Invalidità: i rebus dell’accertamento tecnico preventivo (speciale Esperienze)

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Le nuove regole introdotte con la manovra finanziaria di luglio, in materia di contenzioso previdenziale

Dal gennaio 2012, il cittadino che chiede il riconoscimento di invalidità civile, per cecità, sordità, handicap, disabilità, inabilità (disciplinati dalla legge n. 222, del 12/6/ 1984)  dovrà presentare al giudice competente l’istanza di accertamento tecnico sulle sue condizioni di salute, in base alle quali intende vedersi riconosciuto il diritto.

La norma in vigore stabilisce che la definizione dell’accertamento tecnico preventivo costituisce “condizione di procedibilità” della domanda. Concluse le operazioni di consulenza, il giudice, con apposito decreto, fisserà un termine perentorio, non superiore ai 30 giorni, entro il quale le parti dovranno dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio (Ctu).

Se non vengono sollevate contestazioni, il giudice conferma l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze che scaturiscono dalla relazione del Ctu.

Tale conferma si concretizza in un decreto, non impugnabile né modificabile che viene notificato alle parti in causa. L’ente coinvolto, previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvede entro 120 giorni al pagamento delle relative prestazioni. In caso di mancato accordo, la parte che ha sollevato contestazione alle conclusioni del Ctu ha tempo 30 giorni dalla formulazione del dissenso per depositare il ricorso.

Invalidità: i rebus dell’accertamento tecnico preventivo (speciale Esperienze)ultima modifica: 2011-12-15T12:57:12+01:00da vitegabry
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