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Cassazione – Una sentenza dichiara l’illegittimità del licenziamento per  inidoneità alla mansione

Preservare il diritto alla sicurezza e alla dignità umana del lavoratore

Nell’ultima newsletter il patronato INCA pone con sempre  maggiore fermezza il problema della sottodichiarazione delle malattie professionali, indicando anche quelle, che a nostro avviso, ne sono le cause.

Tra queste  vi è certamente  il diniego da parte del lavoratore di presentare la denuncia di malattia professionale all’INAIL per la paura di ritorsioni da parte del datore di lavoro.

In un recente convegno, a cui l’INCA ha partecipato, abbiamo potuto registrare come siano in aumento i casi in cui il lavoratore richiede al medico competente di procrastinare l’emissione di giudizi di idoneità con limitazioni o addirittura per non averne ricadute salariali (indennità, premi, ecc) o occupazionali (licenziamento per sopraggiunta inidoneità alla mansione).

In tale situazione appare molto interessante la recente sentenza numero. 21710  del 13 ottobre 2009, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se lo stesso potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o sconvolgimenti nell’organigramma produttivo.

Il caso ha riguardato un lavoratore assunto come operaio con mansioni di addetto all’igiene urbana e all’approvvigionamento dell’acqua. In un secondo tempo il lavoratore veniva assegnato ai servizi di segnaletica stradale, inconciliabile però con la sua allergia alle vernici e in  seguito a tale incompatibilità, veniva licenziato per inidoneità fisica.

La Corte in tal senso ha deliberato che la libertà di iniziativa economica, prevista dall’art. 41 Cost., non equivale a libero arbitrio, poiché ne vieta lo svolgimento quando l’iniziativa privata rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana.

Notizieultima modifica: 2009-11-09T07:13:29+01:00da vitegabry
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