Cumulo Pensione – reddito

 
 
    immagine di layout Cumulo pensione-reddito: nuova disciplina dal 2009
Pensioni di anzianità: sistema delle quote dal 1° luglio 2009
– Data pubblicazione: 25/02/2009
    La legge 6 agosto 2008, n.133 ha introdotto grandi novità in materia di cumulo. Abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996).

Sistema retributivo
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.

Sistema contributivo
Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e con l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo (dal 1° gennaio, 58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa o a carico della gestione separata.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo pari o superiore a 60 anni se donna.

Esclusioni
La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:

• per i titolari di pensione ai superstiti
• per i titolari di assegno di invalidità
• per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
• per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente;
• per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Pensioni di anzianità e vecchiaia
A partire dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto sistema delle quote in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione.

Si allegano le tabelle relative alle pensioni di anzianità per .Lavoratori_dipendenti.pdf

Cumulo Pensione – redditoultima modifica: 2009-02-27T10:10:00+01:00da vitegabry
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3 pensieri su “Cumulo Pensione – reddito

  1. sono un sott.le della g.dif in pensione per riforma dal 2004 non sono ancora riuscito ad avere conferme se la mia pensione rientra nell’abolizione del divieto di cumulo in vigore dal 01-01-2009. se la stessa rientra vorrei conoscere con quale norma o legge trova applicazione, grazie.

  2. Beppe mi deve scusare ma non ho capito la domanda. A meno che quel “per riforma” si intende inabilità. Se cosi fosse la sua pensione non rientra nel cumolo pensioni – reddito. Per informazioni più dettagliate le consiglio un patronato o il suo Ente Pensionistico. Cordiali saluti

  3. Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’Art. 19 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, non ci saranno più trattenute per i pensionati che lavorano.
    La misura ha un duplice scopo:
    * incentivare la permanenza in attività dei pensionati;
    * contrastare il lavoro nero e irregolare, diffuso soprattutto nel settore dei servizi.
    Chi sono i beneficiari:
    * i pensionati di anzianità , attualmente esclusi dalla piena cumulabilità;
    * chi ha un trattamento anticipato o di vecchiaia liquidato nel sistema contributivo.
    Dalla stessa data saranno liberate dalla trattenuta per divieto di cumulo anche le pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia.
    Il divieto di cumulo resterà invece per chi ha optato per il sistema contributivo acquisendo il diritto a pensione all’età di 57 anni anche con meno di 35 anni di contributi.

    Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
    “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n.152/L
    ….
    Art. 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
    2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
    3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

    ART. 4.del dpr. 758 del 1965
    IL CUMULO DEI TRATTAMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL’ART. 1, NON È AMMESSO NEI CASI IN CUI IL NUOVO SERVIZIO COSTITUISCE DERIVAZIONE, CONTINUAZIONE O RINNOVO DEL PRECEDENTE RAPPORTO CHE HA DATO LUOGO ALLA PENSIONE.
    IL DIVIETO DI CUMULO DI CUI AL PRIMO COMMA SI APPLICA NEI CASI DI:
    a) RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE CIVILE;
    b) RICHIAMO DI UFFICIALE, SOTTUFFICIALE O MILITARE DI TRUPPA TITOLARE DI PENSIONE PER IL PRECEDENTE SERVIZIO MILITARE;
    c) IMMISSIONE NELL’IMPIEGO CIVILE DI SOTTUFFICIALE O GRADUATO, IN APPLICAZIONE DELLE PARTICOLARI DISPOSIZIONI CONCERNENTI RISERVA DI POSTI IN FAVORE DI DETTE CATEGORIE DI MILITARI;
    d) NOMINA CONSEGUITA MEDIANTE CONCORSO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI CHE HANNO GIÀ PRESTATO SERVIZIO OVVERO A TALI SOGGETTI INSIEME CON APPARTENENTI A PARTICOLARI CATEGORIE DI PROFESSIONISTI;
    e) CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN SCUOLE O ISTITUTI DELLO STESSO GRADO DI QUELLI PRESSO CUI È STATO PRESTATO IL SERVIZIO PRECEDENTE DA INCARICATO;
    f) NOMINA SENZA CONCORSO NELLO STATO O NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, CONSEGUITA IN DERIVAZIONE O IN CONTINUAZIONE O, COMUNQUE, IN COSTANZA DI UN PRECEDENTE RAPPORTO DI IMPIEGO, RISPETTIVAMENTE, CON LO STATO O CON GLI ENTI STESSI.
    NEI CASI IN CUI IL PRECEDENTE RAPPORTO ABBIA DATO TITOLO ALLA LIQUIDAZIONE DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONE, IL TRATTAMENTO STESSO È SOSPESO.
    AL TERMINE DEL NUOVO SERVIZIO È LIQUIDATO IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SECONDO IL DISPOSTO DEL TERZO COMMA DELL’ART. 2.
    art. 1 commi 6e7 della L. 243/2008
    6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
    7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

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