Questa scheda contiene informazioni utili sui contributi da riscatto.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide, nelle Miniguide o in TuttoInps
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CHE COSA SONO
Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo.
QUALI SONO
QUALI SONO
I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:
corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
lavoro dipendente svolto all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia;
periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, al di fuori del rapporto di lavoro;
congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
congedi per formazione e studio;
lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni (in alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria);
corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
lavoro dipendente svolto all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia;
periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, al di fuori del rapporto di lavoro;
congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
congedi per formazione e studio;
lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni (in alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria);
CHI PUÒ RICHIEDERLI
CHI PUÒ RICHIEDERLI
Il riscatto può essere richiesto all’Inps da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai fondi speciali e da quelli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditori a domicilio, liberi professionisti senza Cassa di categoria).
COME SI PAGA
COME SI PAGA
L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione in un’unica soluzione o rateizzato fino a 60 rate mensili.
In questo caso vengono applicati gli interessi, calcolati secondo il tasso annuo corrente.
L’Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento dei contributi anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “Servizi”).
Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).
Gli strumenti di pagamento abilitati sono:
addebito in conto corrente BancoPosta;
carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane;
carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e Mastercard.
Per il servizio è dovuto alle Posteitaliane un importo variabile a seconda delle modalità di pagamento.
L’Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento dei contributi anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “Servizi”).
Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).
Gli strumenti di pagamento abilitati sono:
addebito in conto corrente BancoPosta;
carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane;
carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e Mastercard.
Per il servizio è dovuto alle Posteitaliane un importo variabile a seconda delle modalità di pagamento.
NOVITA’
A partire dal 1° gennaio 2008, il riscatto della laurea può essere chiesto da chi ancora non lavora e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale e da tutti i lavoratori soggetti al regime contributivo. L’importo può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi.
Il contributo è fiscalmente deducibile dal richiedente o, nella misura del 19 % dell’importo del riscatto, dai familiari dai quali risulti fiscalmente a carico
Il contributo è fiscalmente deducibile dal richiedente o, nella misura del 19 % dell’importo del riscatto, dai familiari dai quali risulti fiscalmente a carico
Contributi da riscattoultima modifica: 2008-11-07T08:59:55+01:00da
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