Archivio mensile:novembre 2008

Pensione di inabilità

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Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione di inabilità.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, Miniguide o in TuttoInps



CHE COS’È

CHE COS’È


E’ una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale.


I REQUISITI

I REQUISITI


Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
Elenco puntatoun’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
Elenco puntatoun’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Elenco puntatoun’anzianità assicurativa presso l’Inps di almeno cinque anni.


Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.


La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Nel calcolare l’importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 anni di età per le donne e di 60 per gli uomini.
Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.
Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.


LA DOMANDA

LA DOMANDA


La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

P ensione d’anzianità

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
 

Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione di anzianità.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Miniguide o in TuttoInps.

CHE COS’È 

È una pensione che si può ottenere prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.

I REQUISITI

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009

• I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età;
• I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009 in poi

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema: 


     Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni
    Lavoratori dipendenti   Lavoratori autonomi
Periodo
Somma età e anzianità Età anagrafica minima Somma età
e anzianità 
 
Età anagrafica minima 
 Dal 01/07/2009 al 31/12/2010  95  59  96  60
 Dal 01/01/2011 al 31/12/2012  96  60  97  61
 Dal 01/01/2013  97  61  98  62

Si può andare in pensione a prescindere dall’età, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.

QUANDO SI OTTIENE

La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema: 


Con meno di 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
 Requisiti maturati entro il  Lavoratori dipendenti  Lavoratori autonomi
 30 giugno  1° gennaio anno successivo  1° luglio anno successivo
 31 dicembre  1° luglio anno successivo  1° gennaio secondo anno successivo



Con almeno di 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
 Requisiti maturati entro il  Lavoratori dipendenti  Lavoratori autonomi
31 marzo 1° luglio stesso anno* 1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° ottobre stesso anno** 1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno
** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

La pensione decorre dall’apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.
In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

IL PAGAMENTO

La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza: 
Elenco puntatoin contanti allo sportello;
Elenco puntatocon accredito su conto corrente postale o bancario. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Elenco puntatocon accredito sul libretto di risparmio nominativo;
Elenco puntatocon assegno circolare che viene spedito a casa. 

È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto della pensione attraverso l’utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle modalità finora utilizzate.


Storia della previdenza in Italia

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Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di un’assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch’esso libero degli imprenditori.

Nel 1919, dopo circa un ventennio di attività, la Cassa ha in attivo poco più di 700.000 iscritti e 20.000 pensionati. In quell’anno l’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. E’ il primo passo verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare.

Nel 1933 la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma.

Nel 1939 sono istituite le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per gli assegni familiari. Vengono, altresì, introdotte le integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell’assicurato e del pensionato.

Nel 1952, superato il periodo post-bellico, viene introdotta la legge che riordina la materia previdenziale: nasce il trattamento minimo di pensione.

Nel periodo 1957-1966 vengono costituite tre distinte Casse, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti.

Nel periodo 1968-1969 il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, sostituisce quello contributivo nel calcolo delle pensioni. Nasce la pensione sociale. Viene cioè riconosciuto ai cittadini bisognosi che hanno compiuto 65 anni di età una pensione che soddisfi i primi bisogni vitali. Vengono predisposte misure straordinarie di tutela dei lavoratori (Cassa integrazione guadagni straordinaria e pensionamenti anticipati) e per la produzione (contribuzioni ridotte e esoneri contributivi).

Nel 1980 viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale. Sono affidati all’INPS la riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità, compiti assolti in precedenza da altri enti.

Nel 1984 il legislatore riforma la disciplina dell’invalidità, collegando la concessione della prestazione non più alla riduzione della capacità di guadagno, ma a quella di lavoro.

Nel 1989 entra in vigore la legge di ristrutturazione dell’INPS, che rappresenta un momento di particolare importanza nel processo di trasformazione dell’ente in una moderna azienda di servizi.

Nel 1990 viene attuata la riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. La nuova normativa, che ricalca per vari aspetti quella in vigore per i lavoratori dipendenti, lega il calcolo della prestazione al reddito annuo di impresa.

Nel 1992 l’età minima per la pensione di vecchiaia viene elevata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Nel 1993 viene introdotta in Italia la previdenza complementare, che si configura come un sistema volto ad affiancare la tutela pubblica con forme di assicurazione a capitalizzazione di tipo privatistico.

Nel 1995 viene emanata la legge di riforma del sistema pensionistico (legge Dini) che si basa su due principi fondamentali:
Il pensionamento flessibile in un’età compresa tra i 57 e 65 anni (uomini e donne);
Il sistema contributivo, per il quale le pensioni sono calcolate sull’ammontare dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa.

Nel 1996 diviene operativa la gestione separata per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, professionisti e venditori porta a porta) che fino a quella data non avevano alcuna copertura previdenziale.

Nel 2003 sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro, ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi.

Nedivittorio1.gifl 2004 è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma saranno operative dal 2008, mentre è entrato subito in vigore il provvedimento relativo all’incentivo per il posticipo della pensione.