Invio telematico della certificazione di malattia

EWS

Nuova circolare dei Ministeri competenti

A fronte delle problematiche sollevate sia dai medici sia dalle organizzazioni sindacali in merito alla nuova procedura di invio telematico della certificazione di malattia, i Ministri competenti hanno emanato questa ulteriore nota (n. 4/2011) con l’intento di mettere nero su bianco vantaggi e doveri delle parti in causa, e comunicare di aver preso atto della necessità di un periodo transitorio di applicazione della norma.

In caso di assenza per malattia del lavoratore, la certificazione medica è inviata per via telematica dal medico curante o dalla struttura sanitaria all’INPS e, dallo stesso istituto, con identiche modalità, inoltrata all’amministrazione (pubblica) interessata.

L’inosservanza di tali obblighi da parte del medico (invio telematico) costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta per i medici in rapporto convenzionale con le ASL la decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi .
Occorre poi ricordare l’art. 25 della Legge 183/2010 (collegato lavoro) che, con l’intento di dare omogeneità al sistema, stabilisce l’applicazione delle disposizioni in materia di rilascio e di trasmissione della attestazione di malattia, previsto per i lavoratori pubblici, ai lavoratori del settore privato. Pertanto dal 24 novembre 2010 (entrata in vigore della legge n. 183), il lavoratore del settore privato, assente per malattia, gode degli stessi diritti ma anche degli stessi doveri del lavoratore della pubblica amministrazione.

Questo significa, che i lavoratori del settore pubblico e del settore privato non sono più obbligati all’invio del certificato medico all’Inps e al datore di lavoro. Infatti, il medico invia telematicamente la certificazione di malattia all’Inps e  sarà poi l’Inps sempre telematicamente ad inoltrare l’attestazione di malattia al datore di lavoro pubblico o privato.

Poiché nel settore privato, diversamente dal settore pubblico dove, grazie ad un accordo tra Inps ed Inpdap, é stato reso possibile l’invio telematico dell’attestato di malattia dall’Inps all’amministrazione di appartenenza del lavoratore malato, questa parte della procedura non é ancora a regime (non tutti le aziende private si sono accreditate presso l’Inps per poter visualizzare la certificazione di malattia dei propri dipendenti), i due ministeri hanno concordato un periodo transitorio di 3 mesi utile “a garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema” decorrente dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto (al momento non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

Il lavoratore (pubblico e privato) deve presentare al medico la tessera sanitaria e comunicare il domicilio durante la malattia se diverso da quello in possesso del datore di lavoro (indirizzo di reperibilità). Deve, inoltre, farsi rilasciare dal medico certificatore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente; può chiedere  copia cartacea dell’attestato e del certificato di malattia.

Questa procedura esenta il lavoratore dall’obbligo di far recapitare, nei temini (2 giorni) stabiliti dalla normativa vigente, l’attestato di malattia. Resta, però, vincolato a comunicare tempestivamente lo stato di malattia al datore di lavoro e l’indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale.

Inoltre, il lavoratore del settore privato deve, se richiesto dal datore di lavoro,  comunicare  il numero di protocollo identificativo del certificato comunicatogli dal medico.

Il lavoratore può consultare i certificati dal sito internet dell’Inps e vi può accedere tramite:codice PIN, codice fiscale e numero del certificato, casella PEC.

Qualora il medico non proceda all’invio telematico, perchè impossibilitato, ma rilascia  in forma cartacea la certificazione e l’attestazione di malattia, è fatto obbligo al lavoratore, secondo le modalità tradizionali, di farli pervenire all’Inps e al datore di lavoro. Se si tratta di amministrazione pubblica deve, entro 48 ore, segnalare alla ASL competente il mancato invio telematico.

Spesso accade che il medico certificatore si rifiuti di consegnare copia cartacea della certificazione e il datore di lavoro, non accreditato all’Inps, faccia pressione sul lavoratore per ottenerla. Su questo punto è bene sottolineare la posizione espressa dall’Inps, così come pubblicato nella precedente news del 22.3.11: il medico deve rilasciare al lavoratore copia cartacea della certificazione di malattia.

Invio telematico della certificazione di malattiaultima modifica: 2011-04-01T10:05:14+02:00da vitegabry
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