Archivi giornalieri: 16 settembre 2014
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Incontro patronati Inps con il nuovo direttore delle pensioni, Antonello Crudo
Questa mattina, l’Inca Cgil, insieme agli altri Patronati e alle Organizzazioni sindacali, ha partecipato all’incontro di presentazione formale del nuovo direttore Centrale Pensioni, Antonello Crudo.
“Si è trattato di un incontro a carattere generale – spiega Fluvia Colombini, del collegio di presidenza Inca – a seguito della importante riorganizzazione di tutti i vertici dell’INPS, nel corso del quale il nuovo direttore ha espresso la propria volontà di collaborazione nei confronti dei Patronati e dei sindacati”.
La nuova dirigenza della “Direzione Centrale Pensioni” inizia l’a propria attività all’indomani delle fusioni tra istituti previdenziali, recentemente avvenute, tra cui quella con l’Inpdap, che impongono nuovi compiti di coordinamento e di indirizzo generale.
“La creazione di tre Direzioni: Pensioni – Posizione Assicurativa – Convenzioni Comunitarie e Internazionali , anche se da noi sottolineata come fatto positivo – aggiunge Colombini – richiede capacità di sintesi, direzione collegiale e relazioni esterne continue e strutturate. Abbiamo rimarcato al direttore la nostra determinazione ad essere interlocutori su tutti i temi legati alla previdenza e all’assistenza continuando a svolgere il nostro ruolo di difensori dei diritti individuali di lavoratori e pensionati”
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Pubblicato
inSentenze il 15/09/2014 |
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Lucia Nacciarone
Così decide la Corte di cassazione con la sentenza n. 19000 del 10 settembre 2014, che respinge il ricorso di uomo contro la decisione d’appello che confermava a suo carico l’obbligo di corrispondere la somma di 2500 euro alla ex moglie ed un contributo di 1500 euro per il mantenimento dei figli.
I giudici di legittimità condividono le motivazioni della Corte di merito, secondo le quali l’unico reddito percepito dalla donna era il mantenimento, non avendo la stessa capacità e competenze professionali per poter lavorare; inoltre, non aveva i dividendi delle azioni di cui era comproprietaria con l’ex marito, né i canoni di locazione dell’appartamento che avevano in comune, a differenza del ricorrente che invece poteva contare su un reddito molto alto.
Il ricorrente lamentava che a causa di un problema di salute la propria attività lavorativa (e di conseguenza la capacità economica) era diminuita, e che non c’erano prove che il tenore di vita in costanza di matrimonio fosse tanto alto.
Ma la Corte ha stabilito l’accertamento sul tenore di vita è presuntivo, ovvero si desume dalle potenzialità economiche dei coniugi, vale a dire dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.
Né alcun rilievo assumeva la circostanza, dedotta dal ricorrente, della mancanza di disponibilità della donna a reperire un’idonea attività lavorativa, alla luce della considerazione che la stessa era priva di conoscenze professionali di alcun genere.
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