Archivi giornalieri: 28 giugno 2024

CSAN154

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TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – In caso di progressione tra le aree di un dipendente precedentemente inquadrato nell’area del personale di supporto (ex B5), nel passaggio nel corso del 2023 all’area degli operatori l’inquadramento economico avviene senza il mantenimento del differenziale economico maturato nell’area del personale di supporto oppure deve essere mantenuto il DEP acquisito nella precedente area a titolo di assegno ad personam riassorbibile?

Come chiaramente espresso nel comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2.11.2022, “il dipendente conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalità. Qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale è collocato nel differenziale economico di professionalità (ivi incluso anche il c.d. DEP storico di cui all’art. 99, comma 3 lett. b)), di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno personale riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo”.

Primariamente dunque, sulla base della disposizione contrattuale appena richiamata, è necessario definire l’eventuale assegno ad personam individuando le voci retributive nelle due aree che devono essere oggetto di confronto che, per il caso specifico, risultano essere:

  

Determinata la collocazione nei DEP nella nuova area di inquadramento (DEP n. 2), e definito l’ammontare dell’assegno ad personam (riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo) e ferme restando le indennità proprie della singola area, l’inquadramento risultante sarà il seguente:

 

Sottoscritta l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 1, lett.a, n. 4, del ccnl dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003

Sottoscritta l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 1, lett.a, n. 4, del ccnl dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003

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In data 12 giugno 2024 alle ore 11.45 è stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003.

Si tratta, in particolare di una interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs.n.165/2001 richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro nei seguenti termini: “…la questione controversa attiene all’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005, occorrendo chiarire se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale {da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico;….”;

Le parti, in merito alla suddetta questione hanno concordato, attenendosi alle scelte effettuate, a suo tempo, in sede negoziale, che “L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo.”