Modifiche ai congedi di maternità e paternità

 

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Dopo numerose e reiterate affermazioni sull’urgenza di armonizzare, razionalizzare ed implementare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, per conciliare lavoro e vita familiare è stato approvato il Decreto legislativo n.119/11 in attuazione della L.183/2010, cosiddetto “ collegato lavoro”.

Nel  testo dei lavori preparatori del decreto in oggetto, contrariamente alle aspettative create, viene affermato che “ non si è proceduto al riordino dell’intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per  un’ impostazione minimale e settoriale”.

Ciononostante, all’art. 1 del Decreto leggiamo che la finalità è quella “ di ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative comunque denominati , nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini della loro fruizione.” Nulla di tutto ciò si ritrova poi nei 9  articoli che compongono il citato decreto.

Rientro al lavoro

Per quel che concerne la tutela della maternità e paternità, all’art. 2 del decreto in oggetto  riscontriamo un’acquisizione significativa. Infatti, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, come anche in caso di morte del bimbo alla nascita o durante il congedo di maternità , le lavoratrici possono tornare a lavorare.

Per interrompere il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice deve avvisare il datore di lavoro con un preavviso di dieci giorni. Inoltre, il medico specialista del SSN o con esso convenzionato ed il medico competente per la prevenzione e la salute sui luoghi di lavoro devono attestare che il rientro non provoca danno alla salute.

Riposi in caso di adozioni ed affidamenti

L’art.8 del Dlgs recepisce la sentenza di Corte Costituzionale 104/2003 che permette di usufruire dei riposi orari ex allattamento, in caso di adozione e di affidamento, non entro il primo anno di vita del bambino, ma entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Un’ inclusione normativa corretta e doverosa,  ma tardiva, dato che questo diritto era stato riconosciuto ed applicato già  fin dall’ emanazione della sentenza.

Avvicinamento di genitori dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Sempre all’art.8 del  Dlgs, viene esteso il diritto, per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ad essere assegnati ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione  nella quale l’altro genitore lavora, in caso di adozione ed affidamento,  entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età’ del minore.

Anche in questo caso, ci si allinea alla normativa, in particolare alla legge 244/2007 ed alla  giurisprudenza, quasi sempre  della Corte Costituzionale, che hanno completamente equiparato, sotto l’influenza ulteriore delle Direttive europee, le nascite biologiche, ed i conseguenti diritti, a quelle adottive, in un’ottica totalmente condivisibile di miglioramento della tutela.

Modifiche ai congedi di maternità e paternitàultima modifica: 2011-08-03T10:14:24+02:00da vitegabry
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