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Archivi giornalieri: 2 agosto 2016
770/2016, scadenza ufficiale fissata al 15 settembre 2016 0
770/2016, scadenza ufficiale fissata al 15 settembre 2016 0
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 176/2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 26 luglio 2016 con la proroga al 15 settembre 2016 dei termini di presentazione del modello 770/2016 relativo ai redditi 2015.
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, visto che il 770 ha una funzione soltanto riepilogativa e non sono connessi obblighi di versamento delle imposte su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze il PCM decreta che il 770/2016 potrà essere inviato telematicamente entro il 15/09/2016.
E’ stata dunque accolta la richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, presentata a giugno insieme alla richiesta di riordino del calendario fiscale.
Il 770/16 potrà quindi essere inviato entro il prossimo 15 settembre anziché del 31 luglio. La scadenza orginale del 31 luglio tra l’altro era già slittata automaticamente al 22 agosto, in quanto il 31 luglio era domenica, quindi il termine è passato al primo agosto, ma vista la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali scadenti nel mese di agosto (dal 1° al 20 agosto), il nuovo termine era passaqto al 22 agosto, in quanto il 20 agosto cadrà di sabato.
Il DPCM 26 luglio 2016 pubblicato in GU 176/2016 fissa invece la data di scadenza al 15 settembre, data in cui scadranno inoltre i termini per effettuare i ravvedimenti operosi legati al modello 770, anche se il DPCM non contiene uno specifico riferimento a questo termine il CNO ritiene che anche quest’ultimo sia automaticamente prorogato in quanto i termini per ravvedersi sono legati alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art.13 DLgs n.472/97).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2016 (68,9 KiB, 9 download)
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Lavoro e Diritti
770/2016, scadenza ufficiale fissata al 15 settembre 2016
Posted: 02 Aug 2016 03:10 AM PDT Pubblicato in GU 176/2016 il DPCM 26 luglio 2016 con la proroga al 15 settembre 2016 dei termini di presentazione del 770/2016 relativo ai redditi 2015. Sulla Gazzetta Ufficiale numero 176/2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 26 luglio 2016 con la proroga al 15 settembre 2016 dei termini […] Link all’articolo originale: 770/2016, scadenza ufficiale fissata al 15 settembre 2016
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Lavoro e Diritti
Lavoro e Diritti
Min. Lavoro: fallimento e procedura concorsuale, chiarimenti per la CIGS
Posted: 01 Aug 2016 04:40 AM PDT
In risposta a numerosi quesiti su CIGS e imprese soggette a fallimento e procedura concorsuale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato recentemente un’apposita circolare. Vediamola. Il 26 Luglio 2016 è stata emanata la circolare 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad integrazione della precedente circolare 1 del 22 […]
Link all’articolo originale: Min. Lavoro: fallimento e procedura concorsuale, chiarimenti per la CIGSMin. Lavoro: fallimento e procedura concorsuale, chiarimenti per la CIGS 0
In risposta a numerosi quesiti su CIGS e imprese soggette a fallimento e procedura concorsuale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato recentemente un’apposita circolare. Vediamola.
Il 26 Luglio 2016 è stata emanata la circolare 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad integrazione della precedente circolare 1 del 22 Gennaio 2016.
Si tratta di chiarimenti sulla fruizione della CIGS per le imprese soggette a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale che richiedono il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Esaminiamoli in dettaglio.
Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS
Le condizioni necessarie per la CIGS
La circolare 24, richiamando le indicazioni già fornite con la circolare 1 del 2016, indica la possibilità di fruire della CIGS (vedi causale di crisi aziendale ex art. 21, lett. b), del D.lgs 148/2015) per i dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, allo scopo di mantenere l’integrità del complesso aziendale in termini dimensionali e di capacità di reddito.
Devono però sussistere le seguenti condizioni:
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
- nel programma di liquidazione di cui all’art. 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con la fruizione della CIGS per crisi aziendale;
- il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
Ferme restando queste condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento che presenti un programma di crisi aziendale, sostenuto da un piano di risanamento mirato alla concreta e rapida cessione dell’azienda – o di parte di essa – con il trasferimento dei lavoratori, può quindi essere ammessa al trattamento di CIGS.
Il concordato con continuità aziendale
Ai sensi dell’art. 186-bis della legge fallimentare il concordato con continuità aziendale prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, oppure la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione.
Nel caso in cui l’impresa presenti un programma di crisi aziendale, con piano di risanamento volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda – o di parte di essa – con il trasferimento dei lavoratori, ed il concordato sia omologato può essere ammessa al trattamento di CIGS.
In queste ipotesi infatti il programma di liquidazione o il piano di concordato mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione, in tutto o in parte, dell’attività svolta anche se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente della CIGS.
Il programma di liquidazione o il piano di concordato vanno comunque articolati in modo da garantire, nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata per 12 mesi, la cessione del complesso aziendale o di una sua parte.
Circolare Min. Lavoro n. 24 del 26 Luglio 2016 (273,1 KiB, 13 download)
Circolare Min. Lavoro n. 1 del 22 Gennaio 2016 (148,3 KiB, 11 download)
Leggi anche: Criteri per la proroga della CIGS
Lavoro e fisco
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Sant’ Eusebio di Vercelli
Nacque a Cagliari da famiglia benestante e cristiana. Il padre, di cui non si sa il nome, morì martire. La madre, di nome Restituta, fu una santa donna, e l’unica sorella, Eusebia, coronò la vita col martirio.
La sua educazione, più che a Cagliari, la ricevette in Roma, dove si recò all’età di quindici anni in compagnia della sorella. Qui venne istruito nella religione cristiana, specialmente nelle Sacre Scritture. Spessissimo si portava presso le tombe dei martiri per venerarne le reliquie e pregare. Questo influì non poco sul suo animo, che, infiammato dallo spirito del Signore, decise di dedicarsi totalmente all’apostolato tra i pagani. Si preparò quindi convenientemente con lo studio, e, nell’anno 335, venne ordinato sacerdote.
Ma la pietà e la erudizione del Santo non poteva sfuggire al Papa Giulio, che lo ordinò vescovo e lo mandò a reggere la diocesi di Vercelli.
Intanto in Oriente l’eresia di Ano si estendeva, e non tardò a penetrare anche in Italia e persino a Roma, nel centro del Cristianesimo. Quivi gli ariani, protetti dall’imperatore Costanzo, si impossessarono delle chiese. In tale frangente Eusebio, richiamato dal Papa, si portò sollecitamente a Roma, dove, trovando la chiesa di Santa Maria Maggiore già invasa dagli ariani, si presentò alle porte per prenderne possesso, ma essi gliele chiusero in faccia. Il santo Vescovo però non si sgomentò. Radunati i fedeli, li invitò a pregare ed a confidare nel Signore. Pochi giorni dopo andò processionalmente verso la chiesa con grande seguito di popolo, e, percossa leggermente la porta con il pastorale, subito si spezzarono i catenacci ed i battenti si aprirono. Atterriti da questo fatto gli ariani fuggirono, lasciando libero ingresso al santo Vescovo.
Scacciati dal centro dell’Italia, i nemici della fede non si rassegnarono, ma presero a spargere le loro false dottrine nell’Italia settentrionale; per questo il Papa Liberio dovette radunare a Milano un concilio è invitò Eusebio a parteciparvi. Saputo il Santo che si trattava di deporre e condannare Ario, acceso da divino zelo, non esitò: la sola sua presenza bastò a gettare la confusione tra gli eretici, e così la Chiesa d’Italia venne salvata.
Ma gli ariani giurarono vendetta contro il vescovo Eusebio e protetti dall’imperatore lo fecero relegare a Scitopoli nella Tebaide, coll’intento di farlo morire di fame. Ebbe invece abbondanti soccorsi dall’Italia, specialmente dai suoi fedeli di Vercelli, per cui scampò dalla morte. Infuriati maggiormente per questa protezione, i nemici, caricandolo di ingiurie, lo trascinarono in una oscura prigione. Eusebio non volle ricevere nessun cibo dalle mani di questi sacrileghi, e scrisse una protesta in questi termini: Io Eusebio, servo di Dio, lascio il mio corpo nelle mani dei miei persecutori, ma riserbo l’anima mia al mio Dio, Padre e Figliuolo e Spirito Santo.
La sua morte avvenne in esilio nell’anno 371, ed il suo corpo è ancora venerato nella cattedrale di Vercelli.
PRATICA. Siamo pronti a difendere la nostra fede anche in pubblico.
PREGHIERA. Aiutaci, o Signore, per i suoi meriti, onde possiamo a lui unirci nella lotta contro il male su questa terra e nella gloria in cielo.