Archivi giornalieri: 2 maggio 2024

CFL258

 CFL258

Stampa PDF

Al dipendente iscritto ad una facoltà telematica, in cui le lezioni sono sempre seguite in modalità “asincrona”, possono essere concessi i permessi di cui all’art. 46 del CCNL 16.11.2022 per sostenere gli esami in presenza?

Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che il corso di studi universitario telematico preveda lezioni in modalità asincrona non pregiudica la possibilità di fruire delle 150 ore per poter sostenere – in presenza – i relativi esami di profitto, così come previsto dal comma 4 dello stesso art. 46 del CCNL 16.11.2022.

CFL257

 CFL257

Stampa PDF

Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente andrebbe comunque riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata?

In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.

Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.

CFL253

 CFL253

Stampa PDF

Per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, di cui all’art. 57, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11.2022, la spesa per i due pasti giornalieri, nel limite ivi indicato (complessivi 44,26 euro) può essere documentata con un unico scontrino fiscale che attesti soltanto l’importo riferibile ad uno dei due pasti consumati?

Sulla questione non può che evidenziarsi che l’art. 57, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11.2022 come noto, si limita ad individuare un importo complessivo a titolo di rimborso “per i due pasti giornalieri” e nel limite dei predetti pasti, senza fornire alcuna precisazione relativamente alle modalità o ai contenuti della documentazione fiscale attestante la spesa.

Si ricorda, comunque, che, ai sensi del successivo comma 9 del richiamato art. 57, gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina della trasferta, in particolare la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, devono essere stabiliti dagli enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

AFL73

 AFL73

Stampa PDF
 

Quale tutela riconosce l’art. 14 del CCNL del 17.12.2020 in materia di congedi per donne vittime di violenza? Quale trattamento economico spetta?

L’istituto in oggetto ha introdotto, anche per il personale dell’Area delle Funzioni Locali, quella peculiare tutela rappresentata da un congedo indennizzato riconoscibile a quelle donne per le quali sia stato certificato un percorso di protezione ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015.

Come espressamente precisato, il periodo massimo di congedo è pari a 90 giorni lavorativi e può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni.

Sono ammesse delle regole di cumulabilità dei congedi in parola con altre tipologie di assenza: tali misure contribuiscono ad attribuire una maggiore flessibilità nel godimento delle assenze per quelle donne che si trovino ad affrontare un momento di così grave impatto emotivo.

In particolare, il comma 6, ammette la cumulabilità con l’aspettativa per motivi personali e familiari, disciplinata dalle norme ivi richiamate e, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, si precisa che le amministrazioni possano agevolare la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Per le giornate di assenza imputabile a congedo ai sensi dell’art. 14 in esame, le interessate hanno diritto a percepire il trattamento economico spettante in caso di congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento e i periodi di assenza sono computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.