Archivi giornalieri: 4 dicembre 2008

Cassa Integrazione straordinaria

La cassa integrazione guadagni straordinaria La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:

  • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
  • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • imprese di vigilanza.

Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.

La rotazione
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l’azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione. Torna su

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l’impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell’ultimo triennio. Torna su

L’IMPORTO

L’importo corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L’importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2008 tale importo è di € 858,58; il limite è elevato a € 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48).
Tali importi sono ridotti di un’aliquota pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Torna su

PER QUANTO TEMPO

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti.

Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell’Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro. Torna su

Cassa Integrazione ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

  • eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato.

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LA DOMANDA

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell’Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Torna su

L’IMPORTO

Corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L’importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2008 è di € 858,58 ed è elevato 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48).
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2008 è di 1.030,30 ed è elevato a € 1.238,32 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48).
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . Torna su

PER QUANTO TEMPO

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell’orario di lavoro.

Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell’attività lavorativa. Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell’Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su