Corte Costituzionale
Sentenza 76/2024
Impiego pubblico – Sanità – Illegittimità costituzionale parziale art. 23 legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7 ex art. 117 della Costituzione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte ha già avuto modo di ricondurre alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute» la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria, rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale» (sentenze n. 155 del 2022, n. 179 del 2021, n. 371 del 2008 e, con specifico riguardo agli incarichi di direzione di strutture complesse, sentenze n. 139 del 2022 e n. 181 del 2006). Tale ascrizione ha riguardato anche, sul versante soggettivo, la dirigenza degli IRCCS (sentenze n. 53 del 2023 e n. 422 del 2006) e, sul versante oggettivo, la composizione delle commissioni di selezione (sentenze n. 189 del 2022 con riguardo agli incarichi di direttore amministrativo e sanitario e n. 139 del 2022 con riguardo agli incarichi delle UOC delle aziende sanitarie). In particolare, la sentenza n. 139 del 2022 ha affermato che costituiscono princìpi fondamentali della materia «tutela della salute» i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, e tra questi quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalità di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l’imparzialità dell’organo di valutazione tecnica e le capacità dei soggetti cui conferire l’incarico gestionale. Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 che sostituisce l’art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, limitatamente alle parole «la Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico». L’accoglimento della questione per contrasto della disposizione censurata con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai princìpi fondamentali della materia «tutela della salute», comporta l’assorbimento della questione riferita ai princìpi fondamentali della materia «professioni».Vai al documento
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Corte Costituzionale
Con Sentenza 78/2024
Impiego pubblico – Scuola – Illegittimità costituzionale art. 1, comi 44 e 45 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione – Non fondatezza
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte con sentenza 71 del 2021 ha già ritenuto la non fondatezza di questioni identiche a quelle sollevate nel giudizio citato. In particolare, con riferimento al profilo della denunciata presunta violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza, la Corte si è ripetutamente pronunciata sulla necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e proporzionalità della stessa rispetto al lavoro prestato; “inoltre, per quanto riguarda la denunciata violazione dell’art. 36 Cost., il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, cosicché non è irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione complessiva parametrata alle funzioni svolte pur con una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente più anziano; diversamente opinando, difatti, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenza n. 71 del 2021, che richiama le sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)”. Infine, quanto alla doglianza formulata in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE, che nulla ha a che vedere con il maggiore o minore periodo di servizio lavorativo, per la Corte le considerazioni svolte giustificano la diversità di trattamento riservata all’assistente amministrativo dotato di minore anzianità e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione allo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA rispetto a quello che ne ha maturata una superiore, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta.
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Corte Costituzionale
Sentenza 75/2024
Impiego pubblico non privatizzato – Polizia penitenziaria – Principio – Promozioni per merito straordinario – Decorrenza dalla data del verificarsi del fatto meritorio – Illegittimità costituzionale parziale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non dispone l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica superiore a seguito di promozione per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori. E’ così denunciata la disparità di trattamento in ragione della differente modalità di accesso alla qualifica. La disciplina è dichiarata contraddittoria sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e sistematico-ordinamentale e lesiva del principio di ragionevolezza. Per la Corte la previsione confligge con la ratio premiale sottesa all’istituto della promozione per meriti straordinari, svuotandola di significato, attesa la penalizzante differenza cui è sottoposto chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a colui che l’abbia ottenuta successivamente tramite l’espletamento del concorso. Una normativa siffatta rischia di disincentivare i comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti pubblici. La Corte inoltre evidenzia la “vulnerazione” del principio di imparzialità e buon andamento.Vai al documento
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Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 4166 del 9/5/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Mobilità volontaria – Indizione nuovo concorso/selezione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 conferma che la mobilità volontaria (quando l’amministrazione intende esperirla) è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021) e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.Vai al documento
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Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 3480 del 17/4/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Convenzione ex art. 98, comma 3, primo periodo del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 TUEL – Attribuzione funzioni di Vicesegretario a funzionario apicale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La materia è disciplinata dall’articolo 98, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -TUEL, a mente del quale “i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali Provinciali” e dall’articolo 10 del Regolamento 4 dicembre 1997, n. 465 recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, secondo cui “i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.” Il Consiglio sottolinea che i “Comuni convenzionati che si avvalgano dell’unico Segretario comunale titolare della convenzione, laddove la convenzione non preveda la figura del Vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura; né tantomeno il singolo Comune convenzionato può avvalersi di un Vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata”.
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Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 1684 del 20/2/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Eccezioni e deroghe ai casi di incompatibilità per gli incarichi pubblici
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso circa la contestazione di una presunta causa di incompatibilità. La questione centrale riguardava la posizione del ricorrente, il quale, oltre a ricoprire una carica politica all’interno dell’ente pubblico era impiegato presso un consorzio e una società partecipata dalla stessa Unione dei Comuni. Questo implica che oltre ai suoi ruoli istituzionali, aveva un coinvolgimento attivo in una società commerciale con azioni detenute sia da enti pubblici che privati. La questione chiave sollevata riguarda la compatibilità di queste diverse posizioni e responsabilità assunte dal ricorrente e se tale situazione possa generare un conflitto di interessi o violare le normative sull’incompatibilità degli incarichi pubblici, data la possibile sovrapposizione di ruoli e interessi tra la sfera pubblica e quella privata. Le incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinate principalmente dal Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013. Questo decreto, intitolato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico“, è stato introdotto per garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, prevenendo situazioni di conflitto di interessi e garantendo la corretta gestione delle risorse pubbliche. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, il decreto stabilisce chiaramente quali incarichi non possono essere ricoperti contemporaneamente da una stessa persona al fine di evitare possibili situazioni di incompatibilità. Si definisce, ad esempio, il divieto per i dirigenti pubblici di assumere incarichi dirigenziali in altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale. La legge prevede inoltre la possibilità di derogare a queste disposizioni in casi specifici e solo previo parere della Commissione di garanzia degli statuti e dell’attività dei dipendenti pubblici. Tuttavia, queste deroghe devono essere motivate e limitate a situazioni eccezionali. Inoltre, il decreto stabilisce sanzioni per coloro che violano le disposizioni sull’incompatibilità, che possono arrivare fino alla decadenza dall’incarico pubblico. Il Consiglio ribadisce pertanto l’importanza di interpretare le norme in modo rigoroso e di non estenderne il significato al di là del contesto specifico, sottolineando così l’importanza di una valutazione attenta e precisa dei casi di incompatibilità.Vai al documento
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Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Liguria
Deliberazione 27/2024/PAR
Welfare integrativo: soggetto al limite della spesa del personale anche per l’Unione ma escluso dai limiti del salario accessorio – Concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dei Conti riscontra la richiesta di un Comune che risulta scindibile nei seguenti aspetti: 1) con riferimento all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, si chiede riguardo alla “parte variabile del Fondo delle risorse decentrate …OMISSIS… per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale se tali risorse possano essere escluse dalla verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”; 2) circa le modalità di attuazione del CCNL Comparto Funzioni locali, triennio 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 (di seguito “CCNL”), la richiesta fa riferimento alla possibilità di “incrementare la parte variabile del Fondo delle risorse decentrate secondo il disposto di cui all’art. 79, comma 2, lettera c), del CCNL (che consente di <<… adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL>>), per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale”. La Sezione regionale di controllo per la Liguria in merito ritiene che le misure di welfare integrativo possano essere finanziate: a) utilizzando le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel rispetto del limite di spesa storica posto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del vigente CCNL Funzioni locali (che prevede che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme”), limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; b) utilizzando, eventualmente, quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL (“mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”), con conseguente incidenza e necessità di osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; c) con le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modifiche, in legge n. 111/2011, come previsto dall’art. 82, comma 2, secondo periodo, del CCNL (“Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”), risorse non incidenti sul limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.Vai al documento
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INPS
Messaggio 1702 del 6.5.2024 – Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Rilascio dell’applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”. Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributivo in oggetto (di seguito, anche bonus) è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.Vai al documento
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INPS
Circolare 57 del 18.4.2024 -Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’INPS fornisce istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024.Vai al documento
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