Ulteriori accertamenti …… per fruire dei benefici disposti per legge
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato, con decreto 30 luglio 2010 n. 165 in vigore dal 21 ottobre 2010, il regolamento relativo ai trasferimenti di sede – e quindi al posto in graduatoria – del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché dei dirigenti scolastici. Con lo stesso regolamento viene inoltre regolamentata la possibilità di richiesta da parte dell’amministrazione scolastica di “ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici” disposti con la legge 104 e con la legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
I tagli alla scuola pubblica inflitti dal Ministro Gelmini non tengono conto, fra le tante, delle esigenze dei portatori di handicap o dei familiari gravemente disabili del personale della scuola. La materia è complessa e ha delle ricadute sia contrattuali (rapporto di lavoro) sia operative, poiché il diritto del personale della scuola a beneficiare di agevolazioni lavorative esigibili, disposte con leggi dello stato e costituzionali, è inevitabilmente collegato – come in tutti i servizi primari quali la scuola – al delicato aspetto della necessità di “far funzionare” l’istituto scolastico.
E’ interessato alle nuove disposizioni il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché i dirigenti scolastici che rispondono a particolari casistiche.
Il decreto regolamenta anche (artt. 3 e 4) la possibilità data alle amministrazioni scolastiche di richiedere ulteriori accertamenti della sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici della legge 104 o della legge 68.
In altre parole, è possibile che l’amministrazione richieda una seconda visita di accertamento del requisito sanitario, basata su motivate ragioni, da svolgersi presso una ASL diversa, ma competente per area territoriale dell’autorità scolastica richiedente, da quella che ha emesso la certificazione medica già trasmessa dal dipendente.
Se l’ulteriore accertamento richiesto è frutto del “metodo a campione” l’amministrazione deve determinare “i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento”. Tale individuazione sarà normalmente effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie e, nel caso dei dirigenti scolastici, in occasione delle determinazione del calendario delle immissioni in ruolo. La prima applicazione di questa disposizione avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM, cioè entro il 20 novembre 2010.
In ogni caso, viene precisato che per ambedue le procedure seguite dall’amministrazione scolastica, gli ulteriori accertamenti non potranno essere chiesti per i titolari di gravi patologie, nonché per gli affetti da sindrome da talidomide.