Congedo biennale

Congedo biennale retribuito per assistere genitore gravemente disabile
Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l’Istituto previdenziale ha emanato una circolare attuativa (n. 41/09) nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione.
Il primo requisito riguarda la convivenza del lavoratore richiedente con il genitore disabile ed il secondo è relativo all’assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.
L’INPS elenca anche i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili
4. il figlio convivente con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:
 il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge
 il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo
 il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
 i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili
 il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
 il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente. A fronte di più lavoratori richiedenti è l’ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.
Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall’altro avente diritto.
Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l’altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo. Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.
Il requisito della convivenza è sempre richiesto con l’eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.
Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.

Circolare inps n° 41 del 2009

Circolare%20numero%2041%20del%2016-3-2009.pdf

 

Congedo biennaleultima modifica: 2009-03-22T12:33:00+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo

9 pensieri su “Congedo biennale

  1. Buon Giorno! Io sono portatore di handicap, ho una grave cardiomiopatia, ed altri malanni riconosciuti, usufruisco della 104, con stato di gravità, sono lavoratore, posso usufruire del congedo di 2 anni, su quello che trovo sul web si parla sempre dei parenti, ma non del portatore di handicap che lavora, può indirizarmi qualcuno?

  2. Il consiglio che ti posso dare è di rivolgerti, o al patronato INCA CGIL o alle ACLI, sicuramente sapranno soddisfare la tua richiesta. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  3. buon giorno, sono un dipendente comunale,da anni usufruisco della Legge 104/92 in quanto mia madre di anni 93 invalida al 100%, sono io l’unica persona della famiglia in grado di poter accudire mia madre, vorrei sapere se posso avere diritto ai sensi e per gli effetti della circolare (n. 41/09) al permesso di 24 mesi retribuito.

  4. Ciao Natale

    La corte costituzionale con sentenza del 29/01/2009, ha stabilito che ha diritto al congedo biennale retribuito per l’assistenza a un disabile, fino ad un massimo di 2 anni, il figlio convivente con con il genitore disabile grave in assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza.- ti saluto e ti ringrazio della visita

  5. Buongiorno, sono una impiegata di una ditta privata da circa due anni e usufruisco della legge 104/92 in quanto mio padre di 60 anni ha una invalidità al 100%, essendo unica figlia ma coniugata e non avendo la stessa residenza, vorrei sapere se posso avere diritto ai sensi e per gli effetti della circolare (n. 41/09) al permesso di 24 mesi retribuito.

    La ringrazio cordialmente.

  6. Buongiorno, sono una impiegata di una ditta privata da circa due anni e usufruisco della legge 104/92 in quanto mio padre di 60 anni ha una invalidità al 100%, essendo unica figlia ma coniugata e non avendo la stessa residenza, vorrei sapere se posso avere diritto ai sensi e per gli effetti della circolare (n. 41/09) al permesso di 24 mesi retribuito.

    La ringrazio cordialmente.

  7. Buongiorno, sono una impiegata di una ditta privata da circa due anni e usufruisco della legge 104/92 in quanto mio padre di 60 anni ha una invalidità al 100%, essendo unica figlia ma coniugata e non avendo la stessa residenza, vorrei sapere se posso avere diritto ai sensi e per gli effetti della circolare (n. 41/09) al permesso di 24 mesi retribuito.

    La ringrazio cordialmente.

  8. Buongiorno, sono una impiegata di una ditta privata da circa due anni e usufruisco della legge 104/92 in quanto mio padre di 60 anni ha una invalidità al 100%, essendo unica figlia ma coniugata e non avendo la stessa residenza, vorrei sapere se posso avere diritto ai sensi e per gli effetti della circolare (n. 41/09) al permesso di 24 mesi retribuito.

    La ringrazio cordialmente.

  9. Ciao Antonella
    SI
    Ai fini del diritto al permesso di 24 mesi retribuito, in forza della modifica apportata all’articolo 20 della legge 53/2000, i lavoratori che assistono un parente o affine entro il 2° grado, non devono essere con lui conviventi ne dimostrare la continuità e l’esclusività dell’assistenza in caso di non convivenza. Ti saluto e ti ringrazio della visita

I commenti sono chiusi.