Archivi giornalieri: 15 agosto 2018

NB. Il progetto di cui fa parte questa scheda non è più aggiornato.

La documentazione aggiornata è reperibile accedendo a my-unitn – accedi a infoservizi – retribuzioni – accredito stipendio (download).

NOTE ALLE VOCI DEL CEDOLINO STIPENDIO

 – PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE –

    1. QUALIFICA DEL DIPENDENTE

In questa parte viene evidenziata la qualifica del dipendente (ordinario, straordinario, associato, ricercatore), la progressione economica e l’anzianità di servizio.
Il personale appartenente a questo gruppo fruisce di un trattamento stipendiale differenziato correlato alla scelta di un regime a tempo pieno o a tempo definito.
I professori e i ricercatori sono soggetti a conferma dopo un periodo di tre anni di effettivo servizio.. Durante questo periodo maturano un aumento biennale (scatto). L’attribuzione del trattamento economico relativo allo status di confermato viene corrisposta solo dopo giudizio di apposita commissione.
Progressione economica:
– non confermati; maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio base) fino al giudizio di conferma
– confermati a tempo pieno: maturano ogni due anni una classe stipendiale (8% di aumento sullo stipendio base) fino alla VI classe (sul cedolino appare I progressione economica); maturano quindi ulteriori 8 classi stipendiali (6% di aumento sulla VI classe stipendiale) fino alla XIV (sul cedolino appare II progressione economica); quindi oltre la XIV classe maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente all’ultima classe, vale a dire la XIV);
– confermati a tempo definito: maturano ogni due anni una classe stipendiale (8% di aumento sullo stipendio base) fino alla VI classe; quindi oltre la VI classe maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente all’ultima classe, vale a dire la VI);
Anzianità nella classe:
viene specificata il periodo maturato nella classe di appartenenza.

    1. VALORE COMPLESSIVO DELLO STIPENDIO

Si rappresenta il valore dello stipendio alla classe iniziale e il valore delle classi maturate. Entrambe le voci vengono corrisposte per 13 mensilità.
Stipendio classe iniziale: è lo stipendio base per il personale nelle quattro differenti situazioni giuridiche (confermato a tempo pieno, confermato a tempo definito, non confermato a tempo pieno, non confermato a tempo definito).
Valore delle classi: queste vanno calcolate sulla base della seguente progressione economica:
– non confermati; maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio base) fino al giudizio di conferma
– confermati a tempo pieno: maturano ogni due anni una classe stipendiale (8% di aumento sullo stipendio base) fino alla VI classe (sul cedolino appare I progressione economica); maturano quindi ulteriori 8 classi stipendiali (6% di aumento sulla VI classe stipendiale) fino alla XIV (sul cedolino appare II progressione economica); quindi oltre la XIV classe maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente all’ultima classe, vale a dire la XIV);
– confermati a tempo definito: maturano ogni due anni una classe stipendiale (8% di aumento sullo stipendio base) fino alla VI classe; quindi oltre la VI classe maturano scatti biennali (2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente all’ultima classe, vale a dire la VI).

    1. INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE

E’ un assegno mensile, calcolato in misura diversa per le differenti qualifiche, avente lo scopo di adeguare le retribuzioni al costo della vita. Questo assegno era soggetto a rivalutazione semestrale fino al 31.10.1991 poi con specifica disposizione la rivalutazione è stata bloccata. Viene corrisposto per tredici mensilità.

    1. ASSEGNO AGGIUNTIVO

Compete ai soli professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo pieno. Il suo importo varia in relazione alla classe stipendiale ed è corrisposto per dodici mensilità. Il compenso mensile lordo viene determinato secondo la seguente tabella:

  ordinari associati ricercatori
non confermato
873.127 
611.189 
– 
confermato
873.127 
611.189 
427.832 
I classe
1.018.648 
713.053 
499.137 
II classe
1.018.648 
713.053 
499.137 
III classe
1.164.169 
814.918 
570.443 
IV classe
1.164.169 
814.918 
570.443 
V classe
1.309.690 
916.782 
641.748 
VI classe
1.455.210 
1.018.648 
713.054 
VII classe e successive
1.455.210 
1.018.648 
713.054 

  

    1. VALORE COMPLESSIVO DELLE VOCI DI RITENUTA

Ogni emolumento che forma la retribuzione del dipendente, è gravato da ritenute previdenziali, assistenziali , fiscali ed eventuali extra erariali. La somma di queste ritenute va a diminuire i compensi lordi. Le singole voci di ritenuta vengono qui riportate in forma sintetica per essere poi specificate dettagliatamente nella seconda parte del cedolino indicata come “dettaglio trattenute”.

    1. DETTAGLIO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Vengono qui indicate le voci che compongono le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché gli imponibili presi a base del calcolo, le aliquote applicate e l’importo corrispondente per ciascuna voce.
La determinazione dell’imponibile sulle varie voci di ritenuta merita una breve spiegazione.
Normalmente l’imponibile è costituito dal compenso lordo spettante indicato nel totale delle “competenze” che si ritrova nella sezione del cedolino indicato come “retribuzione mese di …………..”. Vi sono alcune voci di competenze accessorie che, non essendo pensionabili, non rientrano nel concetto di imponibile come sopra definito.
Per la voce “ritenute opere di previdenza” l’imponibile viene determinato dal 80% della retribuzione lorda (voce indicata fra le competenze della sezione “retribuzione relativa al mese di …….”) più il 48% dell’indennità integrativa speciale lorda (voce indicata fra le competenze della sezione “retribuzione relativa al mese di ……”.
La voce “recupero O.P. su IIS- L. 87/94” rappresenta la quota da versare all’istituto di previdenza per il riconoscimento dell’indennità integrativa speciale sull’indennità di fine rapporto nei dieci anni antecedenti all’approvazione della legge indicata. La ritenuta, come previsto, viene applicata fino al novembre del 1998.

    1. DETTAGLIO RITENUTE FISCALI

Il conteggio qui rappresentato determina l’acconto IRPeF relativo allo stipendio di riferimento. Le ritenute operate mensilmente in acconto sono soggette a conguaglio fiscale che si effettua normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno fiscale di riferimento.
Va preliminarmente precisato che l’imponibile IRPeF, nella sua globalità, viene determinato quale somma percepita al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali quantificate nel prospetto di calcolo del cedolino immediatamente precedente l’attuale punto. In sostanza l’imponibile IRPeF è dato dal compenso lordo spettante indicato nel totale delle “competenze” che si ritrova nella sezione del cedolino “retribuzione mese di …………..” diminuito del totale delle ritenute assistenziali e previdenziali.
Stante il carattere della progressività dell’imposta, l’imponibile, come sopra determinato, viene suddiviso in scaglioni mensili di reddito ai quali si applicano aliquote di ritenute differenziate e progressive. La sommatoria degli scaglioni rappresentati deve dare l’imponibile ai fini IRPeF.
In questa parte di calcolo vengono conteggiate le detrazioni fiscali spettanti al percepiente (per famigliari a carico e per produzione del reddito o personali). Naturalmente trattandosi di detrazioni fiscali gli importi corrispondenti sono presentati con il segno di meno.

    1. DETTAGLIO TRATTENUTE EXTRAERARIALI

In questa parte vengono elencate e quantificate le ritenute extra erariali che come tali vengono sottratte dall’importo dovuto depurato delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Tali ritenute sono sempre legate a situazioni personali e sono di diversa natura. I casi più frequenti sono:
– ritenute sindacali;
– telefonate private;
– riscatti;
– restituzione di piccoli prestiti o cessione del quinto dello stipendio;
– quote di associazione al Circolo ricreativo;
– recupero somme percepite e non dovute.

    1. ALIQUOTA IRPeF MEDIA

L’aliquota media IRPeF viene calcolata sulla media degli imponibili dei due anni precedenti e viene utilizzata per le ritenute da applicare ai compensi dovuti a periodi precedenti l’anno di riferimento attraverso la procedura della “tassazione separata”. I casi più frequenti per i quali si applica la “tassazione separata” riguardano le ricostruzioni di carriera e i miglioramenti stipendiali con effetto retroattivo.

    1. VALORE ALIQUOTA MASSIMA

Il valore dell’aliquota massima è rappresentato dall’aliquota dello scaglione più alto che viene applicato nella specificazione delle ritenute IRPeF di cui al precedente punto 6.
L’informazione è utile per conoscere quale ritenuta venga applicata a compensi non ricorrenti ed accessori.

    1. NUCLEO FAMILIARE

Viene descritta la situazione familiare del dipendente utile sia al fine del calcolo delle detrazioni di imposta (confronta punto 7) sia dell’eventuale fruizione dell’assegno per il nucleo familiare.

    1. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Vengono qui riportate le modalità di accredito dello stipendio. Il caso più ricorrente è l’accredito su contro corrente bancario e in questo caso si riportano i dati relativi.

    1. NOTE

La sezione “note” viene utilizzata per messaggi di interesse generale. A titolo esemplificativo, viene qui segnalato il periodo relativo ad eventuali ritenute per spese telefoniche, ovvero la liquidazione di specifici compensi (miglioramenti stipendiali), applicazione del conguaglio fiscale.

    10/2011 La liquidazione dei dipendenti pubblici calcolata dal 2011 come il TFR rimane un TFS a tutti gli effetti

    La legge 122 del 31 luglio  2010, nell’ambito delle misure in materia previdenziale,  ha  recato due importanti innovazioni al  Trattamento di Fine Servizio dei dipendenti pubblici con l’introduzione  di una nuova modalità di calcolo dell’indennità e con la previsione dell’eventuale rateizzazione in  tre anni di quanto maturato quando l’ammontare lordo supera 90.000,00 euro.
    Per i medici dipendenti pubblici il Trattamento di Fine Servizio (TFS) può assumere le due forme principali dell’Indennità Premio di Servizio o della Buonuscita.
    La prima è la forma di liquidazione spettante  ai medici dipendenti dalle ASL, dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli Enti Locali (ospedalieri,  funzionari ASL,  ex medici condotti ecc.), assunti entro il 31 dicembre 2000. Per la maturazione del premio, sulla retribuzione contributiva (80% delle voci retributive  fondamentali ad esclusione di quelle accessorie e della retribuzione di posizione variabile aziendale) viene operata una trattenuta del 2,5%,  a  cui le ASL  e gli altri enti datori di lavoro aggiungono a proprio carico una percentuale del 3,6% (contributo totale 6,10%).
    L’indennità, erogata dall’ex INADEL (che è una  gestione dell’INPDAP) è pari, per ogni anno di servizio  effettivo o riscattato, ad un quindicesimo dell’80% della retribuzione annua degli ultimi 12 mesi di servizio, costituita dalle stesse voci assoggettate al prelievo contributivo
    Ad esempio, nel caso di un medico ospedaliero con  40 anni utili e con retribuzione annua lorda dell’ultimo anno pari a 70.000,00 euro, il Premio ammonterebbe  a 149.333,20 euro  (70.000,00 x 0,80 x 40 : 15).  
    La Buonuscita è invece la liquidazione spettante ai medici dipendenti statali (professori universitari o medici funzionari dipendenti da Amministrazioni Pubbliche), assunti entro il 31 dicembre 2000. Anche per la Buonuscita, la trattenuta mensile è pari al 2,5% dell’80% delle voci retributive del trattamento economico fondamentale. Essa, insieme all’altro 7,10% a carico del datore di lavoro (contributo totale 9,6%), concorrerà a formare la buonuscita finale, costituita, per ogni anno di servizio  effettivo o riscattato, da un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita nell’ultimo anno precedente la cessazione dell’attività.
    L’effettuazione delle trattenute contributive, in relazione alla quota di contributo  a carico del datore di lavoro, produce, in sede di tassazione  dell’ indennità,  un notevole beneficio fiscale, perché l’ammontare imponibile del TFS (Premio o Buonuscita) è abbattuto  rispettivamente del 40,98% e del 26%, cioè in misura pari al rapporto tra il 2,5% trattenuto ed il contributo complessivo rispettivamente del 6,10% e del 9,60%.

    Tutti i medici dipendenti pubblici assunti  in servizio a partire dal 1° gennaio 2001,  hanno iniziato e stanno invece maturando  il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto, che costituisce liquidazione propria dei dipendenti  privati iscritti all’INPS.
    Il TFR, a differenza del TFS che si basa sull’anzianità e sulla retribuzione finale, si forma progressivamente con accantonamenti annuali pari al 6,91% della retribuzione percepita  dal dipendente in ogni anno. L’accantonamento TFR del primo anno viene rivalutato nell’anno successivo in base al 75% della variazione del costo della vita registrata dall’ISTAT, incrementata di un punto e mezzo percentuale (se, ad esempio, la variazione in un certo anno è stata del 2,2%, si aggiunge al 75% di questo valore – cioè all’1,65% – un altro 1,50% fisso, per cui la somma contabilizzata per quell’anno sarà rivalutata per un 3,15% complessivo). Dopo il primo anno, all’accantonamento così rivalutato si aggiungerà quello dell’anno successivo che, sommato al precedente, sarà poi rivalutato con identiche modalità  per ogni anno fino al termine del servizio.
    Mentre per la buonuscita e per il premio di servizio la misura della liquidazione finale dipende dall’entità della retribuzione annua spettante al termine del rapporto, il TFR è costituito dalla somma degli accantonamenti annuali man mano rivalutati con il metodo illustrato (favorevole soprattutto nei periodi di bassa inflazione, perché la rivalutazione fruisce dell’aggiunta fissa  di un punto e mezzo percentuale).
    Anche se per il TFR la disciplina dettata dall’art. 2120 del Codice Civile non prevede versamento di contributi a  carico del lavoratore, i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 sono assoggettati ad una trattenuta cosiddetta di invarianza stipendiale, di ammontare  identico a quella dei colleghi che maturano invece TFS o Buonuscita, trattenuta che non produce però alcun particolare beneficio fiscale. Il TFR  maturato dei dipendenti pubblici è infatti assoggettato allo stesso trattamento tributario previsto per il TFR dei  dipendenti privati.

    Dal 2011 calcolo misto delle indennità di fine rapporto

    Per il Premio di servizio e la Buonuscita la legge 122 ha ora stabilito che “con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011”, il computo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti (che, in servizio prima del 2001, hanno potuto mantenere il TFS), si effettua secondo le regole dell’art. 2120 del Codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91%  cioè con un meccanismo identico a quello, prima descritto, con cui si formano e si rivalutano gli accantonamenti TFR per i dipendenti privati. La particolare espressione  utilizzata dalla legge 122 per introdurre dal 2011 la nuova modalità di calcolo  dell’indennità consente però di ritenere che la norma  non abbia inteso  trasformare dopo il 2010 il TFS in un TFR, ma ne abbia semplicemente modificato il sistema di computo e comunque  limitatamente agli ulteriori anni di servizio che gli iscritti matureranno dopo il 31 dicembre 2010, ferma restando per l’intera indennità la natura di  TFS e i suoi importanti riflessi in sede di tassazione.
    Ciò risulta confermato dalle disposizioni contenute dalle  circolari INPDAP emanate dopo l’entrata in vigore della legge 122, in base alle quali  per i dipendenti pubblici già in servizio al 31 dicembre 2000  le due indennità (il Premio o la Buonuscita) saranno formate   in futuro da due quote: la prima per gli anni utili fino al 31 dicembre 2010, calcolata con le modalità prima illustrate, in base alla retribuzione corrisposta negli ultimi 12 mesi di servizio (ma dell’anno in cui cesserà l’attività e non del 2010), l’altra formata dalla somma degli accantonamenti annuali del 6,91% per gli anni dal 2011 in poi. La seconda quota del TFS (Premio o Buonuscita) sarà costituita da accantonamenti pari al 6,91% della retribuzione contributiva dell’anno, rivalutati negli anni successivi, come abbiamo già precisato, in base al 75% della variazione ISTAT del costo della vita, incrementata di un punto e mezzo percentuale.
    Nel prospetto pubblicato a fianco riteniamo utile illustrare un esempio di  futuro TFS- Premio di servizio liquidato, a fine 2015, in due quote,  calcolate con le differenti modalità previste per gli anni utili fino al 2010 e per gli anni dal 2011 alla cessazione. Facciamo rilevare che la prima quota di TFS sarà determinata in base alla retribuzione ipotizzata nel 2015, ultimo anno di servizio, e non nel 2010.

    TRATTAMENTO di FINE SERVIZIO – ex INADEL
    1° quota Anzianità contributive fino al 2010
        anni anni utili retribuzione annua   2010 2015
    servizi   33,250 33 Stipendio   € 43.310,93 € 45.476,48
    riscatti       Ind.tà esclusività   € 13.857,61 € 13.857,61
            R.I.A.   € 10.248,03 € 10.248,03
            Ind.tà Specificità Medica   €  8.392,41 €   8.392,41
            R. posizione unificata   €  9.869,60 € 10,608,83
            R. posizione aziendale no    
    totale anni utili 33 retribuzione complessiva annua € 85.678,58 € 88.583,36
     
    2° quota anzianità contributive dal 2011 al 2015 anzianità contributive dal 2011 al 2015
    anni retribuzione contributiva annua 100% retribuzione contributiva annua 80% accantonamento annuale 6,91% 75%
    variazione
    ISTAT
    aggiunta
    fissa
    1,50%
    %
    rivalutazione
    totale
    montante
    progr.vo
    rivalutato
    2011 € 85.678,58 € 68.542,86 € 4.736,31 1,80% 1,50% 3,30% €  4.736,31
    2012 € 85.678,58 € 68.542,86 € 4.736,31 1,13% 1,50% 2,63% €  9.596,95
    2013 € 86.963,76 € 69.571,01 € 4.807,36 1,50% 1,50% 3,00% € 14.692,22
    2014 € 87.833,40 € 70.266,72 € 4.855,43 1,50% 1,50% 3,00% € 19.988,41
    2015 € 88.583,36 € 70.866,69 € 4.896,89 1,13% 1,50% 2,63% € 25.410,00
    montante rivalutato degli accantonamenti € 25.410,00
      1ª quota (un quindicesimo dell’80% di € 88.583,36 per 33 anni utili)
    2ª quota
    (montante rivalutato degli accantonamenti 2011-2015) 


    Totale indennità Premio di Fine Servizio lorda
    € 155.906,71
    €  25.410,00 

    € 181.316,71 

    L’INPDAP   ha inoltre confermato il mantenimento della trattenuta previdenziale sulle retribuzioni, sia per il Premio di fine Servizio ex INADEL sia per la Buonuscita ex ENPAS, trattenuta che consentirà di continuare a beneficiare della riduzione di imponibile fiscale in sede di tassazione dell’indennità  anche sulle quote di trattamento costituite dagli accantonamenti formatisi con il meccanismo del TFR. Per effetto della trattenuta e in relazione al contributo versato a carico del datore di lavoro, in sede di tassazione  dell’ indennità  una buona parte del TFS   rispettivamente il 40,98% del Premio e il  26% della Buonuscita (anche per la quota derivante dagli accantonamenti) non sarà assoggettata ad IRPEF e rimarrà  anche esclusa dal conteggio in base a cui, attraverso la determinazione del cosiddetto reddito di riferimento, si determina l’aliquota IRPEF di prelievo sulla parte imponibile  del TFS.

    La rateizzazione  e i tempi di pagamento

    Per far fronte alle esigenze di liquidità dei prossimi anni, la stessa legge 122 ha previsto che l’indennità  maturata, quando il suo ammontare lordo supera i 90.000,00 euro sia erogata non più in unica soluzione ma, nel massimo, in tre rate, di cui la prima non può superare i 90.000,00 euro lordi, la seconda per la  parte compresa tra  90.000,00 e 150.000,00 euro e la terza per l’eventuale ulteriore eccedenza rispetto ai 150.000,00 euro.

    Quanto ai tempi di pagamento, il primo importo annuale verrà corrisposto, secondo la disciplina ordinaria, tra i 180 e i 270 giorni dalla cessazione del servizio (ma, nei casi  di cessazione dal servizio per limiti di età, per raggiungimento dei 40 anni di servizio utile, per decesso o per invalidità, potrà essere disposto dopo 105 giorni). Le eventuali seconda e terza rata  di indennità verranno poste in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi. Ciascuna rata sarà ovviamente tassata in proporzione all’importo effettivamente erogato.

    TFS, Buonuscita e TFR. Così la liquidazione dei dipendenti pubblici

    Cosa spetta ai dipendenti pubblici quando cessa il rapporto di lavoro? E come la speciale normativa a loro applicata può incidere sulla scelta di aderire al Fondo Pensione di categoria? 

    La risposta è alquanto complessa, poiché a differenza dei lavoratori del settore privato, che possono contare sul solo TFR, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dell’Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio. In altre parole, diversamente da ciò che si pensa, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di “liquidazione”, molto diversi tra loro:

    1. L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
    2. L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
    3. L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

    Indipendentemente dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

    Un’ulteriore precisazione riguarda poi i dipendenti dei Ministeri e dell’Università, a loro volta divisi tra “contrattualizzati”, che vedono cioè il loro trattamento economico e normativo regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e coloro che, come professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, prefetti, diplomatici e l’intero comparto difesa e sicurezza, vedono la propria attività direttamente regolata dalla legge. La distinzione è importante perché, mentre per dipendenti “contrattualizzati” vigono i Fondi Pensione Perseo Sirio e Espero, per gli altri non è ancora prevista alcuna forma pensionistica complementare di ordine negoziale.

     

    Come si accede al TFS? Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni

    Le prestazioni sono corrisposte d’ufficio: il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi.

    In particolare, le prestazioni vengono corrisposte come segue:

    • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
    • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
    • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

    I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:

    • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
    • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
    • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

    Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

    • dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
    • decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

    Sono invece previste deroghe ai suddetti termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013.

    I termini di pagamento dei TFS/TFR

     

    TFS e TFR a confronto: quali sono le differenze?

    Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità), il TFR ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

    Spieghiamoci meglio entrando nel particolare:

    • Indennità di Buonuscita: la contribuzione versata all’INPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull’80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo l’IBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
    • Indennità Premio di Servizio: la contribuzione versata all’INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull’80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell’8 marzo 68). La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così l’IPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
    • Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così l’IPS lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

    Di tutt’altra natura è il TFR, che corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%). Per tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

     

    Il fisco tra TFS e TFR

    Ai TFS e al TFR si applicano poi regimi fiscali diversi. Vediamoli uno per uno:

    • Indennità di Buonuscita: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a €309.87, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 26,04%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IBU lorda;
    • Indennità Premio di Servizio: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a €309.87, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 40.98%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IPS lorda;
    • Indennità di Anzianità: l’indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a €309.87, moltiplicata per gli anni utili. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IA lorda;
    • Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

    Il TFS lordo maturato all’atto dell’adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo. Le rivalutazioni di quest’ultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate all’atto dell’erogazione della prestazione.

     

    Cosa accade al TFS in caso di adesione al Fondo Pensione?

    In caso di adesione al Fondo Pensione di categoria  o territoriale si procede nel seguente modo:

    1. Si calcola il TFS lordo maturato al momento dell’opzione, che decorre dal giorno successivo a quello in cui l’amministrazione di appartenenza provvede a validare l’adesione al Fondo; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;
    2. Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati annualmente del 75% del tasso d’inflazione più un ulteriore 1,5% (in questo modo anche il TFS maturato viene, anno dopo anno, rivalutato);
    3. Un ulteriore 2% dell’accantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare, contabilizzato da INPS e sempre dallo stesso Istituto, in una prima fase, rivalutato sulla base dell’andamento di un paniere di fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, dunque , sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione[1];
    4. Con l’adesione al Fondo di categoria o territoriale il lavoratore potrà fruire del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, rispettivamente pari all’1% della base retributiva utile al TFR e all’1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all’1,20% della base retributiva utile al TFR). Il contributo aggiuntivo segue la stessa sorte della quota di TFR destinata alla previdenza complementare, mentre il contributo datoriale affluisce, insieme a quello del lavoratore, nelle casse del Fondo.
    5. In conclusione, il lavoratore versa di tasca propria il contributo dell’1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve in più il contributo del datore dell’1% e quello dello Stato dell’1,2%, per un totale del 2,2%, accumulando un risparmio complessivo del 5,2% per ogni anno.

     

    TFR e Fondo Pensione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000

    I lavoratori pubblici assunti successivamente al 2000, con l’adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale, destinano l’intero accantonamento, dall’atto dell’adesione in avanti, alla previdenza complementare. Il TFR finalizzato a risparmio previdenziale resta in INPS ed è dallo stesso Istituto rivalutato, anno dopo anno, sulla base del rendimento netto di un paniere di fondi pensione (DM 23 dicembre 2005) fino a quando il proprio Fondo Pensione non richiederà l’adozione del rendimento effettivo del Fondo, come già accade per i colleghi più anziani.  Proviamo a fare due calcoli: il lavoratore versa di suo l’1%, al quale aggiunge l’intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall’Amministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore. Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto (1/7,91×100), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore.

    Passaggio al TFR – I lavoratori con diritto all’IPS e all’indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso e non separabile rispetto all’adesione stessa. L’esercizio dell’opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino il 31 dicembre 2020 (Msg. Inps n. 2642/2016).