Archivi giornalieri: 14 gennaio 2018

Aran

 

Newsletter 808 dell’ 11 gennaio 2018

NEWSLETTER LAVORO

n. 808 dell’11 gennaio 2018

settimana dal 4 al 10 gennaio 2018

 
 
     
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Novità in materia di Lavoro
 

10-01   Dottrina Per il Lavoro: le retribuzioni in vigore al 1° gennaio 2018
Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica le retribuzioni, livello per livello, in vigore al 1° gennaio 2018.
 

09-01   Min.Lavoro: criteri e modalità per il rilascio della Carta della famiglia
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018, il Decreto 20 settembre 2017, con la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.
 

09-01   ISTAT: Occupati e disoccupati – novembre 2017
Pubblichiamo la nota mensile dell’Istat, del 9 gennaio 2018, sull’andamento dell’occupazione in Italia ad novembre 2017.
 

09-01   Mètasalute: Procedura per l’attribuzione dei piani sanitari 2018
È disponibile, all’interno dell’Area Riservata del sito di Mètasalute, il Manuale relativo alla procedura per l’attribuzione dei piani sanitari 2018.
 

09-01   Formazione

ALTALEX: Master pensioni e previdenza sociale

Focus sul calcolo e redazione degli atti Milano, dal 2 al 10 marzo 2018 Ancona, dall’8 al 16 giugno 2018 Roma, dal 9 al 17 novembre 2018 Formazione continua avvocati: accreditato per n. 12 crediti (4 incontri, 24 ore in aula) Coordinatore scientifico: Dott. Paolo Scognamiglio Grazie all’accordo con Altalex, potrai iscriverti con l’ulteriore sconto del 5%. codice: 000914-112262 • sconto 10% + 5% per iscrizioni e pagamento almeno 30 gg. prima del master • sconto 20% + 5% per iscrizioni multiple • sconto 20% + 5% per partecipanti fino a 30 anni di età

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09-01   CNDCEC: il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua
Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) comunica che è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua.
 

09-01   Min.Lavoro: vendita di attrezzature di lavoro – art. 23 TU Sicurezza
interpello in materia di sicurezza n. 1/2017
 

06-01   INPS: prorogato il termine per acquisire le prestazioni libretto famiglia
L’INPS comunica che a seguito di un’anomalia della procedura Prestazioni Occasionali, verificatasi dal 1° al 3 gennaio 2018, il termine per poter effettuare l’attività di acquisizione delle prestazioni di tipo Libretto famiglia (LF) è prorogato fino al prossimo 8 gennaio 2018.
 

 

06-01   INPS: Reddito di inclusione – rilascio nuova versione della procedura internet
L’INPS ha emanato il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2018, con il quale illustra le novità delle nuove versioni internet e intranet della procedura ReI, entrambe in linea dal 30 dicembre.
 

 

06-01   Editoria

WKI: APPRENDISTATO – ASSUMERE, GESTIRE, FORMARE

a cura di Pierluigi Rausei

La nuova Guida Operativa contiene tutte le informazioni utili per la  stesura di un contratto di apprendistato, la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso formativo dell’apprendista. A corredo del volume una ricca appendice che contiene la normativa e la prassi amministrativa sull’apprendistato, nonché le schede sintetiche della disciplina dell’apprendistato nei principali contratti collettivi nazionali di lavoro. I lettori del sito avranno un extra-sconto del 10% >> clicca qui per approfittare dell’offerta e ricordati di copiare questo codice nel carrello 000718-773110

 

 

06-01   INPS: Legge di bilancio 2018 – il calendario dei pagamento delle pensioni 2018
L’INPS ha emanato il messaggio n. 20 del 4 gennaio 2018, con il quale comunica che, a partire dal 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese.
 

 

04-01   Dottrina Per il Lavoro: congedo di paternità obbligatorio – 4 giorni per il 2018
La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto la proroga del congedo obbligatorio (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92) per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018.
 

 

04-01   Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Ammortizzatori – le novità della Legge di bilancio 2018
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2018, analizza le ultime novità, previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 205/2017), in materia di ammortizzatori sociali.
 

 

04-01   Formazione

SHR: seminario “LAVORO 2018. TUTTE LE NOVITÀ PER LAVORO E PREVIDENZA”

SHR organizza, un seminario in materia di lavoro dal titolo: “LAVORO 2018. TUTTE LE NOVITÀ PER LAVORO E PREVIDENZA. COSA CAMBIA PER DIPENDENTI E IMPRESE”.

L’incontro gratuito si svolgerà mercoledì 24 gennaio, dalle 14:30 alle 17:30, presso l’Hotel Crowne Plaza, via Po 197 – Padova. I Relatori: Gianluca Spolverato (Avvocato e Consulente Legale) e Eufranio Massi (Esperto di diritto del lavoro e Direttore del portale dottrinalavoro.it) e Sergio Turchetto (Consulente del Lavoro).

Clicca qui per iscriverti

 

 

04-01   INPS: conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali
L’INPS ha emanato la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018, con la quale fornisce le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
 

 

04-01   INPS: Reddito di Inclusione – arrivate le prime domande
L’INPS informa che sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione pervenute all’Inps nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018.
 

 

 
Sentenze di Cassazione
 

 

07-01   Cassazione: prove per il demansionamento
sentenza n. 82 del 4 gennaio 2018
 

 

 
Approfondimenti
 

 

10-01   Articolo: La tutela per chi segnala illeciti e irregolarità nel rapporto di lavoro
approfondimento di Amedeo Tea
 

 

08-01   IPSOA QUOTIDIANO: Legge di Bilancio 2018 – sgravio contributivo triennale per le imprese che assumono i giovani
approfondimento di Roberto Camera
 

 

07-01   Formazione

IPSOA: CORSI E-LEARNING ACCREDITATI PER CONSULENTI DEL LAVORO

(pacchetti da 3, 6 e 9 crediti formativi)

Acquista un pacchetto di corsi e-learning! Puoi maturare i crediti mancanti del 2017 e potrai utilizzare i crediti residui nel 2018, fino a esaurimento del pacchetto acquistato

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06-01   IPSOA QUOTIDIANO: Incentivi all’assunzione: anche i Consulenti del lavoro possono accertare la disoccupazione
approfondimento di Roberto Camera
 

 

04-01   Articolo: Stipendi e compensi – tracciabilità obbligatoria
approfondimento di Eufranio Massi
 

 

 
Agenzia delle Entrate
 

 

    Scadenzario fiscale – Gennaio 2018
Vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate per vedere le Scadenze tributarie del mese di Gennaio 2018, raggruppate per Adempimento.
 
 

San Felice da Nola

San Felice da Nola  


San Felice da Nola

Nome: San Felice da Nola
Titolo: Confessore e martire
Ricorrenza: 14 gennaio

S. Felice, sacerdote nolano nacque a Nola nella seconda metà del III secolo da nobile famiglia, fu posto in prigione dai nemici di nostra santa fede, fu liberato da un Angelo, che lo condusse ad un monte, dove diede soccorso a S. Massimo vescovo di Nola, ivi nascosto, e consumato dalla fame e dal freddo. Animava i suoi concittadini alla pazienza nella grave persecuzione, che per divina permissione, movevano contro i fedeli gl’idolatri, e coll’esempio suo insegnava loro il modo di farsi strada, per mezzo della sofferenza delle miserie temporali, alle consolazioni eterne.

Perseguitato di nuovo dagl’infedeli, Iddio miracolosamente lo liberò dalle loro mani, facendo che passasse in mezzo a loro, e che gli parlassero senza che lo riconoscessero; onde pensavano a cercarlo in altra parte, quando, da certi maligni manifestato, si salvò fra alcuni dirupi, ove coperto all’improvviso con tele di ragno dalla divina Provvidenza, non fu veduto dai persecutori. Non si curò di ricuperare i beni levatigli dai nemici della fede, sprezzando ciò che di buona voglia avea già per amore di Cristo abbandonato, ma operando e faticando si mantenne sino alla morte coi frutti d’un suo orticello, ch’ei lavorava con le proprie mani.

PREGHIERA. Quando Dio è con noi, le tele di ragno ci servono per sicuri ripari; ma quando egli non è con noi, ogni riparo, benchè fortissimo, è come tela di ragno per nostra difesa. S. Paolino.

PRATICA. Cercate Cristo, e quando l’avrete sarete ricco e non avrete bisogno d’altro. Egli sarà il vostro provveditore e farà fedelmente i vostri interessi.

Lieto sarò se meco avrò il Signore, Nè de’ nemici miei avrò timore

NASpI

NASpI 2018 INPS, requisiti durata importo e novità sulla disoccupazione

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Guida completa e aggiornata al sussidio di disoccupazione Naspi, ecco come funziona, quali sono i requisiti, quanto dura, quanto spetta e come si fa il calcolo. Vediamo inoltre le sanzioni previste e gli aggiornamenti INPS sulla Naspi 2018.
 

Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, a partire dal 1^ maggio 2015, può contare sul sostegno al reddito dell’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). In questa guida completa e aggiornata vedremo chi sono i destinatari del sussidio di disoccupazione. Quali sono i requisiti, quanto dura, quanto spetta e quali sono le novità e le sanzioni sulla Naspi 2018.

I destinatari della NASPI sono lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa. Questi ultimi, accanto al rapporto associativo devono aver instaurato un rapporto subordinato. Rimangono invece esclusi da questa disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Gli unici requisiti richiesti per poter procedere alla domanda sono di carattere oggettivo:

  • stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Naspi: stato di disoccupazione

Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:

  • una ovvia, essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
  • l’altra quella di aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Leggi anche: ABC Lavoro: lo stato di disoccupazione

Naspi e dimissioni

Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni. E’ infatti possibile accedere al trattamento anche in caso di dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:

  • durante il periodo tutelato di maternità;
  • nel caso di giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

L’ulteriore eccezione è il caso della risoluzione consensuale allorquando sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Infine se interviene a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore. Lo stesso vale se la sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Naspi: requisito contributivo

Anche per la Naspi 2018 il requisito contributivo rimane invariato, le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Naspi: requisito lavorativo

Anche per la Naspi 2018 le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione si intendono di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Come nel caso del requisito contributivo vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito.

Ecco un breve elenco indicativo:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Naspi 2018: importo

Per calcolare l’importo dell’indennità Naspi 2018 spettante è necessario munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice. A questo punto occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.300 euro al mese. Considerando, inoltre, che a partire dal 91^ giorno questo importo si riduce del 3%.

Vediamo un esempio pratico.

  1. Imponibile previdenziale: 40.000€
  2. Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104
  3. (Imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) * 4.33 (40.000 / 104) * 4.33 =
    384.16 * 4.33 = 1.663,41
  4. Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.195 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
    1.195 * 75% = 896,25
    1.663,41 – 1.195 = 468,41 * 25 % = 117,10
  5. L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro 1.013,35 = (896,25 + 117,10 = 1.013,35)

Naspi 2018 per tutti i disoccupati e durata di 24 mesi invariata

La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Nonostante la previsione di riduzione della durata a 18 mesi con decorrenza 2017, è stata riconfermata la durata iniziale di 24. Questo in considerazione all’eliminazione dell’indennità di mobilità ed essendo quindi la NASPI dal 2017 la forma principale di sostegno al reddito.

Naspi: domanda all’INPS entro 68 giorni

Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2018 è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge.

Naspi 2018: novità sulla procedura

Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Si tratta del nuovo ente che ha il compito di predisporre politiche di lavoro attive per la collocazione ovvero ricollocazione dei lavoratori.

La nuova procedura prevede come primo passaggio la convocazione da parte del centro per l’impiego del soggetto disoccupato. La convocazione avviene entro due mesi dalla data dell’evento che ha provocato la perdita del lavoro e serve ad effettuare un colloquio conoscitivo con lo scopo di profilare il candidato in base alle sue competenze professionali. Serve quindi per tentare di ricollocarlo all’interno del mercato del lavoroiscrivendolo altresì all’ANPAL.

A questo punto, anche se attualmente è ancora una fase sperimentale, in base al risultato della profilazione è possibile predisporre un patto di servizio personalizzato. Si tratta un programma ad hoc per il ricollocamento del disoccupato nel mondo del lavoro. Qesto dovrà essere obbligatoriamente firmato nonché seguito dall’interessato, contenente altresì la disponibilità a partecipare ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, di politica attiva e l’accettazione di congrue offerte di lavoro, ovvero in linea con le qualità professionali del candidato.

Obbligo, inoltre del disoccupato è di presentarsi al colloquio presso il centro per l’impiego nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione, pena la decurtazione di 1/4 dell’assegno di disoccupazione spettante.

Grazie alla comunicazione in tempo reale tra ANPAL e INPS, l’istituto di Previdenza viene immediatamente informato nel caso in cui il disoccupato non frequenti le attività proposte per la sua ricollocazione. Lo stesso avviene se non accetti un’offerta di lavoro congrua con la sua profilazione figurandosi una situazione di decadenza dall’erogazione della prestazione.

Aggiornamento: DID online ANPAL obbligatoria dal 1° dicembre 2017

Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.

Assegno di ricollocazione 2018

Terminato il periodo sperimentale la Legge di Bilancio 2018  ha inserito a regime il cosiddetto Assegno di ricollocazione. Si tratta di una misura a sostegno del reinserimento del disoccupato in NASpI: hanno la possibilità di accedere a questo nuovo sostegno i percettori di NASPI che risultino disoccupati da almeno 4 mesi e sottoscrivono un nuovo patto di servizio personalizzato.

L’assegno di ricollocazione consiste nell’ottenere un voucher di importo variabile in base alla propria profilazione. Questo voucher ricollocazione può essere speso presso il centro per l’impiego o altri enti e agenzie accreditate per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione. Maggiore sono le possibilità di trovare un nuovo impiego congruo con la professionalità del soggetto e minore sarà l’importo dell’assegno di ricollocazione. Partendo in ogni caso da un minimo di 1.500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro.

Naspi 2018: casi di sospensione, riduzione, decadenza

Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Leggi anche: Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità e ASDI

Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

NASpi 2018 ridotta e/o sospesa

Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Aggiornamento: indennità di disoccupazione NASpI e cumulabilità con borse di studio, stage e tirocini e altre precisazioni

Con la Circolare INPS 174 del 2017 l’Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione NASpI. In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con:

  • redditi da nuovo lavoro subordinato;
  • caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
  • lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
  • lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatitibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

  • borse di studi;
  • stage e tirocini professionali;
  • attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

  • gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
  • per i possessori di Partita IVA;
  • attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Leggi anche: disoccupazione cumulabilità e compatibilità

Aggiornamento: disoccupazione INPS NASpI e viaggi all’estero

Con la circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero.

L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

Leggi anche: disoccupazione e viaggi all’estero

Sanità

 

BIOTESTAMENTO: LA LEGGE SPIEGATA PER PUNTI

BIOTESTAMENTO: LA LEGGE SPIEGATA PER PUNTI

3 gli articoli fondamentali: consenso informato e cure, disposizioni per minori e persone incapaci di intendere e volere e la DAT
16 dicembre 2017

Con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge 2801, c.d. “Biotestamento”. La legge introdurrà nuovi diritti in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento per i pazienti in condizioni molto difficili.

 

Tre sono gli articoli che ricoprono un ruolo fondamentale, affrontando gli argomenti più importanti di questo delicatissimo tema.

 

1.   Consenso informato e cure

 

·      Il paziente deve poter esprimere un consenso informato sul volersi sottoporre a trattamenti sanitari come idratazione e nutrizione; a seguito della manifesta volontà espressa dal paziente, i medici dovranno rispettarne la scelta (resta salva la possibilità per i medici di ricorrere all’obiezione di coscienza).

·      L’accanimento terapeutico sarà vietato nei casi in cui non vi sia più una ragionevole speranza di vita per il paziente.

·      Sarà permesso utilizzare la sedazione profonda sul paziente.

 

2.   Minori e persone non in grado di esprimere il loro consenso

 

·      Nel caso in cui il paziente non possa esprimere la propria volontà, la delicata scelta riguarderà i genitori o il tutore.

 

3.   Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

·      Sarà possibile predisporre le proprie volontà sul fine vita, indicando una persona di fiducia come responsabile.

 

·      La Dat sarà valida solo se espressa con un atto pubblico o un documento privato autenticato che andrà consegnato alle strutture sanitarie o all’ufficiale dello stato civile del proprio Comune.

 

·      Le Dat non hanno scadenza temporale, ma sarà possibile revocarle in qualsiasi momento.

 

·      La Dat riguarda il rifiuto a trattamenti diagnostici, sanitari e terapie.

 

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