Permessi elettorali

Elezioni, l’assenza è giustificata

Per chi partecipa alle operazioni di voto scatta il diritto di assentarsi dall’azienda

Trovi articoli sullo stesso argomento in: Lavoro » Assenza dal lavoro

I giorni di permesso sono considerati giornate di lavoro

Assenza giustificata dal lavoro per chi partecipa alle operazioni elettorali. I dipendenti nominati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso seggi in occasione di una consultazione elettorale (compresi referendum ed elezioni europee) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio.

La tornata elettorale

Le amministrative

Si vota sabato 6 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica 7 giugno (dalle ore 8 alle ore 22)

Le provinciali

Si vota sabato 6 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica 7 giugno (dalle ore 8 alle ore 22)

Il ballottaggio

Si vota sabato 21 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica 22 giugno (dalle ore 8 alle ore 22)

Le europee

Si vota sabato 6 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica 7 giugno (dalle ore 8 alle ore 22)

Il referendum

Si vota sabato 21 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica 22 giugno (dalle ore 8 alle ore 22)

Il diritto ai permessi elettorali

Il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, compresi i referendum e le elezioni europee. Il diritto si concreta nella possibilità di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio).

I giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece (l’ipotesi ricorrente è la domenica, nonché il sabato per le imprese che applicano la settimana lavorativa cosiddetta corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo; oppure possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. Un eventuale rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore. In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni svolte al seggio.

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre soltanto una parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante esibizione al proprio datore di lavoro di idonea documentazione.

La settimana corta

L’impresa che attua, ai fini lavorativi, la cosiddetta settimana corta ha un orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a venerdì; sabato è una giornata non lavorativa e domenica è festivo.

I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:

sabato e domenica: il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo compensativo oppure a una aggiunta di retribuzione pari a una giornata (retribuzione mensile diviso 26 o lo specifico divisore previsto dal Ccnl per la determinazione della paga giornaliera);

lunedì: il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato (vanno compresi, pertanto, anche eventuali indennità aggiuntive);

martedì: se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato.

Se le operazioni terminano entro le ore 24 del lunedì, il lavoratore fruirà dei riposi compensativi che gli spettano per le giornate di sabato e domenica nei giorni di martedì e mercoledì; ove, invece, le operazioni terminano nelle prime ore di martedì mattina, il lavoratore fruirà dei riposi compensativi nei giorni di mercoledì e giovedì.

La settimana lunga

L’impresa che attua, ai fini lavorativi, la settimana lunga ha l’orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a sabato; resta, dunque, soltanto la domenica come giornata festiva.

I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:

sabato: il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato (vanno compresi, pertanto, anche eventuali indennità aggiuntive);

domenica: il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo compensativo oppure a una aggiunta di retribuzione pari a una giornata (retribuzione mensile diviso 26 o lo specifico divisore previsto dal Ccnl per la determinazione della paga giornaliera);

lunedì: il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato;

martedì: se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato.

Se le operazioni terminano entro le ore 24 del lunedì, il lavoratore fruirà del riposo compensativo che gli spetta per la giornate di domenica il martedì; ove, invece, le operazioni terminano nelle prime ore di martedì mattina, il lavoratore fruirà del riposo compensativo il mercoledì.

Lavoratori pubblici più tutelati

La necessità di assentarsi dal lavoro può presentarsi anche solamente per adempiere al diritto-dovere di esprimere il voto.

Il caso ricorrente è quello dei lavoratori con residenza in un comune diverso (e lontano) da quello di esercizio dell’attività lavorativa. In materia, vigono diverse regole a seconda che si tratti di lavoratori del settore pubblico o privato.

Lavoratori del settore privato

Non esistono norme di legge specifiche in merito ai lavoratori del settore privato che devono recarsi a votare in comuni diversi, anche a considerevole distanza, da quello in cui svolgono l’attività lavorativa.

Tuttavia, è pacifico il diritto del lavoratore a chiedere e ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Il lavoratore avrà cura, in tal caso, di presentare al proprio datore di lavoro la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che attesti l’avvenuto esercizio del diritto di voto.

Lavoratori del settore pubblico

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’articolo 118 del dpr n. 361/1957, è previsto soltanto nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni.

In tal caso, il lavoratore anche se ha provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, risulta che non ha ancora ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Se spetta, il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto sarà di:

un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

 

Permessi elettoraliultima modifica: 2009-06-03T16:09:02+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo

8 pensieri su “Permessi elettorali

  1. volevo sapere se i lavoratri vengono retribuiti dalle aziende e le stesse aziende non vengono rimborsati dallo stato ,siccome alla SATA di Melfi ci è stato negato il dirittodi fare i rappresentanti di seggio

  2. Ciao Donato

    Tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali – compresi
    i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti
    dei partiti o gruppi politici – hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario
    per lo svolgimento delle relative operazioni.
    La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue
    che il datore di lavoro non potrà, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di
    adempiere a tale compito.
    L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni
    presso i seggi elettorali: “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive,
    in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi,
    per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di
    svolgimento delle operazioni elettorali”.
    Ai lavoratori interessati deve essere garantito:
    • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione
    lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
    • un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo,
    per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle
    operazioni elettorali. A tale proposito, si precisa che la legge non specifica le modalità
    di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.
    saluti e grazie della visita

  3. Ai referendum del 12 e 13 giugno 2011 sono stato nominato rappresentante di lista.
    Sono dipendente a tempo indeterminato del ministero della difesa (servizi di sorvegnanza), il mio lavoro si svolge su turni.
    Domenica 12 giugno sono di servizio., come calcolare i giorni di permesso che mi spettano per legge, devo riprendere lavoro giovedì 16 o mercoledì 15 giugno 2011.

  4. Ciao Peppe
    Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
    – le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
    – per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
    – operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione. Saluti e grazie della visita

  5. Sono un dipendente pubblico, ho diritto a percepire un permesso per votare? considerato che il mio seggio supera i 10 Km.

  6. Ciao Antonio
    Purtroppo NO!
    Non hai diritto ad alcun permesso per il voto, perchè si poteva votare anche di domenica, che è un giorno festivo. Saluti e grazie della visita.

  7. Salve,
    sono un dipendente privato, con contratto a tempo determinato, che lavora 6 giorni su 7.
    Lavoro a Roma ma sono residente in Sicilia.
    Per il referendum mi son fatto dare 2 giorni di riposo per potere andare a votare.
    Supponendo che ogni mese mi spettino 5 giorni di riposo.
    I 2 giorni che ho avuto, possono essere considerati extra (in qualità di permessi elettorali) ai 5 gg che mi spettano ogni mese?
    Potrei addirittura considerarli come giorni lavorativi?

  8. Ciao Alessio

    Purtroppo i permessi aggiuntivi in caso di elezioni o referendum spettano solo ai presidenti di seggio, agli scrutatori, e ai rappresentanti di lista, mentre per chi chiede dei permessi per andare a votare nella propria regione di residenza, diversa da quella lavorativa, deve utilizzare il monte ferie o permessi maturati.- Ti saluto e ti ringrazio della visita

I commenti sono chiusi.