Con una circolare, l’Inca risponde ad alcune richieste di chiarimento riguardanti la cosiddetta “quattordicesima”, cioè la somma aggiuntiva che l’Inps, ai sensi dell’art. 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007, convertito con modifiche in legge 127/2007, attribuisce a pensionati e pensionate che hanno:
– un’età pari o superiore a 64 anni;
– un reddito annuo inferiore ad una volta e mezza l’ammontare del trattamento minimo Inps maggiorato dell’importo della somma aggiuntiva stessa.
L’Inca ricorda che percepiscono la somma aggiuntiva i pensionati e le pensionate che beneficiano di uno o più trattamenti pensionistici erogati da:
– l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;
– la gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
– la Gestione separata Inps, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995;
– il Fondo clero e ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica.
La somma aggiuntiva é corrisposta a condizione che il reddito annuo del pensionato sia inferiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo maggiorato dell’importo della somma aggiuntiva stessa.
Per i pensionati con contribuzione esclusivamente italiana l’importo della “quattordicesima” cresce con il crescere del numero di anni di contributi versati; per le pensioni in convenzione internazionale, invece, l’importo della “quattordicesima” è stato fissato, per il 2009, in 336,00 euro (lo stesso importo corrisposto nel 2008).
Per il 2009, il trattamento minimo Inps è pari a 457,76 euro al mese; una volta e mezza di tale importo dà 8.926,36 euro l’anno a cui vanno aggiunti i 336,00 euro della somma aggiuntiva arrivando ad un totale di 9.262,36 euro: i pensionati che hanno un reddito annuo inferiore a questa soglia percepiranno la somma aggiuntiva, in forma totale o parziale.
Se, ad esempio, il reddito annuo del pensionato è pari a 9.100,00 euro, egli riceverà 162.36 euro, vale a dire la somma aggiuntiva in misura ridotta. Nel reddito da considerare sono ricompresi i redditi maturati all’estero.
In caso di godimento della pensione per periodi inferiori all’anno (pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, pensioni chiuse per decesso nel corso dell’anno) e quando si compiano i 64 anni di età nel corso dell’anno, la somma aggiuntiva spetta in proporzione ai mesi di vigenza del trattamento pensionistico o di possesso del requisito anagrafico (ad esempio, se si compiono 64 anni il 21 ottobre, spetteranno 56 euro di somma aggiuntiva, pari a due dodicesimi di 336 euro).
La legge 127/2007 ha stabilito che a partire dal 2008 la somma aggiuntiva va pagata insieme alla mensilità di pensione di luglio. L’Inps ha rispettato questo obbligo ed ha inviato ai pensionati all’estero la somma aggiuntiva tenendo conto delle dichiarazioni reddituali presentate nel 2005. Non è escluso che l’elaborazione delle dichiarazioni reddituali 2008 possa produrre qualche indebito