Rivalutazione delle prestazioni Inail

 

Secondo quanto dispone l’art. 11 del decreto leg.vo 38/2000, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni corrisposte dall’Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

Per il 2012 la rivalutazione ha decorrenza 1°gennaio;  ciò, in quanto, lo stesso articolo 11 prevede che, gli incrementi annuali devono essere riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione prese a base per l’ultima rivalutazione effettuata.

L’ultima volta che è stato applicato tale sistema risale al 2007.  Da tale anno si è verificata una variazione dell’11,62% (superiore quindi al 10%) tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2011 rispetto a quella dell’anno 2007 e pertanto non si applica la variazione calcolata dall’Istat  bensì la previsione di cui sopra.

In particolare, a seguito della suddetta variazione dell’11,62% da questa percentuale sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall’anno 2011 all’anno 2007, cosicché la riliquidazione risulta pari al 5,68% .

L’assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fissato in euro 510,83. L’assegno funerario è fissato in euro 2.046,81.

Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione annua convenzionale è di euro 15.514,80  pari al minimale di legge previsto per il settore industria.

E’ stato rivalutato anche l’assegno di incollocabilità. Con decorrenza 1 luglio 2012 l’importo mensile dell’assegno è di euro 245,62 considerato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2010 ed il 2011, registrata dall’ISTAT è risultata pari al 2,70%.

Rivalutazione delle prestazioni Inailultima modifica: 2012-09-12T11:52:25+02:00da vitegabry
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