Categorie protette

Categorie protette e tutela del lavoro
 (A cura di Job on line.it)
In Italia il collocamento obbligatorio tutela tutti coloro che, per motivi vari, si trovano in uno stato di infermità nella ricerca di un’occupazione. Si tratta di un canale preferenziale riservato alle cosiddette categorie protette, un termine introdotto con la vecchia legge 482/68, di stampo assistenzialistico, recentemente sostituita dalla normativa sul collocamento dei disabili del 1999 che cerca di valutare i bisogni e le capacità reali delle persone disabili e di inserirle nel posto adatto.
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Appartengono alle categorie protette:
Invalidi militari di guerra
Invalidi per servizio (tutti quei lavoratori dipendenti pubblici, compreso i corpi militarizzanti, che per motivo di lavoro hanno acquisito una malattia professionale o infortunio)
Invalidi del lavoro (come sopra, ma dipendenti da aziende private)
Invalidi civili (tutti coloro che, per motivi diversi da cause di guerra, servizio, lavoro, hanno perduto una certa percentuale di capacità lavorativa)
Privi della vista
Orfani e vedove (solo delle seguenti categorie: guerra, lavoro, servizio)
Gli ex tubercolotici (ovvero dimessi da luoghi di cura)
Profughi
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
L’iscrizione al collocamento obbligatorio
Per iscriversi agli elenchi speciali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, bisogna presentare (in carta semplice, in originale o in copia conforme):
– l’attestato di invalidità
– l’attestato di disoccupazione (rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e da timbrare una volta l’anno entro e non oltre il 30 novembre per non perdere il diritto di iscrizione alle liste speciali)
– il certificato di stato di famiglia
– il modello della domanda (da ritirare presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro: per la compilazione ci si può rivolgere ai Centri Informazione Disoccupati o ai patronati INCA-CGIL)
– l’attestato di idoneità pubblica rilasciato dall’USL ((idoneità al lavoro). Il modulo per richiedere la visita viene consegnato dall’Ufficio del Lavoro al momento della richiesta di iscrizione).

L’Ufficio Provinciale del Lavoro, a iscrizione avvenuta, compila degli elenchi suddivisi per categoria di aventi diritto, determinando il punteggio individuale. Successivamente viene stilata una graduatoria di precedenza nell’avviamento al lavoro.
La graduatoria viene approvata dalla Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio ogni semestre, in occasione delle denunce semestrali che le aziende hanno l’obbligo di presentare, e sono aggiornate d’ufficio giornalmente dagli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. presso i quali possono essere esaminate pubblicamente
I criteri con i quali viene determinato il punteggio tengono conto del reddito individuale, del numero di familiari a carico e dell’anzianità di iscrizione.

L’assunzione nelle aziende private
Hanno l’obbligo di assumere gli invalidi tutte le aziende con più di 35 addetti (con esclusione di apprendisti e assunti in contratto di formazione/lavoro). Tuttavia, l’azienda può assumere invalidi con contratto di formazione/lavoro al fine dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione imposto dalla legge.
Sono esclusi invece gli invalidi già assunti in base alla legge e gli invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 60%, anche se assunti attraverso il collocamento ordinario, diventati invalidi durante il rapporto di lavoro.
L’Ufficio Provinciale del Lavoro procede all’avviamento al lavoro in due modi possibili: d’ufficio, seguendo cioé l’ordine di graduatoria, oppure su richiesta nominativa.
Nel primo caso, l’Ufficio Provinciale del Lavoro convoca per primi gli aventi diritto delle categorie meno numerose (invalidi del lavoro, di servizio, ecc.), avviandoli alle aziende che sono scoperte di invalidi (secondo la denuncia semestrale presentata dalle stesse).
L’abbinamento tra azienda e invalido, in mancanza di indicazioni precise, viene fatto tenendo conto della zona di residenza dell’invalido, della sua disponibilità a ricoprire certe mansioni, di eventuali indicazioni dell’azienda e delle esperienze lavorative.
Nel caso della richiesta nominativa, l’invalido riceve per posta un nulla-osta col quale deve presentarsi in azienda. Il datore di lavoro può sottoporlo ad un periodo di prova volto ad accertare la sua compatibilità con le mansioni offerte. In caso di recesso o licenziamento, il datore di lavoro ne deve dare comunicazione entro 10 giorni all’Ufficio Provinciale del Lavoro, per permettere la sostituzione con altro avviato obbligatoriamente, sempreché il licenziato non ricorra per vie legali.
Ad ogni modo, durante il periodo di prova il licenziamento può intervenire o per giusta causa o nel caso in cui le Commissioni Mediche delle U.S.L. accertino che l’invalidità di cui è portatore l’avviato sia incompatibile con qualsiasi tipo di lavoro svolto in quell’azienda. L’Ufficio Provinciale del Lavoro reinserisce in graduatoria il lavoratore con la stessa anzianità che aveva al momento dell’avviamento al lavoro, sempre che nell’anno solare, non abbia lavorato oltre i 4 mesi.
Per i disoccupati di lunga durata (cioè iscritti al collocamento da più di 24 mesi) le aziende hanno diritto ad assunzioni agevolate. Le aziende artigiane usufruiscono dell’esonero totale dei contributi per un periodo di 36 mesi, tutte le altre alla riduzione del 50% dei contributi per lo stesso periodo.
I datori di lavoro che non abbiano ridotto il personale negli ultimi due mesi possono assumere i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con agevolazioni per un periodo massimo di 18 mesi. Sgravi contributivi per i primi sei mesi di assunzione sono previsti anche per i soggetti qualificati da corsi di formazione professionale.
L’assunzione negli enti pubblici
La soglia dei 35 dipendenti è valida anche per gli enti pubblici, cambia invece la percentuale dell’avviamento obbligatorio, a seconda delle categorie:
40% del personale ausiliario;
15% degli impiegati d’ordine;
15% degli impiegati di concetto.

In ogni caso, la mancata “copertura” di lavoratori protetti in una categoria non può essere compensata o sostituita con esuberi o carenze nelle altre categorie.
La vecchia normativa (L.482/68) consentiva agli enti pubblici di scegliere e assumere direttamente lavoratori appartenenti alle categorie protette per le qualifiche generiche per le quali non era prevista selezione per concorso pubblico. Questo ha creato situazioni discriminatorie e clientelari alle quali negli anni si è cercato di mettere riparo con diversi provvedimenti normativi che impongono alla Pubblica Amministrazione il ricorso alla chiamata numerica degli iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.
Ciò vale anche per le persone affette da minorazione psichica, purché abbiano una capacità lavorativa accertata dalle Commissioni Mediche delle USL. Inoltre, gli Enti Pubblici devono riservare una quota di assunzioni a disabili gravi (ad es. handicappati con grado di invalidità superiore ai 2/3) attraverso percorsi di formazione o tirocini della durata non superiore ai due anni.
Le aziende pubbliche e private hanno l’obbligo, ogni 6 mesi, di inviare la situazione del personale, dalla quale l’ufficio Provinciale del Lavoro, rileva se l’azienda ha assolto l’obbligo di legge. Solo gli enti pubblici nazionali presentano la denuncia semestrale alla Sottocommissione Centrale che si trova presso il Ministero del Lavoro a Roma.

Diritti e doveri del lavoratore “protetto”
Se al momento dell’assunzione o in seguito, il datore di lavoro affida all’invalido mansioni incompatibili con il proprio stato di infermità, si può ricorrere all’apposito collegio medico (ex medico provinciale). Se il referto del collegio è favorevole all’invalido, il datore di lavoro è tenuto ad assegnare al lavoratore una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche o psichiche.
Se il datore di lavoro persiste nell’assegnare al lavoratore mansioni giudicate incompatibili dal collegio medico, l’invalido può:
– intraprendere direttamente la procedura giudiziaria rivolgendosi ai Patronati, agli Uffici giuridico-vertenziali delle Camere del Lavoro o, dove già esistono, gli Uffici Handicap;
– attivare presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro la procedura per il tentativo di conciliazione fra le parti a cura di una apposita Commissione provinciale.
Il collegio medico o il Pretore può ordinare all’Ispettorato del Lavoro un sopralluogo per verificare se in quell’azienda non esista effettivamente la possibilità dell’inserimento
ALTRE RISORSE …
La legge sul collocamento dei disabili
Il testo completo e le novità della Legge 68/1999 sull’avviamento al lavoro dei disabili
19990312_L_68[1].pdf
Tutta la normativa sul lavoro “protetto”
Un elenco aggiornato delle principali leggi sul lavoro disabile
Assistenza a minori e disabili sensoriali 
Iniziative a favore dei portatori di handicap
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Categorie protetteultima modifica: 2009-12-02T07:31:00+01:00da vitegabry
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