Congedo per assistenza per i giornalisti iscritti all’Inpgi

 

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Competenza dell’Inps ad erogare l’indennità economica

L’Inps, con il messaggio 12440/11 ha  comunicato le modalità di erogazione dell’indennità per congedo straordinario a favore dei giornalisti iscritti all’Inpgi. Sullo stesso argomento, l’Istituto aveva affermato la propria competenza ad erogare l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro privato versa la contribuzione per IVS.

Per parte sua, l’INPGI ha comunicato l’approvazione di una sua delibera da parte del Ministero del Lavoro che stabilisce la cessazione, dal 30.4.2011, della propria competenza ad autorizzare il conguaglio delle indennità erogate a titolo di congedo per assistenza. Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011 tale autorizzazione va richiesta all’INPS.

Con il messaggio in oggetto, l’Inps ha precisato inoltre, che la domanda va presentata non solo dai lavoratori che hanno necessità di fruire del congedo successivamente al 1° maggio, ma anche da coloro che al 1° maggio erano già in congedo poiché autorizzati dall’Inpgi.

In altre parole, in tutti i casi nei quali il congedo venga fruito in periodi successivi al 1° maggio (o perché già in corso di fruizione o perché richiesto in data successiva al 1° maggio) é necessario presentare domanda di autorizzazione all’Inps.
 
L’accredito della contribuzione figurativa é a carico dell’Inpgi al quale i giornalisti  interessati devono presentare specifica domanda allegando l’autorizzazione al conguaglio dell’indennità di congedo straordinario rilasciata dall’Inps.

La domanda volta alla fruizione del congedo straordinario per assistenza va presentata alla sede Inps competente per territorio (utilizzando la modulistica Inps). Nella stessa vanno indicati i periodi di congedo già fruiti e concessi dall’Inpgi. Poiché ciascun lavoratore ha diritto ad un periodo massimo di due anni di congedo (retribuito e non retribuito)  nell’arco della vita lavorativa, é necessario indicare anche eventuali periodi già fruiti di congedo non retribuito (ex art. 4, L. 53/00 congedo per gravi e documentati motivi familiari).

Per ulteriori e più approfondite informazioni ci si può rivolgere alle sedi dell’Inca dislocate su tutto il territorio nazionale.

Congedo per assistenza per i giornalisti iscritti all’Inpgiultima modifica: 2011-06-11T19:03:43+02:00da vitegabry
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