Sezione IV Sentenza 2781 del 6/3/2024 Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Procedura concorsuale

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Consiglio di Stato sostiene che l’esistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione comunale che consente di revocare un bando di concorso pubblico è circostanza pacifica; ma la revoca deve essere motivata poiché è necessario operare un bilanciamento tra le esigenze finanziarie del Comune e l’interesse legittimo dell’appellato che ha titolo per partecipare non ad un mero concorso pubblico bensì ad una procedura concorsuale di stabilizzazione prevista dall’art. 4, comma 6, D.L. n. 101 del 2013. La motivazione circa le preminenti esigenze finanziarie che hanno fatto distogliere la disponibilità in bilancio per la copertura del posto messo a concorso non possono essere genericamente enunciate ma vanno descritte analiticamente altrimenti la motivazione è meramente apparente soprattutto tenuto conto del parere negativo della responsabile del servizio finanziario del Comune. Non vi è stata, in conclusione, nessuna valutazione ponderata sempre necessaria quando si pone in essere un atto di autotutela oltretutto a notevole distanza di tempo dall’emanazione dell’atto revocato e la motivazione sulle ragioni per esercitare lo ius poenitendi sono espresse con una formula di stile.

Sezione IV Sentenza 2781 del 6/3/2024 Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Procedura concorsualeultima modifica: 2024-05-02T19:14:19+02:00da vitegabry
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