CSAN154

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TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – In caso di progressione tra le aree di un dipendente precedentemente inquadrato nell’area del personale di supporto (ex B5), nel passaggio nel corso del 2023 all’area degli operatori l’inquadramento economico avviene senza il mantenimento del differenziale economico maturato nell’area del personale di supporto oppure deve essere mantenuto il DEP acquisito nella precedente area a titolo di assegno ad personam riassorbibile?

Come chiaramente espresso nel comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2.11.2022, “il dipendente conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalità. Qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale è collocato nel differenziale economico di professionalità (ivi incluso anche il c.d. DEP storico di cui all’art. 99, comma 3 lett. b)), di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno personale riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo”.

Primariamente dunque, sulla base della disposizione contrattuale appena richiamata, è necessario definire l’eventuale assegno ad personam individuando le voci retributive nelle due aree che devono essere oggetto di confronto che, per il caso specifico, risultano essere:

  

Determinata la collocazione nei DEP nella nuova area di inquadramento (DEP n. 2), e definito l’ammontare dell’assegno ad personam (riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo) e ferme restando le indennità proprie della singola area, l’inquadramento risultante sarà il seguente:

 

CSAN154ultima modifica: 2024-06-28T11:03:54+02:00da vitegabry
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