adottata oltre il termine perentorio del 30 novembre 2013 – Illegittimità della delibera – Annullamento CORTE DI CASSAZIONESENTENZACORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 37730LAVORO, FISCALETributi – Reati fiscali – Omesso versamento ritenute e IVA – Pagamento degli stipendi ai dipendenti – Mancato versamento delle ritenute al fisco – Prova – Modello 770 – Sussiste CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 19394LAVORO, FISCALEContratto di agenzia – Attività di informatore medico-scientifico – Canoni del lavoro subordinato – Soggezione a determinati controlli o direttive CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 19406LAVORO, FISCALEProfessioni liberali – Avvocato e procuratore – Attività stragiudiziale – Compenso – Individuazione del valore CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 19464FISCALETributi – Tassa di concessione governativa – Utilizzo telefoni cellulari in regime di abbonamento – Comune – Soggettività passiva – Sussiste CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 37712LAVORO, FISCALESocietà – Responsabilità amministrativa di persone giuridiche – Sanzioni amministrative interdittive – Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione – Cambio di amministrazione della società – Disapplicazione della sanzione interdittiva – Non sussiste CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2014, n. 37749FISCALETributi – Reati tributari – Dichiarazione infedele – Indicazione di elementi attivi inferiori ed elementi passivi fittizi – Prove – Accertamento induttivo LEGISLAZIONEDECRETO MINISTERIALEMINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 17 luglio 2014LAVORO, FISCALEIndividuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 07 maggio 2014LAVORO, FISCALERipartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2014 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 settembre 2014FISCALEChiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano PRASSIAGENZIA DELLE DOGANENOTAAGENZIA DELLE DOGANE – Nota 15 settembre 2014, n. 101016FISCALEPagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale AGENZIA DELLE ENTRATERISOLUZIONEAGENZI DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 settembre 2014, n. 83/ELAVORO, FISCALEIstituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative in breve “E.BI.P.I.C.” INPSMESSAGGIOINPS – Messaggio 15 settembre 2014, n. 7022LAVORO, FISCALEPagamento di fatture in formato cartaceo. Chiarimenti. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIINTERPELLOMINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 15 settembre 2014, n. 22LAVOROInterpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – Art. 18, comma 2, L. n. 68/1999 – Cambio appalto – Computabilità orfani. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 15 settembre 2014, n. 23LAVOROArt. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedo per assistenza disabili in situazione di gravità – fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile – art. 42, D.Lgs. n. 151/2001. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 15 settembre 2014, n. 24LAVOROArt. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed “a viaggio”. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 15 settembre 2014, n. 25LAVOROArt. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Certificato penale del casellario giudiziale – D.Lgs. n. 39/2014 – Tirocinanti e/o lavoratori minorenni |