Amianto

amianto.jpgA Padova una nuova Fondazione per le vittime dell’amianto
La Fondazione vittime dell’amianto, dedicata a “Bepi Ferro”, sarà presentata il 15 dicembre 2008 alle ore 21 presso la Multisala MPX, sala Petrarca di Padova.
La Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” onlus, si è costituita il 23 aprile 2008 per dare voce a quei lavoratori esposti alle polveri di amianto e definiti “invisibili” sia perché di amianto si parla malvolentieri perché è un problema ancora non risolto, sia perché molti di loro sono ormai fuoriusciti dal mondo del lavoro
La Fondazione, fortemente voluta dalla CGIL e dall’INCA di Padova, da sempre impegnati per tutelare i lavoratori colpiti dagli effetti nocivi determinati dall’esposizione alle polveri d’amianto, si propone finalità esclusivamente solidali volte al sostegno della ricerca scientifica e medica per la diagnosi e la cura delle patologie determinate dalla esposizione alla fibra killer, sia per incrementare l’istruzione e l’attività di coloro che si dedicano alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
Il 15 dicembre 2008, alle ore 21, presso la Multisala MPX, sala Petrarca di Padova, al termine della cerimonia di presentazione della Fondazione, si terrà uno spettacolo “Storie di vite invisibili”che, attraverso canzoni, immagini e narrazioni, racconta le vite di tanti uomini e donne del nostro Paese che dai primi anni del ‘900 fino ai nostri giorni, sono stati coinvolti in una realtà scandita da cifre, statistiche, percentuali riferite al drammatico scorrere delle pagine di cronaca che ogni giorno ci riportano il bollettino di guerra delle morti sul lavoro. Lo spettacolo chiude con uno sguardo proiettato al futuro verso un unico obiettivo: infortuni zero.
Parteciperanno all’iniziativa Massimo Carlotto e Moni Ovadia.

 

Accertamento rischio amianto: di chi è la competenza?
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Sentenza TAR Calabria n. 1447/2007 con nota dell´Avv. Roberta Caragnano – collaboratrice della rivista LavoroPrevidenza.com.
La sentenza affronta un tema ampiamente dibattuto e che continua a produrre sentenze contrastanti riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo o contabile relativamente ad una controversia sulla legittimità o meno di un atto di indirizzo con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257…

 

In particolare nella pronuncia de qua si statuisce che a giurisdizione in ordine all’accertamento dell’esposizione al rischio dell’amianto è di pertinenza del giudice contabile, a cui è attribuita in via esclusiva ogni controversia di natura pensionistica, stante il nesso teleologico dell’accertamento, id est la rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini della prestazioni pensionistiche ex art. 13, c. 8 della L. 257/92.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1447 Reg. Dec.
N. 1325/06 Reg- Ric.
ANNO 2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sede di Catanzaro, Sezione Prima

composto dai Signori

CESARE MASTROCOLA Presidente
GIOVANNI RUIU Giudice
MARCO MORGANTINI Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1325/06 R.G. proposto da X rappresentato e difeso dall’Avv. X e domiciliato ex officio presso la Segreteria di questo Tribunale

contro

– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall´Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore ex lege domicilia;
– l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dell’Inpdap, in persona dell’Avv. Francesco Muscari Tomaioli e dell’Avv. Giacinto Greco, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inpdap via Lombardi n° 1 Catanzaro;

per l’accertamento
dell’esposizione del ricorrente al rischio dell’amianto e del diritto del ricorrente a che l’intero periodo assicurativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto venga moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 ai sensi dell’art. 13 comma 8 della legge 257/92 e per il riconoscimento di tutti i benefici economici previsti da tale legge; nonché per la condanna degli enti intimati alla erogazione delle relative prestazioni nella misura e con le decorrenze di legge;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il dr. Marco MORGANTINI;

Sentiti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Col ricorso in epigrafe il ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale di Paola, lamenta che illegittimamente l’Amministrazione intimata gli avrebbe negato i benefici di cui alla legge 257/92, che ha introdotto provvidenze economico-previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto. Assume il dottor Greco di aver lavorato in ambienti inquinati dall’amianto per più di dieci anni, così come prescrive la citata legge per l’accesso ai benefici suddetti, onde nessun dubbio a suo dire sussisterebbe circa il suo buon diritto al riconoscimento dei suddetti trattamenti.
Di qui l’iniziativa giudiziaria per il riconoscimento di tale diritto e per la condanna degli enti intimati alla erogazione dei previsti trattamenti, il tutto con il favore delle spese di lite.

DIRITTO

Come anticipato in narrativa il ricorrente, quale magistrato dell’ordine giudiziario, assume di aver diritto alla rivalutazione ai fini contributivi degli anni per i quali è rimasta acclarata la sua esposizione al rischio amianto, ai sensi della legge 257/92.
In limine, tuttavia il Collegio deve farsi carico d’ufficio di dirimere la questione inerente la stessa giurisdizione nella materia del giudice amministrativo.
Il comma 8 dell’art. 13 della legge 257/92 così testualmente recita “ Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
Si tratta evidentemente di una disposizione di favore per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, la quale consente una particolare rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Ma allora è evidente, stante il nesso teleologico di quell’accertamento circa la sussistenza del rischio espositivo, che il presente giudizio ha natura strettamente pensionistica giacchè involge il diritto ad un certo conteggio di favore – previsto appunto dalla ridetta L. 257/92- dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici; per tal guisa la giurisdizione sulla presente controversia non può che considerarsi di pertinenza del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall´Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2007.

IL GIUDICE EST.
Dott. Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
dott. Cesare Mastrocola

Newsletter INCA: mesoteliomi negli edili del Veneto

Mappatura amianto nel Veneto

La newsletter dell’INCA ci informa su un recente studio pubblicato su “La medicina del lavoro”  e curato da Merler, Bressan, Somigliana e dal Gruppo regionale Veneto che indagando sulla presenza di amianto nel settore edile negli ultimi 40 anni, fornisce utili strumenti sia al lavoro di tutela del patronato che alla medicina del lavoro in generale.
L’amianto, usato in edilizia come materiale isolante, per proteggere dal fuoco e dal rumore è entrato, in modo particolare, come rafforzante del cemento e di plastiche, cemento-amianto e nelle pavimentazioni viniliche e lo studio, di cui riferisce la newsletter dell’INCA, ha ricercato, appunto, tutti i nuovi casi di mesotelioma supportati da una diagnosi citologica o istologica e avvenuti tra i residenti nella Regione Veneto nel periodo che va dal 1987 al 2006.
I risultati hanno fornito una mappatura precisa dell’insorgenza dei  tumori rilevando:
1382 nuovi casi di mesotelioma di cui il 70% uomini e 30% donne;
1229 mesoteliomi della pleura;
153 peritoneali o di altre sedi.
In generale i soggetti che hanno lavorato come edili hanno svolto questa attività per tutta la vita lavorativa o almeno per un’importante frazione di questa (la media è di 22 anni di lavoro nel settore) e il  mesotelioma, insorto all’età media di 66-69 anni, ha causato in tempi brevi il decesso.
Un altro importante dato rilevato è quello riferito ai lavoratori che hanno svolto l’attività di edile all’estero. Un lavoro svolto prevalentemente  in Svizzera e caratterizzato da un utilizzo di amianto più frequente che in Italia, con l’utilizzo di materiali di coibentazione a spruzzo e con un esteso utilizzo di materiali in amianto (ad esempio, con applicazione di tegole piane in finta “ardesia”, per la difesa dal freddo).
Gli Autori, infine, affrontano il tema dell’indennizzo INAIL e lo confrontano con altri paesi della Comunità Europea. Risulta infatti che il numero dei riconoscimenti in Italia per mesotelioma non raggiunge i valori di altri paesi e si risponde a questa desolante sistematicità invocando il ruolo di fattori di rischio extralavorativi…

26/03/2009

Amiantoultima modifica: 2008-12-13T17:42:00+01:00da vitegabry
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