Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)

Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)

aggiornata al 13 maggio 2024

In questa pagina è presente la normativa e la prassi dedicata all’Assegno di Inclusione ed al Supporto per la formazione e il lavoro, costantemente aggiornata.

La Normativa

La Prassi

Il sistema di assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS

Le Faq

Articoli di Dottrina

La domanda per l’Assegno di Inclusione può essere presentata:

  • direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
  • tramite gli Istituti di Patronato;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).


I REQUISITI

Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.L.vo n. 251/2007;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e ss del c.p.p. (cd. “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013);
  • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)ultima modifica: 2024-05-17T19:30:13+02:00da vitegabry
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