Canone RAI – Esonero pagamento per gli anziani

Chiarimenti per l’applicazione del beneficio

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A quasi tre anni dalla pubblicazione della legge finanziaria per il 2008, con la quale l’allora Governo Prodi aveva inteso esentare dal pagamento del canone RAI gli anziani in condizioni economiche disagiate, l’Agenzia delle entrate ha fornito “chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio in parola” con la circolare 46/E del 20 settembre 2010. La circolare contiene, fra l’altro, la specificazione che i redditi esenti da IRPEF eventualmente posseduti dal richiedente non influiscono sull’attribuzione del beneficio.

Di fatto, questo “chiarimento” da solo rende accessibile per la prima volta il beneficio dell’esenzione alle centinaia di migliaia di pensionati cui esso era destinato. Finora, la
mancanza di indicazioni circa il tipo di reddito che doveva essere considerato per verificare il rispetto del limite stabilito dalla legge, che infatti appariva incomprensibilmente
basso, ha reso impossibile la presentazione di domande per le quali, tra l’altro, nessuno aveva predisposto moduli o fac-simile: non la RAI né, tantomeno, il Ministero del tesoro.

Secondo il testo di legge (l’art. 1, comma 132, della L 244/2007, modificato il giorno stesso della sua entrata in vigore con l’art. 42 del DL 248/2007, convertito in L 31/2008) il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni RAI è abolito “per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi..” .

Per essere esentati dal pagamento è sufficiente presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per le quali NON è
necessaria l’autenticazione della firma) nella quale si riportino i dati anagrafici, il numero di abbonamento RAI e si attesti di essere nelle condizioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda la rateazione del pagamento del canone RAI, in base a quanto disposto con l’art. 38, comma 8, del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, i titolari di reddito da pensione d’importo complessivo annuo non superiore a 18.000 euro possono chiedere all’Ente che gli corrisponde la pensione (o a uno degli Enti, se più di uno) di trattenere dalla pensione il corrispettivo del canone RAI da loro dovuto, in un massimo di 11 rate, e di riversarlo all’Agenzia delle entrate.

Per avere maggiori e più approfondite informazioni ci si può rivolgere presso lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani), il patronato Inca o il CAAF (Centro Assistenza Fiscale) i cui indirizzi si possono trovare sul sito www.cgil.it

Canone RAI – Esonero pagamento per gli anzianiultima modifica: 2010-10-19T07:28:59+02:00da vitegabry
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