Archivi giornalieri: 1 giugno 2024

Assegno di Inclusione (ADI)

Assegno di Inclusione (ADI)

Il servizio consente di richiedere un sostegno economico per gli utenti in condizioni di fragilità e l’inserimento in percorsi di formazione e di politica attiva del lavoro.

 
Rivolto a:
Categorie
Cittadini- Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
Età

Pubblicazione: 18 dicembre 2023 Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2024

Cos’è

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 

A chi è rivolto

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). 

Come funziona

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Leggi di più Come funziona

Domanda

REQUISITI

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti l’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

    Questi massimali sono incrementati di:

    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    • navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

* Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/ 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006

ISEE: omissioni e/o difformità

In caso di ISEE con omissioni e difformità, l’INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda.

Obblighi di comunicazione

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).

In particolare, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, d’impresa o autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’ADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa, entro trenta giorni dall’avvio tramite modello ADI-Com esteso.

Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.*

*Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore ai 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’ADI, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com esteso.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

COME FARE DOMANDA

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

  • in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
  • presso patronati;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

  • registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;
  • a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo.

All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire:

  • sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del PAD individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione;
  • i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;
  • Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:
  • i beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

  • Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.
  • Sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I beneficiari dell’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione  per i componenti del nucleo  di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell’ambito dell’ADI, e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l’adesione volontaria.

     

    Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato questo può prevedere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

San Giustino

 

San Giustino


Nome: San Giustino
Titolo: Martire
Nascita: II secolo, Sichem
Morte: II secolo, Roma
Ricorrenza: 1 giugno
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Protettore:
filosofi
San Giustino Martire, nato a Flavia Neapolis in Samaria (oggi Nablus), è riconosciuto come il più eminente degli Apologisti greci. Questa antica città, luogo di importanti eventi biblici, tra cui l’apparizione di Dio ad Abramo e l’incontro tra Gesù e la Samaritana, fu fondata come colonia romana in onore di Vespasiano. Giustino stesso ci informa che suo padre, Prisco, portava un nome latino, mentre il nonno, Baccheio, aveva un nome ebraico, suggerendo una famiglia di coloni stabilitisi in Palestina dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C.

Educato secondo la tradizione greca, Giustino non conosceva l’ebraico e percorse un lungo cammino filosofico, passando attraverso varie scuole come lo Stoicismo, l’Aristotelismo, il Pitagorismo e il Platonismo. Nel prologo del suo «Dialogo con Trifone», narra di come l’eroismo dei martiri e gli ammonimenti di un anziano cristiano (forse San Policarpo di Smirne) lo portarono alla conversione al cristianesimo. Questo avvenimento cruciale della sua vita ebbe luogo a Efeso.

Dopo la conversione, Giustino si dedicò all’insegnamento e alla difesa della fede cristiana, indossando il pallium, simbolo dei filosofi. La sua duplice formazione, palestinese per origine e greca per educazione, gli permise di confrontarsi con la cultura biblica giudaica nel «Dialogo con Trifone» e con la filosofia greca nelle sue Apologie. Attraverso queste opere, Giustino dimostrò che Gesù era il Messia atteso e l’incarnazione storica del Logos.

Le due Apologie di Giustino sono tra le sue opere più importanti. La Prima Apologia, scritta intorno al 150 d.C., è indirizzata all’imperatore Antonino Pio e a Marco Aurelio, il “filosofo”, e cerca di difendere il cristianesimo davanti all’autorità imperiale. La Seconda Apologia, scritta pochi anni dopo, è indirizzata al Senato romano. Queste opere offrono un prezioso spaccato della vita ecclesiale dei primi secoli e delle accuse mosse contro i cristiani dai pagani.

Giustino si trasferì a Roma intorno al 148 d.C., dove fondò una scuola filosofica. Visse presso le «Terme di Mirtino» fino al suo martirio. Secondo Taziano, discepolo di Giustino, il martirio fu causato da una denuncia del filosofo cinico Crescente“Ho studiato tutte le scienze, ma solo nella dottrina dei cristiani religiosamente seguiti ho trovato la verità” rispose al prefetto che lo interrogava. E poiché non si scostò di un passo dalla professione di fede pronunciata, venne condannato a morte.L’esecuzione fu eseguita nel 165 d.C., sotto il prefetto Giunio Rustico, durante il regno di Marco Aurelio. Giustino e i suoi compagni furono decapitati.

La tomba di Giustino è probabilmente situata nelle catacombe di Santa Priscilla, in un loculo che reca l’iscrizione in greco MZOY∑TINO∑, dove la M iniziale del nome potrebbe significare «Martire». La sua vita e le sue opere continuano a essere una fonte di ispirazione, con il Concilio Vaticano II che ha richiamato il suo insegnamento nei documenti fondamentali “Lumen gentium” e “Gaudium et spes”

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di san Giustino, martire, che, filosofo, seguì rettamente la vera Sapienza conosciuta nella verità di Cristo: la professò con la sua condotta di vita e quanto professato fece oggetto di insegnamento, lo difese nei suoi scritti e testimoniò con la morte avvenuta a Roma sotto l’imperatore Marco Aurelio Antonino. Infatti, dopo aver presentato all’imperatore la sua Apologia in difesa della religione cristiana, fu consegnato al prefetto Rustico e, dichiaratosi cristiano, fu condannato a morte.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: istruzioni

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: istruzioni

La domanda di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione può essere presentata fino al 31 dicembre 2025.

Pubblicazione: 30 maggio 2024

La legge di bilancio 2024 ha reintrodotto nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69 fornisce indicazioni relative:

  • ai soggetti beneficiari;
  • alla durata del periodo riscattato e ai requisiti richiesti;
  • all’efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici;
  • alla determinazione dell’onere di riscatto;
  • alla presentazione della domanda di riscatto;
  • alla modalità di versamento dell’onere.

In particolare, possono accedere al riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996) e che non siano titolari di pensione.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2025 attraverso il servizio online dedicato, oppure tramite Contact center o patronati.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la circolare.