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Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all’anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.
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2 –
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LAVORATORI CON UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
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PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
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Lavoratori dipendenti La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione del 50 per cento del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31.12.95 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
Lavoratori autonomi Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento viene attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione.
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RIVALUTAZIONE
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Per diminuire gli effetti negativi dell’inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l’anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell’anno di decorrenza della pensione e quelli dell’anno precedente, in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT con l’incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili. Si riportano nella seguente tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota “A” per l’anzianità maturata fino al 31.12.92, e alla quota “B” per l’anzianità maturata dall’1.1.93. I valori sono relativi all’anno 2001.
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