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Lavoro occasionale accessorio: denuncia tramite Contact Center

La comunicazione preventiva all’INAIL dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale accessorio (o le eventuali variazioni) può essere effettuata anche tramite Contact Center.
Dal 23 settembre 2009, infatti, il Contact Center unificato INPS/INAIL (che risponde al numero gratuito 803164) è stato dotato di un’applicazione telematica utile ad inoltrare i dati comunicati dagli utenti telefonicamente.

  • Le istruzioni INAIL del 22 settembre 2009
  • Direzione Centrale Rischi
    Ufficio Tariffe

    Protocollo: INAIL.60010.07/09/2009.0008270

    ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

    Oggetto: DNA lavoro occasionale accessorio. Rilascio Procedura Telematica.     

    Com’è noto, per effetto dei recenti interventi normativi, la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni si è estesa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

    Infatti, le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come  attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente  accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto a “soggetti deboli”. 

    I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo)1.

    Al riguardo, considerando il citato ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale ed al fine di semplificare gli adempimenti per l’utente è stata predisposta un’apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative.

    Tale canale di comunicazione si va ad aggiungere a quelli già esistenti del fax gratuito numero 800.657.657 e del contact center INPS/INAIL al numero 803164.

    La procedura on line disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione Punto Cliente, consente di effettuare la prima comunicazione DNA e le eventuali successive variazioni.

    Sono, altresì, preimpostate le possibili tipologie di attività alle quali è applicabile il lavoro accessorio.

    In merito alle modalità di accesso all’applicazione si precisa che il committente,  non presente nella Banca dati INAIL in quanto non assicurato – deve effettuare la registrazione sul sito dell’Istituto come di seguito specificato:

    1. collegarsi al sito www.inail.it;
    2. selezionare Registrazione;
    3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
    4. compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su “SALVA”.

    L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione di una password. 

    Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it in “Punto Cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte2 non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.

    A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente” ed un pin (4 cifre).

    Una volta effettuate le operazioni di  registrazione con il conseguente possesso di un Codice Cliente, si potra’ selezionare l’applicazione “dna lavoro accessorio” e procedere alla comunicazione di che trattasi.

    La procedura telematica sarà rilasciata in produzione su Punto cliente in data  odierna.

     

    IL DIRETTORE CENTRALE
    f.to ing. Ester Rotoli

     

    Note: 

    1- Vedi precedenti in materia di “Lavoro occasionale e ambiti di applicazione”. Note Direzione Centrale Rischi del 04 agosto 2008, 04 novembre 2008, 05 dicembre 2008, 16 marzo 2009, 27 marzo 2009, 19 maggio 2009, 01 giugno 2009, 27 luglio 2009. 

    2- Per “ditta” si intende anche il committente privato, vedi ad es. utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito di lavori domestici  (nota Direzione Centrale Rischi del 27/03/2009).

aultima modifica: 2009-09-28T07:31:00+02:00da vitegabry
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