Archivi giornalieri: 21 ottobre 2010

Censis: “In Italia 4,1 milioni di disabili”

NEWS

Sono 4,1 milioni le persone disabili che vivono in Italia, secondo le stime del Censis e della Fondazione Cesare Serono, pari al 6,7% della popolazione. Il Centro studi investimenti sociali lo rende noto e il dato è frutto della rilevazione a campione effettuata  su 1500 persone. Un dato che supera non di poco quello diffuso dall’Istat a maggio scorso: secondo l’Istituto di statistica i disabili in Italia sono 2,6 milioni, pari al 4,8 % della popolazione, numero riferito al 2004, in base all’analisi multiscopo sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, integrata con i dati dell’indagine sui “Presidi residenziali socio-assistenziali”, che fa riferimento alle persone di età superiore ai 6 anni.
 
“Le disabilità tra immagini, esperienze e emotività” è il titolo del primo rapporto di ricerca che il Censis dedica all’argomento. Prese a riferimento le conoscenze su quattro tipologie di disabilità collegate a sindrome di Down, malattia di Parkinson, sclerosi multipla e autismo.  “Sebbene gli incidenti rappresentino una causa frequente di disabilità, il fatto che solo un italiano su dieci pensa a patologie neurologiche (come la sclerosi multipla, l’ictus o la malattia di Parkinson), che invece hanno un peso rilevante nel determinare la disabilità nelle fasce d’età giovanili e adulte, è sintomo di una percezione riduttiva e deformata”.
 
Redattore sociale

Pensioni

Pensioni

Cambiano le decorrenze per il pensionamento

hl_pensioni_deco.jpg

Nuove disposizioni in materia previdenziale contenute nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, riguardanti tra l’altro la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e delle pensioni che derivano da totalizzazione. Nella sezione di questo sito dedicata alle pensioni sono disponibili le informazioni e le novità introdotte dalla legge 122.

Pensioni: le tipologie
Pensione di vecchiaia



Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:

 

  • 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.

Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo
A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:

 

  • aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
  • aver compiuto 61 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
  • aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità).

Mantiene

Pensioni: le tipologie
Pensione di anzianità

La pensione diretta ordinaria d’anzianità è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale, erogata in favore dell’iscritto che ha maturato il limite minimo di anzianità contributiva.

A chi si rivolge
La pensione di anzianità spetta a tutti i dipendenti iscritti all’Inpdap che per qualunque motivo, inabilità esclusa, cessano dal servizio prima di raggiungere il limite d’età stabilito per la pensione di vecchiaia.

La prestazione vige sia nel sistema retributivo sia in quello misto.

il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale).

Novità dal primo gennaio 2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122)

L’art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge n. 122/2010 prevede nuove modalità di accesso al pensionamento: l’accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile).

La nuova disposizione si applica a coloro che maturano i requisiti minimi a decorrere dal primo gennaio 2011 (vedi Decorrenza)

 

Pensioni: le tipologie
Pensione di vecchiaia


Come si ottiene
L’interessato presenta domanda, senza limiti di tempo, alla sede Inpdap competente per territorio.

Gli iscritti alle ex casse degli Istituti di Previdenza possono presentare la domanda in qualsiasi momento successivo al collocamento a riposo. Tuttavia, se dal collocamento a riposo alla richiesta di pensione passano più di dieci anni, l’interessato perde il diritto a riscuotere i ratei degli anni non goduti.

Decorrenza dal primo gennaio 2011 (finestre di uscita)
Per coloro che maturano i requisiti minimi per la pensione a decorrere dal 2011, l’accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile) come stabilito dall’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Sono quindi destinatari della finestra mobile:

  • gli uomini che accedono alla pensione di vecchiaia con 65 anni di età;
  • le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012

Decorrenza del trattamento di pensione delle lavoratrici:
per le donne che abbiano maturato i requisiti prima del primo gennaio 2012 è necessario distinguere le diverse casistiche:

  • con requisito anagrafico dei 60 anni maturato entro il 31/12/2009 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro il 31/12/2010 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è in base alle finestre di accesso previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei requisiti;
  • con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro 31/12/2011 (unitamente al minimo contributivo) il trattamento di pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (finestra mobile).

Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Decorrenza fino al 31 dicembre 2010
Per coloro invece che acquisiscono  i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2010 continuano ad applicarsi le 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi)
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010 REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011
MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA DELLA PENSIONE MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 gennaio 2010
I trimestre
1° luglio 2010 31 gennaio 2011 1° febbraio 2012
30 giugno 2010
II trimestre
1° ottobre 2010 30 giugno 2011 1° luglio 2012
31 agosto 2010
III trimestre
1° gennaio 2011 31 agosto 2011 1° settembre 2012
30 novembre 2010
IV trimestre
1° aprile 2011 30 novembre 2011 1° dicembre 2012

Documentazione

In particolare, per le donne le disposizioni contenute nella legge stabiliscono, per l’anno 2011, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato a 65 anni dal primo gennaio 2012.

Per il personale del comparto scuola restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto).

Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti anche per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni.

Documentazione

Sezioni di riferimento
›)

modulo vecchiaia.pdf