Pensioni: le tipologie |
Pensione di vecchiaia |
Requisiti di accesso Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Per chi era in servizio alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992). Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:
Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale). Novità dal primo gennaio 2010 (legge 3 agosto 2009, n. 102) L’art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede, a decorrere dal primo gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art.1, comma 6, lettera b) della legge del 2004, n. 243 – requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni. Sempre secondo l’art. 22 ter le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore della legge n. 102, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa previgente e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Tale certificazione non costituisce il diritto alla prestazione ma ha valore di dichiarazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili alla pensione. |
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