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Pensione di anzianità e di vecchiaia: cessazione dell’attività lavorativa e successiva rioccupazione.
Questa disposizione si applica anche nel caso di pensione di vecchiaia, ma solo quando la rioccupazione avvenga presso lo stesso datore di lavoro per il quale si è lavorato sino al momento del pensionamento.
Il titolare di una pensione di vecchiaia, cessato il rapporto di lavoro, può invece rioccuparsi con un diverso datore di lavoro anche a partire dallo stesso giorno di decorrenza della pensione.