.Sezione Lavoro Sentenza 7068/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Valutazione prove – Assunzione personale ai sensi dell’art. 16 della L. 56 del 1987 presso il Centro per l’impiego

.Sezione Lavoro Sentenza 7068/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Valutazione prove – Assunzione personale ai sensi dell’art. 16 della L. 56 del 1987 presso il Centro per l’impiego

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte sottolinea i seguenti principi: in tema di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della L. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, concernenti l’assunzione, da parte di una P.A., di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sussiste un potere della stessa P.A. di intervenire su tale procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio. In particolare, la Pubblica amministrazione non può annullare o revocare gli atti della prova di esame, dopo che questa sia stata completata, sul presupposto della mera eccessiva complessità della stessa, per come predisposta dalla competente commissione, perché solo tale commissione può stabilirne il livello di difficoltà e, comunque, gli interessati che l’abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno ormai un diritto soggettivo al completamento della procedura e all’assunzione. In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della L. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all’assunzione del lavoratore avviato, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all’esito del completamento del procedimento, ossia dopo la valutazione positiva della prova di idoneità, ma, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l’ intervento della volontà delle parti, con la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; peraltro, ove gli atti della procedura in questione siano stati, dopo il completamento di detta prova di esame, annullati o revocati indebitamente, l’interessato può comunque ottenere dal giudice, oltre al risarcimento dei danni subiti, l’emissione di pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A. ex art. 2932 c.c., qualora tali elementi essenziali, come la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del menzionato lavoratore, siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

.Sezione Lavoro Sentenza 7068/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Valutazione prove – Assunzione personale ai sensi dell’art. 16 della L. 56 del 1987 presso il Centro per l’impiegoultima modifica: 2024-05-02T19:11:52+02:00da vitegabry
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