INAIL

Inail – Speciale assegno continuativo mensile. Diritto alla prestazione ai superstiti residenti all’estero

Ai superstiti  di titolari di rendita residenti in uno Stato estero e deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale spetta l’assegno speciale continuativo mensile (Legge 248/1976 e s.m.).

La nota dell’Istituto scaturisce da una segnalazione di una sede territoriale dell’Inca riguardante il caso di un lavoratore rumeno che nel 2001, dopo aver subito un grave infortunio sul lavoro, è deceduto per cause indipendenti dall’evento lavorativo nel paese di origine.  La moglie, residente in Romania, con un reddito molto basso, ha inoltrato la domanda dell’assegno speciale all’Inail competente che ha provveduto a richiedere un parere alla Direzione Generale.

La vicenda si è risolta positivamente con l’accoglimento della richiesta e l’emanazione di una circolare dell’Inail  che, prendendo spunto da questo caso, ha di fatto deciso di estendere il diritto all’assegno a tutti gli altri casi analoghi.

L’assegno continuativo

E’ una prestazione economica  corrisposta dall’Inail ai superstiti (coniuge e figli) di lavoratori, già titolari in vita di rendita, deceduti per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale. Per il diritto è necessario che l’assicurato abbia riportato un’inabilità permanente non inferiore al 65%, per infortuni e/o malattie professionali avvenuti prima del 30 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2007 il grado di inabilità riportato non deve essere inferiore al 48% (legge finanziaria 2007). Altra condizione fondamentale è che i superstiti non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o redditi (eccetto quello della propria abitazione) di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale. 

INAILultima modifica: 2014-07-14T19:42:08+02:00da vitegabry
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