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  NEWS:

immagine di layout Diversità culturale, identità di tutela – III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’INPS– Data pubblicazione: 06/04/2009

E’ disponibile in versione integrale su questo sito lo studio “Diversità culturale, identità di tutela – III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’INPS”.

La pubblicazione, elaborata dall’Istituto con la collaborazione del Dossier statistico Immigrazione Carità/Migrantes, si propone di aiutare a comprendere il ruolo degli immigrati sia come lavoratori, sia come destinatari del sistema di protezione previdenziale e assistenziale.

 

pporto immigrati e previdenzaIn questa sezione sono pubblicati i Rapporti su Immigrazione e Previdenza, redatti in collaborazione con Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, e basati sui dati provenienti dall’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari e dagli archivi gestionali dell’Istituto.

Avvertenze per la lettura

Alla fine dei capitoli vengono presentate delle tabelle statistiche analitiche sui vari aspetti dell’inserimento dei cittadini extracomunitari nel mondo del lavoro. I riferimenti normativi e i disegni di legge presi in considerazione si riferiscono agli anni 2007 – inizi 2008.

documento_unico_internetinps2009.pdf

III_Rapportoinps2009.pdf

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
 IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

MARZO 2009 

 

 

NORMATIVA STATALE

ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

ATTIVITA’ PARLAMENTARE

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA CIVILE

BANDI E CONCORSI

_______________________
Per ulteriori approfondimenti:

Archivio

Per stampare il documento completo (in formato .pdf – 91kb)  clicca qui

Logo Normativa Statale

20.03.2009 – Firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l’anno 2009.

Il decreto, non ancora pubblicato, consente l’entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire a livello territoriale a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina.

b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. 

c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

19.03.2009 – Emanata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  n. 7 del 19 marzo 2009 relativa all’attuazione del  D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2008) e recante la ripartizione territoriale delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008.    

La ripartizione territoriale delle quote d’ingresso viene effettuata, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione –  sulle richieste di nulla osta al lavoro regolarmente inviate agli Sportelli Unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il testo della circolare clicca qui

11.03.2009 – Emanata la Circolare del Ministero dell’interno recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.

A seguito del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), la circolare chiarisce che la conversione – al di fuori delle quote –  del permesso di soggiorno da studio a lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, è possibile nei confronti di tutti coloro che abbiano conseguito presso le Università degli Studi italiani uno dei seguenti titoli accademici:

 

  • Laurea triennale;
  • Laurea specialistica/magistrale;
  • Diploma di specializzazione (minimo biennale);
  • Dottorato di ricerca (minimo triennale);
  • Master universitario di I livello (minimo annuale);
  • Master universitario di II livello

Per il testo della circolare clicca qui

11.03.2009 – Telegramma del Ministero dell’Interno recante chiarimenti sull’uscita dal territorio nazionale degli stranieri regolarmente presenti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare.

Il provvedimento adottato per risolvere una serie di problematiche da ultimo sottoposte all’attenzione del Ministero dal Consolato italiano a Spalato (Croazia), prevede che non è più necessario che l’uscita ed il rientro avvengano mediante l’attraversamento della medesima frontiera esterna italiana, rendendo così possibile anche il rientro attraverso una frontiera diversa da quella in uscita.

Restano, ovviamente, valide tutte le altre regole previste per i viaggi con il solo  “cedolino” (impossibilità di transitare nei paesi dell’area Schengen, possesso dell’originale o della copia del vecchio permesso di soggiorno; ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno o, in caso di primo ingresso, visto rilasciato dal Consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia).

Per il testo del telegramma clicca qui

25.02.2009 – Pubblicata la Circolare dell’Inps n. 27 del 25 febbraio 2009,  recante linee di intervento sull’attività di vigilanza per l’anno 2009.

La circolare prevede, tra l’altro, che nel 2009 venga privilegiata “l’azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite da minoranze etniche o organizzate con l’impiego di lavoratori appartenenti alle citate minoranze, operanti spesso, al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale e che realizzano non di rado vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera impegnata.

Tale azione – prosegue la circolare – appare sempre più necessaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Atti Europei ed Internazionali

25.03.2009 – Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Emanata la decisione su otto ricorsi proposti contro l’Italia da altrettanti cittadini tunisini colpiti da decreto di espulsione adottato dal Ministero dell’Interno per motivi di sicurezza nazionale. Secondo la Corte di Strasburgo, sussiste un serio rischio che gli interessati, se rimpatriati in Tunisia, possano essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in quanto indagati o accusati per reati di terrorismo.

La CEDU richiama in proposito il precedente giurisprudenziale Saadi c. Italia, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008, nel quale erano state analizzate nel dettaglio le condizioni reali esistenti in Tunisia, dove  i diritti fondamentali risultano compressi a tal punto da far temere che un principio fondamentale come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della Convenzione, possa essere violato.

Per il testo della sentenza clicca qui    

Per il testo della sentenza Saadi contro Italia clicca qui 

04.03.2009 – Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione sociale dei rom e sul loro migliore accesso al mercato del lavoro nell’UE (A6-0038/2009)

Il Parlamento chiede una strategia coordinata per l’inclusione dei rom nell’UE, specie in materia di alloggi, istruzione, assistenza sanitaria e lavoro.

Invita i governi a eliminare nei media l’odio razziale e l’istigazione alla violenza e a non adottare misure eccessive nei loro confronti, nonché a promuovere la creazione di posti di lavoro, la formazione e l’imprenditorialità.

Una speciale attenzione va attribuita all’istruzione dei bambini e all’emancipazione delle donne.

Nel sottolineare l’importanza di preservare ed affermare i tratti culturali specifici dei rom «per proteggerne l’identità e combattere i pregiudizi», il Parlamento ritiene che la conservazione della lingua e della cultura rom «sia un valore europeo» e invita gli Stati membri ad utilizzare i fondi UE per preservare e proteggere le attività tradizionali dei rom.

Tuttavia, non viene condiviso il concetto di “nazione europea” senza Stato, «poiché questo porrebbe fine alle responsabilità degli Stati membri e metterebbe in discussione la possibilità di integrazione».

Il Parlamento sottolinea, inoltre, l’importanza di un’azione specifica comunitaria per favorire l’accesso dei rom ai programmi di formazione professionale. Invita quindi gli Stati membri ad adattare i programmi di formazione professionale alle esigenze dei mercati del lavoro locali e a fornire incentivi agli imprenditori che danno lavoro a chi non possiede qualifiche (compresi i rom) e offrono formazione ed opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro.

Per il testo della risoluzione clicca qui

Per il comunicato stampa clicca qui

03.2009 – Pubblicato il terzo rapporto dell’ ILO (International Labour organization –  Report III(IA) – sull’applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni (le osservazioni sull’Italia alle pagine 644-645 del rapporto) 

Nel rapporto, nella sezione dedicata all’Italia, il comitato di esperti dell’l’ONU incaricato di  verifica costantemente l’osservazione delle norme da parte dei governi, chiede al governo di intervenire efficacemente per contrastare il clima di intolleranza e per garantire la tutela ai migranti, a prescindere dal loro status”.

Vien, inoltre, richiesta l’introduzione di politiche volte a “migliorare, nella pubblica opinione, la conoscenza e la consapevolezza della discriminazione, facendo accettare i migranti e le loro famiglie come membri della società a tutti gli effetti”.

Il documento si conclude con la richiesta al governo di rispondere punto per punto alle osservazioni fatte entro la fine del 2009.

Per scaricare il rapporto dell’ILO clicca qui 

 Logo Attività Parlamentare

02.02.2009-  Camera dei deputati – Depositato il DDL DI BIAGIO ed altri recante : “Delega al Governo per l’istituzione dell’Albo dei mediatori interculturali” (2138)

La proposta di legge, non ancora assegnata,  definisce il percorso di formazione e i requisiti per esercitare la professione di mediatore culturale. In particolare, il DDL prevede l’istituzione dell’Albo dei mediatori interculturali e dell’Albo delle associazioni di mediazione interculturale e la definizione di un percorso formativo con una formazione di base su comunicazione e legislazione del lavoro, ed una formazione specialistica indispensabile per operare in ambiti diversi (scuole, ospedali,  tribunali ecc.) .

Tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo, senza la quale non si potrà in futuro esercitare la professione.

La conoscenza della lingua e della cultura italiana, così come della lingua e cultura di almeno un paese straniero. 

Richiesta anche una laurea in discipline umanistiche , sociali o linguistiche, o, se manca il titolo, la dimostrazione di aver acquisito comunque conoscenze “idonee ed equivalenti”  nei Paesi d’origine.

Per scaricare il testo del DDL clicca qui

Logo Giurisprudenza Amministrativa


06.02.2009- Depositata la sentenza del Tar del Lazio – sez. II quarter-  n. 1206 con la quale è stato riconosciuto che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Ad avviso del Tribunale l’art. 14 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, pur elencando i permessi di soggiorno per i quali è consentita la conversione, non può tuttavia interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione.

Ciò nella considerazione che tale articolo non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle menzionate.

Ciò troverebbe conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell’ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all’art. 40 dello stesso regolamento, tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame, ad avviso dei giudici, non può che essere interpretata alla luce della generale previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo il  quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. In definitiva, tale disposizione, consentendo il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l’originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituirebbe  ulteriore dimostrazione dell’assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella specie i nuovi elementi di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 vengono rinvenuti dai giudici nella circostanza, peraltro sinteticamente richiamata nello stesso provvedimento impugnato, che la ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui 

02.02.2009/18.11.2008 – Sentenza del Consiglio di Stato – sez. VI- n. 522  con la quale viene statuito che in presenza di una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’accertamento dell’insussistenza del rapporto lavorativo dichiarato può condurre al diniego, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio” (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/98).

Ad avviso dei giudici,  il provvedimento di diniego non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, potendo essere sopravvenuto un rapporto di lavoro che consenta il rilascio del permesso.

La questura non deve, pertanto,  limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa (come, ad es., una condanna penale), ma deve valutare un elemento, su cui possono incidere le sopravvenienze e rispetto al quale l’interessato può fornire – se coinvolto in sede procedimentale – gli opportuni chiarimenti, soprattutto nei casi, in cui l’amministrazione non è in grado di rispettare i tempi procedimentali (20 gironi) previsti dall’art. 5, comma 9, D. Lgs. n. 286/98”.

Per scaricare la  sentenza clicca qui

Logo Giurisprudenza Civile

Corte di Cassazione – sez. lavoro, sentenza n. 24278 dd. 29 settembre 2008, con la quale la Corte ha riconosciuto che  il beneficio dell’assegno familiare per i nuclei familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico non può essere riconosciuto ai lavoratori tunisini in base al principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuto negli accordi di associazione euro mediterranei tra CE e Tunisia in quanto costituisce una misura di assistenza sociale.

Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto dell’assegno familiare non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l’art. 65 della L. 35/1997, che ha ratificato l’accordo di Associazione euro-mediterraneo  del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantisce la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale.

Tale principio di parità di trattamento non può dunque essere esteso alle misure di assistenza sociale ovvero alle prestazioni sociali a carattere non contributivo, cui l’istituto dell’assegno familiare  ex art. 65 della l. n. 448/1998 appartiene.

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Marsala (sent. 17.04.2002) e dalla Corte d’Appello di Palermo (sent. 17.01.2005), in base al quale il principio della parità di trattamento, sancito dall’Accordo Euromediterraneo tra CE e Tunisia (e analogo principio è contenuto negli analoghi accordi sottoscritti tra CE e rispettivamente Marocco, Algeria, nonché nella Decisione del Consiglio di applicazione dell’Accordo di Associazione CE-Turchia) non sarebbe applicabile alle prestazioni di assistenza sociale, ma solo a quelle di natura previdenziale, sorrette cioè da meccanismi contributivi.

Secondo la ricostruzione fatta propria dalla Cassazione, le prestazioni assistenziali a natura non contributiva, come ad esempio l’assegno per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori a carico e in disagiate condizioni economiche di cui  all’art. 65 della legge n. 448/1998, non rientrerebbero nel campo di applicazione ratione materiae del principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale così come sancito dall’Accordo di associazione.

Tale principio tutelerebbe i lavoratori tunisini solo in quanto lavoratori e, quindi, nell’ambito ristretto alla loro possibilità di accedere alle prestazioni previdenziali previste per i cittadini italiani.

Tale equiparazione invece non si estenderebbe alla fruizione delle prestazioni di natura assistenziale riconosciute dal legislatore italiano ai cittadini indigenti a prescindere dalla loro appartenenza alla categoria dei lavoratori e quindi dalla loro effettiva capacità contributiva.

Per scaricare la  sentenza clicca qui

12.03.2009 – Depositata l’Ordinanza del Tribunale di Brescia – sezione lavoro- con la quale viene accertato il carattere discriminatorio della delibera della Giunta Comunale di Brescia del 30 gennaio 2009, n. 46 e per l’effetto ordinato al Comune di ripristinare le condizioni per il riconoscimento del c.d. bonus bebé, nei termini già fissati con la delibera della Giunta comunale n. 1052 del 21 novembre 2008, escludendo dai requisiti necessari per beneficiarne quello della cittadinanza italiana.

L’ordinanza riconosce il carattere discriminatorio e ritorsivo posto in essere dal Comune di Brescia, vietato dalla norme di recepimento della direttiva europea anti-discriminazioni razziali (n. 2000/43/CE) e dalle norme anti-discriminazioni contenute nel T.U. immigrazione.

Il comportamento ritorsivo viene ravvisato nel fatto che, dopo aver perso un primo ricorso per il riconosciuto carattere discriminatorio della delibera istitutiva dell’assegno per le famiglie con almeno un genitore italiano (vedi focus gennaio 2009), il Comune ha approvato una “contro delibera”, eliminando l’incentivo economico per tutti, italiani e stranieri.

Tale provvedimento, motivato dal Comune sulla base dell’impossibilità, a seguito della sentenza del giudice, di dare attuazione alla delibera “con le finalità originariamente previste” (ovvero la “finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana”), viene riconosciuto dal giudice strumentale, in quanto fondamentalmente motivato dalla volontà di  paralizzare gli effetti della decisione giudiziale”.

Per fare in modo che tutti gli aventi diritto abbiano tempo per presentare le domande per accedere al bonus bebè, il termine per la presentazione è stato prorogato al 30 giugno 2009.

Per il testo dell’ordinanza clicca qui 

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17.03.2009 – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 63  i decreti del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con cui vengono ripartite per l’anno 2008 le risorse del Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013 e adottati i tre avvisi pubblici per la presentazione di progetti ‘a valenza territoriale.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del 16 aprile 2009 e dovranno mirare alla realizzazione delle azioni previste nel Programma annuale 2008 approvato dalla Commissione europea con decisione n. 8445 il 19 dicembre 2008.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

  • 1. a) Azione 1.1.1 
    Rilevazione delle principali comunità di immigrati in Italia, al fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati potrebbero optare per il rimpatrio volontario;
    1. b) Azione 1.1.2 
    Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del Rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione;
  • 2. Azione 1.2.1 
    Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili;
  • 3. Azione 3.1.1 
    Creazione di una rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia.

I fondi del Programma 2008 messi a disposizione per progetti ‘a valenza territoriale’ ammontano a 1.700.000 euro.

Per maggiori informazioni vedi il sito del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it
 

25.03.2009 – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 cinque avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013″ relativi all’anno 2008.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del 24 aprile 2009 e dovranno essere finalizzati alla realizzazione delle azioni individuate negli avvisi pubblici:

  • Azione 3.1.a
    Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l’individuazione delle vulnerabilità. 

  • Azione 3.1.b
    Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all’acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili. 

  • Azione 3.1.c
    Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia.

  • Azione 3.1.d
    Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati.

  • Azione 3.2.a
    Realizzazione di uno studio sull’applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure.

Per maggiori informazioni vedi il sito del Ministero dell’Interno: 
http://www.interno.it

 

  • in considerazione della proposta di direttiva, in corso di recepimento da parte delle Comunità europea, che all’art. 15, dedicato alle ispezioni, sancisce che gli Stati membri sono tenuti a garantire che ogni anno almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezione, al fine del controllo e della tutela dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e basate su un’analisi di rischio che tenga conto di fattori quali i settori in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni;
  • ma soprattutto perché l’evoluzione multietnica che la nostra società ha assunto negli ultimi anni ha profondamente modificato il tessuto produttivo di molte realtà locali ed ha influito sulla caratterizzazione del “sommerso”, tenuto conto anche che alcune comunità sono state capaci di sviluppare un’attività produttiva estremamente competitiva e non di rado totalmente sommersa”.

Per il testo della circolare clicca qui

24.02.2009 – Emanata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali recante ulteriori chiarimenti sull’assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento del  genitore ultrasessantacinquenne.

La circolare, si ricollega alla recente circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009 (vedi focus febbraio 2009), in base alla quale, nelle more dell’adozione del decreto che con cui dovrà essere determinato il contenuto della polizza sanitaria o l’importo del contributo necessario per l’iscrizione al SSN nel caso di ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni, il familiare richiedente il ricongiungimento è  tenuto a stipulare una polizza sanitaria per i genitori, escludendo l’ipotesi dell’iscrizione volontaria.

Al fine dell’ingresso, il Ministero dell’Interno ha chiarito che è sufficiente l’impegno a sottoscrivere la polizza a favore dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro 8 giorni dall’ingresso degli stessi e prima della loro presentazione allo Sportello.

La nuova Circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha, in tale fase,” titolo all’iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali – prima della stipula della polizza – sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l’onere delle prestazioni fruite”.

Per il testo della circolare clicca qui 

09.02.2009 – Emanata la Circolare del Ministero dell’Interno recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per  motivi familiari.

La circolare, richiamando quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lett. C) del D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, chiarisce che in presenza dei requisisti previsti per il ricongiungimento familiare, è possibile la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Per il testo della circolare clicca qui

Newultima modifica: 2009-04-08T08:23:00+02:00da vitegabry
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