Archivi giornalieri: 27 giugno 2018

Lavoro e Diritti

Cessione TFR in garanzia: nuovo servizio di notifica INPS

Posted: 26 Jun 2018 02:58 AM PDT

L’INPS ha reso disponibile il servizio di notifica della cessione del TFR in Garanzia. IL servizio online serve a gestire le notifiche di contratti di finanziamento con cessione del TFR a garanzia inviate da banche e società finanziarie. Infatti, per gestire tali notifiche e al fine di evitare il rischio di indebiti pagamenti, l’INPS ha […]

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Come si legge una busta paga, ecco alcune semplici istruzioni

Posted: 26 Jun 2018 02:28 AM PDT

Cosa contiene e come si legge una busta paga è uno delle domande che più spesso si pongono la maggior parte dei lavoratori dipendenti e parasubordinati, ma anche i datori di lavoro e committenti alle prese con stipendi, tasse e contributi. Il cedolino paga, è un documento che serve a determinare lo stipendio di un […]

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Aran

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AranSegnalazioni

 

Newsletter del 27/6/2018
 

 

 
Orientamenti applicativi Aran

 

AranComparto Funzioni Centrali

È possibile consentire la fruibilità dei permessi orari retribuiti di cui all’art. 32 del CCNL Funzioni centrali del 12/2/2018 anche a minuti, per i periodi eccedenti la prima ora?

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Aran

Comparto Funzioni Centrali

Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell’arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall’ art. 33 della legge 104/92 o dall’art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l’art. 32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?

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AranComparto Funzioni Centrali

Come vanno gestiti i permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni centrali nei confronti di un dipendente a tempo parziale orizzontale che svolge tutti i giorni sei ore di lavoro?

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Sezione Giuridica

 

Corte Costituzionale

Sentenza n. 122 del 13/6/2018
Pubblico impiego – dirigenti scolastici – valutazione – esclusione del carattere collegiale dell’organo di valutazione – incostituzionalità dell’art. 1, c. 2, L. n. 14/2016 della provincia autonoma di Bolzano

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, c. 2, L. n. 14/2016 della provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui esclude il carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche ed esprimere la propria valutazione sui dirigenti scolastici. Con il suddetto articolo infatti si sarebbe introdotto un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale e in contrasto con i principi fondamentali posti da questa ultima, i quali prevedono anche una diversa composizione del nucleo di valutazione. Dicono i giudici: “Il procedimento di valutazione dei dirigenti è volto all’acquisizione di elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio e, quindi, per orientare le future scelte dell’amministrazione statale nel settore scolastico. A tale procedimento di valutazione è sottesa una imprescindibile esigenza di uniformità della misurazione, la quale comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi”.

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Corte di Cassazione
Sezione LavoroSentenza n. 13982 del 31/5/2018
Pubblico impiego – contrattazione collettiva nazionale – associazioni sindacali – misurazione della rappresentatività da parte dell’ARAN – art. 43 comma1 del d.lgs. n. 165/2001 – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’ARAN ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello territoriale che aveva dichiarato il diritto dell’A.N.P.O. – Associazione nazionale primari ospedalieri – ad essere dichiarata associazione sindacale rappresentativa ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, sulla base di alcune argomentazioni che sono invece state respinte dagli Ermellini. La Suprema Corte infatti accoglie il ricorso dell’Aran che non aveva ammesso l’ANPO al tavolo negoziale in quanto non rappresentativa a livello nazionale, sulla base di quanto disposto dall’art. 43, c 1, del D.Lgs. n. 165/2001. La Suprema Corte, a conclusione di un importante iter nel quale chiarisce come la disciplina contenuta nell’art, 43, c 1, del succitato decreto sia una disciplina speciale e compiuta, detta poi i seguenti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 43, c. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ove manchi uno dei dati (associativo o elettorale), la misurazione della rappresentatività nel comparto o nell’area delle organizzazioni sindacali deve essere effettuata ricorrendo al solo dato esistente (associativo o elettorale), il quale dovrà attestare da solo che la rappresentatività non sia inferiore al 5% nell’ambito del comparto o dell’area”. La compiutezza e la specialità della disciplina contenuta nell’art. 43, c. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non consente, ove manchi uno dei dati indicati in tale disposizione, l’applicazione in via di analogia dell’art. 19 della L. 20 maggio 1970 n. 300”.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro

Sentenza n. 13482 del 29/5/2018
Lavoro pubblico – avvalimento e comando – natura e differenze 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Chiariscono i giudici della Suprema Corte: “L’utilizzazione da parte del soggetto pubblico degli uffici di altro ente, solitamente indicata con l’espressione «avvalimento dell’ufficio», si verifica allorquando l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale, di solito a fini istruttori o di esecuzione, degli uffici di altro ente, al quale, però, non viene delegata la funzione stessa, che resta in capo, quanto alla titolarità ed alla responsabilità, al soggetto pubblico che utilizza gli uffici altrui (Cass. S.U. 8.2.2013 n. 3043; Cass. 16.12.2013 n. 28006). L’avvalimento, quindi, attiene al rapporto fra enti e non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell’ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest’ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio. Viceversa il comando determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, giacché il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza. Ciò comporta che “fermo restando il cd. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza), si modifica il cd. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.” ( Cass. 8.9.2005 n. 17842).

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro

Sentenza n. 14101 del 1/6/2018
Pubblico impiego – professori di ruolo presso i conservatori – professori universitari di pari anzianità – richiesta di parificazione del trattamento retributivo – non totale equiparazione tra i due istituti AFAM e Università – peculiarità delle due diverse discipline – rigetto del ricorso 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso, presentato da alcuni professori di ruolo presso un conservatorio di musica, volto ad ottenere la parificazione del loro trattamento retributivo con quello dei professori universitari di pari anzianità, sulla base di una presunta equipollenza tra gli istituti. I giudici chiariscono che non esiste una totale equiparazione tra le università e gli istituti AFAM ma che anzi, al contrario, con la riforma degli AFAM attuata dalla legge n. 508/1999 si è ritenuta necessaria, per quegli istituti: “un disciplina specifica, dettata dalla legge e dalle fonti regolamentari alle quali la stessa rinvia, evidentemente giustificata dalle peculiarità proprie di detti istituti.”. Sulla base di quanto stabilito dalla suddetta legge di riforma: “Il CCNQ del 6/3/2001 ha, quindi, istituito il comparto di contrattazione ed a partire dal quadriennio 2002/2005 il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche in sede contrattuale, è stato differenziato rispetto a quello dei dipendenti della scuola e le parti collettive hanno dettato una compiuta disciplina degli istituti economici e normativi, a partire dal CCNL 16.2.2005. In detto contesto appare del tutto destituita di fondamento la pretesa dei ricorrenti di vedersi attribuire il medesimo trattamento economico riconosciuto ai docenti universitari, giacché nell’impiego pubblico contrattualizzato sono riservate alla contrattazione collettiva la disciplina dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (art. 40 d.lgs. n. 165/2001) e la quantificazione della retribuzione (art. 2, comma 3, e 45 d.lgs. n. 165/2001), tanto che non è consentito al datore di lavoro pubblico attribuire trattamenti diversi da quelli contrattualmente stabiliti, neppure se di miglior favore.”

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro

Sentenza n. 14402 del 5/6/2018
Pubblico impiego – art. 28 L. 300/1070 (Statuto dei lavoratori) repressione della condotta antisindacale – riservato ad organizzazioni sindacali avente carattere nazionale – art. 43 comma 1 D.lgs. n. 165/2001 – convocazione da parte di ARAN e riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici accolgono il ricorso presentato da una organizzazione sindacale che aveva agito ex art. 28 contro l’amministrazione datore di lavoro per lo spostamento in mobilità in sovrannumero di alcuni lavoratori – tra cui il segretario generale del sindacato – violando gli obblighi di informativa e consultazione sindacale. Il sindacato aveva visto respinta Ia sua domanda perché i giudici di prime cure e della Corte d’Appello non avevano riconosciuto alla organizzazione una dimensione nazionale; i giudici infatti sottolineavano che l’azione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è riservata alle organizzazioni sindacali che abbiano una effettiva diffusione nazionale e quindi una dimensione organizzativa nazionale, mentre il sindacato attore aveva partecipato solamente ad un contratto collettivo nazionale di lavoro e ad un contratto collettivo nazionale quadro. Gli Ermellini osservano in primis che: “in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat. Lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell’associazione, quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante (Cass. n. 5209 del 2010). L’applicazione di tale principio al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione di comparto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato, implica l’avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale. Ricevere la convocazione da parte dell’ARAN implica il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale di cui all’art. 43, primo comma, d.lgs. n. 165 del 2001.”In conclusione i giudici cassano la sentenza con rinvio stabilendo il seguente principio di diritto cui la Corte del rinvio dovrà attenersi: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere nazionale dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat.Lav. non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l’ARAN abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex art. 43 primo comma d.lgs. n. 165 del 2001”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Marche deliberazione n. 28/2018
Enti Locali – Riconoscimento incentivi funzioni tecniche  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in merito alle modalità di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, disciplinate dall’art.113 del d. lgs. n. 50/2016, ribadiscono che tali emolumenti “possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavoro, sevizi o forniture che secondo la legge o il regolamento dell’ente siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo”; mentre, sono sottratte all’incentivazione le procedure eccezionali e non competitive (sez. reg. toscana del.n. 186/2017; da ultimo Sez. Autonomie del. n. 6/2018).Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato deliberazione n. 5/2018
Conferimento incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6 d.lgs 165/2001- Requisiti 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
In ordine alla legittimità del provvedimento con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di seconda fascia, ad un soggetto esterno all’amministrazione. Tale scelta è stata effettuata dall’amministrazione a seguito dell’asserita constatazione della non rinvenibilità all’interno dell’Amministrazione stessa, di risorse adeguate allo svolgimento dell’incarico “de quo”. Il Collegio, evidenzia che “il sistema di provvista dirigenziale, disciplinato dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento “fisiologica”, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici (cfr. delibere nn.18/2010 e 5/2011 di questa Sezione).”Da ciò discende, evidenziano i giudici, “che la scelta di professionalità – anche dei funzionari interni – deve essere effettuata seguendo modalità idonee ad assicurare l’individuazione dei più titolati che possano garantire la migliore gestione della cosa pubblica, attraverso un percorso valutativo di cui deve essere data contezza motivazionale compiuta.”

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Corte dei Conti
Sezione centrale regionale controllo Piemonte deliberazione n.44/2018
Enti Locali – Nomina revisore conti  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio in merito alla possibilità, prospettata da una amministrazione locale, di nominare un proprio revisore contabile quale componente del nucleo di valutazione, evidenzia che l’articolo 236, comma 3, del testo unico n. 267/2000, dispone che “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Pertanto, a parere dei giudici, va esclusa la possibilità di nominare un revisore dei conti di un ente locale quale componente del nucleo di valutazione del medesimo comune.Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione centrale regionale controllo Lombardia deliberazione n.189/2018
Enti Locali – Spesa di personale a tempo determinato

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono relativamente all’interpretazione da dare alla disciplina che stabilisce i limiti di spesa posti per le assunzioni a tempo determinato, ex art. 9 comma 28, del d.l. n. 78/2010, fissando come parametro di riferimento il valore della spesa sostenuta nel 2009 o, nel caso in cui la spesa fosse pari a zero, la sua media nel triennio 2007-2009. Qualora l’ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, secondo il Collegio, il parametro di riferimento è dato dalla “spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l’ente (delibera 1/2017/QMIG Sezione delle Autonomie), tale principio non è estendibile, ad una del tutto ipotetica fattispecie di spesa esigua nello stesso triennio”.

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Gazzetta Ufficiale

DPCM 24/4/2018 – Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/4/2018: “Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni.”

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Sezione Economica

 

Commissione Europea
Raccomandazione della Commissione Europea sul programma nazionale di riforma 2018 dell’Italia e parere sul programma di stabilità 2018
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Commissione europea ha adottato, sulla base dei Programmi di Stabilità o di Convergenza e dei Pro-grammi Nazionali di Riforma, nell’ambito del “pacchetto di primavera” del Semestre europeo, le raccomandazioni di politica economica specifiche per 27 Stati membri per i prossimi 12-18 mesi che verranno adottate nel mese di luglio dal Consiglio. Nel testo approvato dalla Commissione UE vengono indirizzate all’Italia quattro raccomandazioni riguardanti, in linea con quelle de-gli anni precedenti: gli aggiustamenti di bilancio, la fiscalità e l’economia sommersa, il funzionamento della giustizia civile, la corruzione, i servizi pubblici locali e la concorrenza, i crediti deteriorati, il settore bancario e l’accesso delle imprese alle fonti di finanziamento, il mercato del lavoro, la spesa sociale, gli investimenti e l’istruzione.Vai al documento
Ufficio Parlamentare di Bilancio
Focus tematico n. 7 “Una panoramica delle strategie di bilancio nei Programmi di stabilità e convergenza 2018 dei paesi della UE”
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Sostenuto dalle favorevoli condizioni cicliche, dal basso livello dei tassi d’interesse e dalle politiche nazionali, il consolidamento delle finanze pubbliche nei Paesi UE e in quelli dell’area Euro ha fatto registrare anche nel 2017 progressi significativi. Una tendenza che, secondo l’analisi contenuta nel Focus tematico n. 7/2018, è destinata a proseguire anche nel biennio 2018-2019, nel quale sono attesi miglioramenti, ancorché differenziati, per tutti gli indicatori rilevanti ai fini delle valutazioni relative ai bilanci pubblici: saldo nominale, primario, strutturale e debito pubblico. È questo in estrema sintesi il quadro che si ricava dai Programmi di stabilità e convergenza (PS&C) che i paesi hanno presentato lo scorso aprile e sulla base dei quali il Consiglio dei Ministri finanziari della UE (ECOFIN) ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese proposte dalla Commissione europea, raccomandazioni che saranno esaminate dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Consiglio europeo. L’obiettivo del Focus è quello di proporre una panoramica delle politiche di bilancio dei paesi della UE, come descritte nelle Raccomandazioni e Valutazioni della Commissione, procedendo da un lato ad un confronto, per i paesi della UE, di diversi indicatori di bilancio, soprattutto quelli rilevanti per le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC) per gli anni 2017, 2018 e 2019; dall’altro analizzando brevemente l’orientamento (espansivo o restrittivo) della politica di bilancio (fiscal stance) dei paesi della UE. Vengono infine descritte le strategie di bilancio delle principali economie dell’area dell’euro (esclusa l’Italia), ovvero Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio.Vai al documento

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Discussione del Documento di economia e finanza 2018 – Intervento del Ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria alla Camera dei Deputati
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Ministro Tria è intervenuto alla Camera dei deputati nella discussione del Documento di economia e finanza, documento che espone il solo quadro a legislazione vigente, ed è stato trasmesso al Parlamento dal Governo precedente. Il Ministro ha ripetuto che al Consiglio europeo e alla Commissione europea sono state inviate le versioni a legislazione vigente del Programma di stabilità, sezione prima del DEF, e del Programma nazionale delle riforme, sezione terza; sarà ora l’attuale Esecutivo a predisporre il quadro programmatico e a trasmetterlo al Parlamento a settembre, e poi, ad ottobre, alle istituzioni europee. Il quadro macroeconomico tendenziale contenuto appunto nel DEF presentato prevede una crescita del PIL pari all’1,5 per cento nell’anno in corso, 1,4 nel 2019, 1,3 nel 2020 e 1,2 nel 2021. Il quadro macroeconomico è stato a suo tempo validato dall’Ufficio parlamentare di bilancio in base a informazioni che sembrano ormai obsolete; uno scenario di crescita moderata, che la politica economica dei prossimi anni avrà il compito di irrobustire. Il quadro macroeconomico programmatico che il Governo presenterà a settembre terrà conto delle scelte di politica economica, così come delle più recenti evoluzioni della congiuntura internazionale e nazionale.Vai al documento
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2), recepita con il D.Lgs. 15/12/2017, n. 218 – Circolare n. 22/2018
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La circolare del 15 giugno 2018, n. 22, indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato a una banca o a Poste italiane S.p.A., si pone l’obiettivo di individuare, nell’ambito dell’applicazione della PSD2 (servizio di pagamento del mercato interno), i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, le soluzioni di carattere contabile per consentire la corretta applicazione dei principi della direttiva.Vai al documento

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Assegno nucleo familiare – Rivalutazione livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2018 – Circolare n. 23/2018
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 26 giugno 2018, n. 23, che definisce i nuovi limiti di reddito familiare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2017, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019. Sono allegate alla circolare le tabelle di riferimento e il modello di domanda.Vai al documento
A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell’Aran

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Lavoro e Diritti

Lavoro e Diritti: Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 (video)

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 (video)

Posted: 27 Jun 2018 04:04 AM PDT

Novità in materia di pagamento delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi anticipi in vigore dal 1° luglio 2018. La legge di bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile pagare in contanti le retribuzioni dei lavoratori (lavoratori subordinati, lavoratori soci di cooperativa e collaboratori coordinati e continuativi) […]

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Nuovo interpello in materia di Sicurezza per il lavoro ferroviario

Posted: 27 Jun 2018 03:48 AM PDT

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza presso il Ministero del Lavoro ha rilasciato un nuovo interpello relativamente al lavoro ferroviario. In particolare l’interpello risponde a due differenti quesiti posti dall’associazione FerCargo la quale ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alle diciture “ad un solo […]

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Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non datori di lavoro

Posted: 27 Jun 2018 03:11 AM PDT

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato un nuovo interpello sulla corretta applicazione del TU 81/08 ai tirocini formativi. In particolare la risposta viene fornita ad un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento. L’istante chiede di conoscere la corretta interpretazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro; […]

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Credito di imposta formazione 4.0: decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Posted: 27 Jun 2018 02:35 AM PDT

Il 22 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Credito di imposta formazione 4.0; il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 46 a 56 della L. n. 205/2017). Questo permette alle imprese di accedere a […]

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