Archivi giornalieri: 3 giugno 2009
Permessi elettorali
Elezioni, l’assenza è giustificata
Per chi partecipa alle operazioni di voto scatta il diritto di assentarsi dall’azienda
Trovi articoli sullo stesso argomento in: Lavoro » Assenza dal lavoro I giorni di permesso sono considerati giornate di lavoroAssenza giustificata dal lavoro per chi partecipa alle operazioni elettorali. I dipendenti nominati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso seggi in occasione di una consultazione elettorale (compresi referendum ed elezioni europee) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio.
Il diritto ai permessi elettoraliIl diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, compresi i referendum e le elezioni europee. Il diritto si concreta nella possibilità di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio). I giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece (l’ipotesi ricorrente è la domenica, nonché il sabato per le imprese che applicano la settimana lavorativa cosiddetta corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo; oppure possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. Un eventuale rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore. In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni svolte al seggio. In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre soltanto una parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante esibizione al proprio datore di lavoro di idonea documentazione. La settimana cortaL’impresa che attua, ai fini lavorativi, la cosiddetta settimana corta ha un orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a venerdì; sabato è una giornata non lavorativa e domenica è festivo. I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:
Se le operazioni terminano entro le ore 24 del lunedì, il lavoratore fruirà dei riposi compensativi che gli spettano per le giornate di sabato e domenica nei giorni di martedì e mercoledì; ove, invece, le operazioni terminano nelle prime ore di martedì mattina, il lavoratore fruirà dei riposi compensativi nei giorni di mercoledì e giovedì. La settimana lungaL’impresa che attua, ai fini lavorativi, la settimana lunga ha l’orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a sabato; resta, dunque, soltanto la domenica come giornata festiva. I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:
Se le operazioni terminano entro le ore 24 del lunedì, il lavoratore fruirà del riposo compensativo che gli spetta per la giornate di domenica il martedì; ove, invece, le operazioni terminano nelle prime ore di martedì mattina, il lavoratore fruirà del riposo compensativo il mercoledì. Lavoratori pubblici più tutelatiLa necessità di assentarsi dal lavoro può presentarsi anche solamente per adempiere al diritto-dovere di esprimere il voto. Il caso ricorrente è quello dei lavoratori con residenza in un comune diverso (e lontano) da quello di esercizio dell’attività lavorativa. In materia, vigono diverse regole a seconda che si tratti di lavoratori del settore pubblico o privato. Lavoratori del settore privatoNon esistono norme di legge specifiche in merito ai lavoratori del settore privato che devono recarsi a votare in comuni diversi, anche a considerevole distanza, da quello in cui svolgono l’attività lavorativa. Tuttavia, è pacifico il diritto del lavoratore a chiedere e ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Il lavoratore avrà cura, in tal caso, di presentare al proprio datore di lavoro la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che attesti l’avvenuto esercizio del diritto di voto. Lavoratori del settore pubblicoLa concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’articolo 118 del dpr n. 361/1957, è previsto soltanto nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni. In tal caso, il lavoratore anche se ha provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, risulta che non ha ancora ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Se spetta, il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto sarà di:
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