Santa Bernardetta Soubirous

 

Santa Bernardetta Soubirous


Nome: Santa Bernardetta Soubirous
Titolo: Vergine
Nome di battesimo: Marie Bernarde Soubirous
Nascita: 7 gennaio 1844
Morte: 16 aprile 1879
Ricorrenza: 16 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Protettrice:
degli ammalati
Beatificazione:
14 giugno 1925, Roma , papa Pio XI
Canonizzazione:
8 dicembre 1933, Roma , papa Pio XI
Si chiamava Maria Bernarda, ed era nata a Lourdes, sconosciuto paesino della Francia meridionale. Era figlia d’un mugnaio, che presto dovette abbandonare il proprio mulino per ridursi a vivere di stenti nel paese.

La mattina dell’11 febbraio 1858 faceva freddo, e in casa Soubirous non c’era più legna da ardere. Bernardetta, con la sorella Antonietta e una compagna, furon mandate a cercar rami secchi nei dintorni del paese. Le tre bambine giunsero così vicino alla Rupe di Massabielle, che formava, dalla parte del fiume, una piccola grotta. Dentro a quella grotta giaceva un bel pezzo di legno. Per poterlo raccogliere, bisognava però attraversare un canale d’acqua, che veniva da un mulino e si gettava nel fiume.

Antonietta e l’amica calzavano gli zoccoli, senza calze. Se li tolsero, per entrare nell’acqua fredda. Bernardetta invece, essendo delicata e soffrendo d’asma, portava le calze. Pregò l’amica di prenderla sulle spalle, ma l’amica si rifiutò, e discese, con Antonietta, verso il fiume.

Bernardetta rimase sola. Pensò di togliersi gli zoccoli e le calze, ma mentre si accingeva a far questo udì un grande rumore: alzò gli occhi e vide che la quercia abbarbicata al masso di pietra si agitava violentemente, per quanto non spirasse alito di vento. Poi la grotta fu piena d’una nube d’oro, e una splendida signora apparve sulla roccia della grotta.

Istintivamente, la bambina s’inginocchiò, tirando fuori la coroncina del Rosario. La Signora la lasciò pregare, facendo passare tra le sue dita, come faceva la piccola orante, i grani del Rosario, che pur essa teneva in mano, senza però mormorare l’Ave Maria. Soltanto, alla fine della posta, s’univa a Bernardetta per recitare il Gloria Patri.

Quando il Rosario terminò, la bella Signora scomparve; sparì la nuvola d’oro, e la grotta tornò nera, dopo tanto splendore. L’apparizione si ripeté varie volte, e Bernardetta non si contraddì mai nel descrivere la bella Signora. « vestita di bianco – diceva -, con un nastro celeste annodato alla vita e con le estremità lunghe fin quasi ai piedi ».

Ma lo strano fu quando la fanciulla per tre volte chiese alla bella signora chi fosse. Per tre volte si sentì rispondere: « Io sono l’Immacolata Concezione ». « Questa risposta non ha significato », dissero coloro che ebbero il compito d’interrogare la povera pastorella. Ma Bernardetta insisteva:

« Ha detto così ».

Né mai si smentì o si contraddisse.

Intanto alla grotta accorrevano fedeli in preghiera, ed ecco che dal fianco della montagna scaturisce il più copioso fiume di miracoli che mai si fosse conosciuto. I ciechi riacquistavano la vista, i sordi riavevano l’udito, gli storpi venivano raddrizzati. Questa volta furono gli scienziati, prima a indignarsi, poi a stupirsi, poi a convincersi che il miracolo negato dai Positivisti era qualcosa di veramente positivo.

Attorno alla grotta di Lourdes si accesero le devozioni più fervide e le discussioni più clamorose. E su Bernardetta si appuntarono curiosità e ammirazione. Ella però soffriva dì tanta attenzione; chiese perciò di entrare in un convento, a Nevers. « Son venuta qui per nascondermi », disse umilmente. Stremata di forze, oppressa dall’asma, respirava a fatica. « Tu soffri molto », le dicevano le consorelle.« Bisogna che sia così », rispondeva la giovane suora.

Bisognava che soffrisse, per restare degna del privilegio che aveva ricevuto, di vedere la Vergine Immacolata.

Morì all’età di 35 anni, il 16 aprile 1879

Bernadette fu beatificata il 14 giugno 1925 da Pio XI e canonizzata nel 1933 dallo stesso pontefice, non solo per essere stata testimone dell’apparizione mariana, ma anche per la semplicità e la santità della sua vita.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nevers sempre in Francia, santa Maria Bernarda Soubirous, vergine, che, nata nella cittadina di Lourdes da famiglia poverissima, ancora fanciulla sperimentò la presenza della beata Maria Vergine Immacolata e, in seguito, preso l’abito religioso, condusse una vita di umiltà e nascondimento.

Per 181 decreti attuativi è già scaduto il termine fissato per la pubblicazione

Per 181 decreti attuativi è già scaduto il termine fissato per la pubblicazione

Tutti i decreti attuativi che ancora mancano all’appello nel dettaglio.

GRAFICO
DESCRIZIONE

Complessivamente i decreti attuativi che al 5 aprile 2024 devono ancora essere pubblicati sono 520. Tra questi ce ne sono 181 (il 34,8%) che non sono stati adottati entro la scadenza definita dalla norma che li ha richiesti. In valori assoluti, il maggior numero di decreti attuativi ancora da pubblicare fa riferimento alle misure contenute nella legge di bilancio del 2024 (50). Questo tipo di norme sono quelle che tipicamente richiedono il maggior numero di atti di secondo livello per la loro implementazione. Al terzo posto infatti troviamo la legge di bilancio per il 2023 per cui mancano ancora all’appello 27 decreti attuativi. Al secondo imposto troviamo invece la legge relativa alle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy per cui mancano all’appello ancora 34 attuazioni. Significativo anche il numero di attuazioni che ancora mancano all’appello per quanto riguarda il cosiddetto decreto Pnrr quater (20). Parte dei decreti attuativi legati a queste sole 4 leggi bloccano un totale di circa 8,5 miliardi di euro. Un dato molto significativo. Ampliando questa analisi a tutte le misure che richiedono decreti attuativi possiamo osservare che le risorse ancora da sbloccare ammontano a 12,6 miliardi di euro circa. Per un ammontare complessivo di 2,1 miliardi di euro il termine previsto per la pubblicazione del relativo decreto attuativo è già scaduto. La maggior parte di questi fondi è legata al destino di due singoli provvedimenti. Un decreto del ministro per il sud relativo alla gestione di circa 800 milioni finalizzati alla riduzione dei divari infrastrutturali con il resto del paese e uno del ministero dell’ambiente per la ripartizione delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti del valore complessivo di 260 milioni di euro. Allargando lo sguardo anche a quegli atti che non hanno superato la data di scadenza possiamo osservare che ci sono 2 singoli atti che bloccano l’erogazione di 2,8 miliardi di euro. Nel primo caso a mancare all’appello è un altro atto del ministero dell’ambiente relativo alle modalità di accesso ai crediti d’imposta per gli investimenti nella zona economica speciale unica del mezzogiorno (1,8 miliardi). C’è poi un altro miliardo di competenza del ministero delle imprese riguardante la valorizzazione dei prodotti a marchio Made in Italy.

DA SAPERE

Le norme attualmente in vigore prevedono che il bilancio di previsione dello stato abbia un arco di programmazione triennale che poi viene aggiornato ogni anno. Per questo motivo le informazioni legate all’impatto economico dei decreti attuativi sono impostate anch’esse su base massimo triennale. Non necessariamente però tutti gli importi stanziati hanno questa impostazione: possono anche prevedere finanziamenti annuali o biennali. Chiaramente poi l’arco temporale di riferimento varia in base all’anno di approvazione della norma. Per permettere un confronto omogeneo si è quindi scelto di sommare le cifre stanziate per le diverse annualità.

 

Il ministero dell’economia deve pubblicare 98 decreti attuativi

Il ministero dell’economia deve pubblicare 98 decreti attuativi

I decreti attuativi che ancora devono essere pubblicati suddivisi per amministrazione proponente

GRAFICO
DESCRIZIONE

Complessivamente alla data del 5 aprile sono 520 i decreti che ancora mancano all’appello. Il numero più consistente riguarda il ministero dell’economia e delle finanze. La struttura guidata da Giancarlo Giorgetti infatti deve ancora pubblicare 98 attuazioni rispetto alle 284 totali richieste. In valori assoluti, dopo quello dell’economia, i ministeri con il maggior numero di attuazioni mancanti a proprio carico sono ambiente (51), infrastrutture (44) e imprese (39). Se facciamo un confronto percentuale tra i decreti richiesti in totale a ogni dicastero e quelli che ancora mancano all’appello possiamo osservare che la struttura più in difficoltà è quella guidata dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Sono solo 9 le attuazioni demandate alla responsabilità di questa singola struttura ma 5 di queste mancano ancora all’appello, cioè il 55,6%. Seguono il ministero dell’ambiente (37,8%) e quello dello sport (28%). Da notare che in 57 casi è prevista la collaborazione di due o più strutture nella definizione dei contenuti dei decreti attuativi. In questo caso è ragionevole pensare che spesso i temi si allunghino. Sono infatti ancora i 26 i decreti attuativi che prevedono più ministeri co-proponenti che ancora devono essere emanati, cioè il 45,6%.

DA SAPERE

Il grafico mostra il numero di decreti attuativi richiesti dai provvedimenti legislativi varati nel corso della XVIII e XIX legislatura. Non sono disponibili informazioni circa il periodo precedente.

 

Mancano all’appello ancora 520 decreti attuativi

Mancano all’appello ancora 520 decreti attuativi

La stato di pubblicazione dei decreti attuativi richiesti dalle leggi varate nelle ultime 2 legislature (2018-2024)

GRAFICO
DESCRIZIONE

Considerando tutte le leggi entrate in vigore dal 2018 a oggi possiamo osservare che i decreti attuativi richiesti in totale sono 2.337. Di questi, sono 520 quelli che ancora mancano all’appello. La maggior parte (348) fa riferimento a norme varate dall’attuale esecutivo. Dalla sesta relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi si apprende infatti come negli ultimi mesi sia stato profuso un significativo sforzo smaltire l’arretrato. In effetti i decreti attuativi ancora da pubblicare legati a norme dei governi precedenti rappresentano circa un terzo del totale. Nello specifico, le norme entrate in vigore durante il governo Draghi pesano per il 22,8% delle attuazioni mancanti. Quelle del governo Conte I per il 2,3%, quelle del Conte II per il 7,9%. Da notare però che non sempre l’abbattimento dei decreti attuativi mancanti è legata alla loro effettiva pubblicazione quanto a cambiamenti nelle normative in vigore che non li rendono più necessari. La già citata relazione, aggiornata al 31 marzo 2024, ad esempio cita 32 casi di questo tipo limitandosi alle sole leggi di iniziativa del governo Meloni.

DA SAPERE

Il grafico mostra il numero di decreti attuativi richiesti dai provvedimenti legislativi varati nel corso della XVIII e XIX legislatura. Non sono disponibili informazioni circa il periodo precedente.

 

Torna a salire il numero di decreti attuativi mancanti Governo e parlamento

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Torna a salire il numero di decreti attuativi mancanti Governo e parlamento

Le pubblicazioni, tra le altre, della legge di bilancio e del decreto Pnrr quater hanno portato a un’impennata degli atti di secondo livello richiesti per l’implementazione delle misure. Provvedimenti necessari anche per sbloccare l’assegnazione di oltre 12 miliardi di euro.

 

Un tema di cui si parla sempre troppo poco nel dibattito pubblico è quello riguardante i decreti attuativi. Cioè tutti quegli atti di secondo livello (decreti della presidenza del consiglio, decreti ministeriali, regolamenti, direttive eccetera) che servono a definire aspetti pratici, burocratici e tecnici necessari per applicare le leggi. Un “secondo tempo” dell’iter spesso ignorato, senza il quale però molte misure resterebbero solo sulla carta.

Anche se negli ultimi anni si è cercato di limitare il ricorso a questo tipo di atti, privilegiando la definizione di norme auto-applicative, sono ancora molti i provvedimenti necessari che mancano all’appello.

520  i decreti attuativi mancanti alla data del 5 aprile 2024.

Si tratta di un dato in aumento rispetto al nostro ultimo punto sul tema (+78). Per questo è importante mantenere alta l’attenzione su tali aspetti.

In molti casi peraltro da questo tipo di atti dipende la definizione della modalità di selezione dei soggetti – pubblici e privati – che hanno diritto ad accedere a una qualche forma di finanziamento pubblico. Eventuali ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi possono quindi portare alla mancata erogazione di risorse che sarebbero già disponibili. Nel complesso, ammontano a oltre 12 miliardi i fondi da sbloccare tramite ricorso alle attuazioni.

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I decreti attuativi già pubblicati e quelli che ancora mancano all’appello

Considerando tutte le leggi entrate in vigore dal marzo 2018 all’aprile 2024 possiamo osservare che i decreti attuativi richiesti in totale sono 2.337. Di questi, sono 520 quelli che ancora mancano all’appello. La maggior parte (348) riguardano norme varate dall’attuale esecutivo.

Mancano ancora all’appello decreti attuativi risalenti alla scorsa legislatura.

Dalla sesta relazione governativa sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi, si apprende che negli ultimi mesi è stato profuso un significativo sforzo per smaltire l’arretrato. In effetti i decreti attuativi ancora da pubblicare legati a norme dei governi precedenti rappresentano circa un terzo del totale. Nello specifico, le leggi entrate in vigore durante il governo Draghi pesano per il 22,8% delle attuazioni mancanti. Quelle del secondo governo Conte II per il 7,9%, il 2,3% quelle del primo.

Da notare che non sempre l’abbattimento dei decreti attuativi mancanti è legato alla loro effettiva pubblicazione quanto a cambiamenti nelle normative vigenti che li rendono non più necessari. La relazione, aggiornata al 31 marzo 2024, ad esempio cita 32 casi di questo tipo per le sole leggi varate nel corso della legislatura attuale.

Suddividendo le attuazioni mancanti tra le amministrazioni responsabili, possiamo osservare che il numero più consistente riguarda il ministero dell’economia e delle finanze. La struttura guidata da Giancarlo Giorgetti infatti deve ancora pubblicare 98 attuazioni rispetto alle 284 totali richieste. In valori assoluti, dopo quello dell’economia, i ministeri con il maggior numero di attuazioni mancanti a proprio carico sono ambiente (51), infrastrutture (44) e imprese (39).

Facendo un confronto percentuale tra i decreti richiesti in totale a ogni dicastero e quelli che ancora mancano all’appello, possiamo osservare che la struttura più in difficoltà è quella guidata dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Sono solo 9 le attuazioni demandate alla responsabilità di questa singola struttura ma 5 di queste, cioè il 55,6%, devono ancora essere emanate. Seguono il ministero dell’ambiente (37,8%) e quello dello sport (28%).

Da notare che in 57 casi è prevista la collaborazione di due o più strutture nella definizione dei contenuti dei decreti attuativi. In tali circostanze è ragionevole pensare che i tempi per la pubblicazione possano allungarsi. Sono infatti ancora 26 i decreti attuativi che prevedono più ministeri co-proponenti che ancora mancano all’appello, cioè il 45,6%.

Decreti attuativi mancanti e risorse da sbloccare

Abbiamo visto che i decreti attuativi mancanti alla data del 5 aprile 2024 erano oltre 500. Il 34,8% di questi non sono stati pubblicati entro la scadenza definita dalla norma che li ha richiesti.

181 i decreti attuativi mancanti nonostante siano scaduti i termini per la pubblicazione. 

In valori assoluti, il maggior numero di attuazioni ancora da emanare fa riferimento alle misure contenute nella legge di bilancio per il 2024 (50). Tali norme sono quelle che tipicamente richiedono più atti di secondo livello per la loro implementazione. Al terzo posto di questa particolare classifica infatti troviamo un’altra legge di bilancio, quella per il 2023 per cui mancano ancora all’appello 27 decreti attuativi.

Quest’anno, con la legge di Bilancio 2024, il Governo è riuscito a contenere il rinvio a successivi decreti, prevedendo solo 55 provvedimenti attuativi, il minor numero di provvedimenti previsti da tutte le leggi di Bilancio degli ultimi 11 anni.

Al secondo posto troviamo invece la legge relativa alle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy per cui mancano ancora 34 attuazioni. Significativo anche il numero di provvedimenti ancora da pubblicare per quanto riguarda il cosiddetto decreto Pnrr quater (20). Parte delle attuazioni legate a queste sole 4 leggi bloccano un totale di circa 8,5 miliardi di euro. Ampliando questa analisi a tutte le misure che richiedono decreti attuativi, possiamo osservare che le risorse ancora non erogabili superano i 12 miliardi.

12,6 miliardi € le risorse bloccate per la mancanza dei decreti attuativi necessari. 

Per un ammontare complessivo di 2,1 miliardi di euro il termine previsto per la pubblicazione del relativo decreto attuativo è già scaduto. La maggior parte di questi fondi è legata al destino di due singoli provvedimenti. Un decreto del ministro per il sud relativo alla gestione di circa 800 milioni finalizzati alla riduzione dei divari infrastrutturali con il resto del paese e uno del ministero dell’ambiente per la ripartizione delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti del valore complessivo di 260 milioni di euro.

GRAFICO
DA SAPERE

Le norme attualmente in vigore prevedono che il bilancio di previsione dello stato abbia un arco di programmazione triennale che poi viene aggiornato ogni anno. Per questo motivo le informazioni legate all’impatto economico dei decreti attuativi sono impostate anch’esse su base massimo triennale. Non necessariamente però tutti gli importi stanziati hanno questa impostazione: possono anche prevedere finanziamenti annuali o biennali. Chiaramente poi l’arco temporale di riferimento varia in base all’anno di approvazione della norma. Per permettere un confronto omogeneo si è quindi scelto di sommare le cifre stanziate per le diverse annualità.

FONTE: elaborazione openpolis su dati ufficio per il programma di governo.
(ultimo aggiornamento: venerdì 5 Aprile 2024)

 

Allargando lo sguardo anche a quegli atti che non hanno superato la data di scadenza possiamo osservare che ci sono 2 singoli provvedimenti che bloccano l’erogazione di 2,8 miliardi di euro. Nel primo caso a mancare all’appello è un altro atto del ministero dell’ambiente relativo alle modalità di accesso ai crediti d’imposta per gli investimenti nella zona economica speciale unica del mezzogiorno (1,8 miliardi). C’è poi un altro miliardo di competenza del ministero dell’economia riguardante la valorizzazione dei prodotti a marchio Made in Italy.

Gli indicatori della capacità attuativa

L’ufficio per il programma di governo, in collaborazione con la ragioneria generale dello stato, ha elaborato alcuni indicatori interessanti riguardanti l’attività di smaltimento dei decreti attuativi. I dati si riferiscono a quanto fatto nel corso del 2023 dai ministeri con portafoglio. Cioè quelle strutture che hanno anche la possibilità di utilizzare risorse pubbliche del bilancio statale.

Sono due gli indicatori particolarmente interessanti. La capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti si calcola tramite il rapporto tra il numero di provvedimenti emanati entro i termini previsti rispetto al totale di quelli pubblicati nel corso dell’anno. La capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa riguarda invece il rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi riferiti a norme della XVIII legislatura con termine di scadenza antecedente al 2023 e adottati nel corso del 2023 e il totale dei provvedimenti con termine di adozione precedente al 2023.

Considerando il primo indicatore, possiamo osservare che il ministero più efficiente nel 2023 è risultato essere quello della difesa con un valore dell’80%. Seguono il ministero dell’università (75%) e quello dell’istruzione (66,7%). Lacunosi invece il ministero del lavoro (11,1%) e quello del turismo (0%).

Per quanto riguarda invece la capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa i valori più alti sono riportati dal ministero della salute (70%). Seguono il ministero dell’istruzione (57,1%) e quello dell’agricoltura (45,5%). Con specifico riferimento a questo secondo indicatore, sia il ministero della difesa che quello del turismo non avevano provvedimenti da adottare.

Foto: Governo – Licenza

 

San Martino I

 

San Martino I


Nome: San Martino I
Titolo: Papa e martire
Nascita: 600 circa, Todi
Morte: 16 settembre 665, Chersonea, Crimea
Ricorrenza: 13 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
La vita di questo martire del dovere, che con ammirabile eroismo bevette fino all’ultima stilla il calice delle amarezze per la difesa della Chiesa, dovette certamente apparir grande ai suoi contemporanei!

Martino nacque a Todi nell’Umbria e studiò a Roma, ove si rese celebre per il suo sapere non meno che per le sue rare doti e virtù. Era appena stato consacrato sacerdote quando Papa Teodoro lo mandò come nunzio a Costantinopoli per tentare il richiamo dei Monoteliti all’unità della fede. Ma morto pochi anni dopo il Papa (649), Martino fu richiamato a Roma a succedergli.

Egli sali sulla Cattedra Apostolica col dolore di aver lasciato l’Oriente in preda alle eresie ed alle più gravi ribellioni. Onde, per prima cosa convocò il Concilio Lateranense, dove espose al venerando consesso la triste situazione e condannò gli eresiarchi principali: il patriarca Sergio, Paolo e Pirro; inoltre mandò un suo nunzio a Costantinopoli.

I Monoteliti anzichè sottomettersi s’accesero maggiormente di rabbia e tosto inviarono a Roma l’eresiarca Olimpio, coll’incarico di uccidere il Pontefice, o almeno di impadronirsi della sua persona.

Non avendo potuto ottenere il loro scopo, ricorsero a mezzi ancor più diabolici, calunniando il santo Pontefice presso l’imperatore, il quale, già infetto di eresia, fu spinto ad assecondare i loro empi disegni. Costante spedì tosto un secondo nucleo di satelliti che con la violenza e con l’inganno riuscirono a legarlo, e nella stessa notte 8 giugno 654, a imbarcarlo per Costantinopoli.

Colà giunto, dopo lungo e dolorissimo viaggio, fra privazioni e crudeli trattamenti, il santo Pontefice provò con irrefragabili ragioni la sua innocenza : ma invano. Costante tentò di costringerlo a sottoscrivere gli editti già condannati, ma il Papa disprezzando la minaccia, l’esilio e la morte stessa, rispose : « Non possumus ». Allora fu dai magistrati vilmente spogliato delle insegne pontificie, incatenato ed esposto all’infamia per le vie della città, mentre i fedeli gemevano. Fu poi messo in prigione per alcuni mesi, finché il 10 marzo del 655 venne deportato definitivamente in Crimea, per attendervi l’esecuzione della sentenza.

Di là il santo Pontefice scriveva : « Vivo fra le angosce dell’esilio, spogliato di tutto, lontano dalla mia sede; sostento il fragile mio corpo con duro pane, ma ciò non mi importa. Prego continuamente Iddio che, per intercessione dei Ss. Pietro e Paolo, tutti rimangano nella vera fede. Confido nella divina misericordia che chiuderà presto la mia mortale carriera… ». Il Signore esaudì la preghiera del santo pontefice, che morì martire del dovere per la difesa della giustizia e della verità, il 16 settembre del 665, dopo 6 anni di dolorosissimo pontificato.

Il suo corpo venne sepolto provvisoriamente in una cappella della B. Vergine, e poco dopo trasferito a Roma.

PRATICA. Ricordiamo che le sofferenze di questa vita, sopportate con pazienza, ci aumentano i meriti.

PREGHIERA. Dio, che ci allieti ogni anno con la solennità del tuo beato Martino Papa e martire, concedi, propizio, che mentre ne celebriamo la festa ci rallegriamo della sua protezione.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Martino I, papa e martire, che condannò nel Sinodo Lateranense l’eresia monotelita; quando poi l’esarca Calliopa per ordine dell’imperatore Costante II assalì la Basilica Lateranense, fu strappato dalla sua sede e condotto a Costantinopoli, dove giacque prigioniero sotto strettissima sorveglianza; fu infine relegato nel Chersoneso, dove, dopo circa due anni, giunse alla fine delle sue tribolazioni e alla corona eterna.

INPS: canale WhatsApp “INPS per tutti”

INPS: canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS, con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, informa che è operativo il canale INPS per tutti, account WhatsApp ufficiale dell’INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

L’attivazione del canale WhatsApp, che in fase sperimentale ha visto già l’iscrizione di 78.891 utenti, nasce dalla volontà di utilizzare le potenzialità dell’app di messaggistica più diffusa in Italia con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

Il canale “INPS per tutti” propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS).

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni; in particolare:

  • verde per imprese e liberi professionisti,
  • giallo per le informazioni a tema lavoro,
  • arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza,
  • rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità
  • blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

L’iscrizione al canale WhatsApp “INPS per tutti” può avvenire:

  • cliccando sul link di condivisione del canale (https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34, generabile da ciascun iscritto);
  • inquadrando il QR-Code presente in allegato e sui poster affissi  nelle sale dedicate al Ricevimento al pubblico delle sedi territoriali.

  Fonte: INPS

Min.Salute: comunicazioni medico competente – proroga termine di invio dati allegato 3B

Min.Salute: comunicazioni medico competente – proroga termine di invio dati allegato 3B

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

circolare n. 9463 del 27 marzo 2024

Fonte: Min. Salute

Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

ll Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Turismo, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il Decreto 29 febbraio 2024, con le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

In particolare, le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Fonte: Ministero dell’Interno

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 29 febbraio 2024 

Modalita’ e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attivita’ lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1998,
n. 394,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  e,  in  particolare,
l'art. 6-quinquies; 
  Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per  lavoro
dei nomadi digitali e dei lavoratori da  remoto,  di  procedere  alla
definizione delle modalita' e  dei  requisiti  per  il  rilascio  del
permesso  di  soggiorno,  nonche'  delle  categorie   di   lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del  relativo  permesso
di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del  richiedente  e  delle
modalita' necessarie per la  verifica  dell'attivita'  lavorativa  da
svolgere; 
  Considerato  che  la  disciplina  degli  ingressi   di   lavoratori
altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla
normativa  vigente  di  cui  agli  articoli  27-quater  («Ingresso  e
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della  Carta
blu  UE»)  e  27-quinquies  («Ingresso  e  soggiorno  nell'ambito  di
trasferimenti intra-societari») del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  fissa  le  modalita'  e  i  requisiti  per
l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  nonche'  le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del relativo permesso di soggiorno e definisce  i  limiti  minimi  di
reddito del richiedente e le modalita'  necessarie  per  la  verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati
come  stranieri,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente
qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che
consentono  di  lavorare  da  remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta  salva
l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati
dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero», di  seguito  «Testo  unico»,  nel  caso  in  cui  i
lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  primo  periodo,  intendano
svolgere l'attivita'  in  Italia,  l'ingresso  e  il  soggiorno,  per
periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle
quote  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico.  Ai  fini
dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta  giorni
e' comunque necessario il  rilascio  del  visto  di  ingresso  e  del
permesso di soggiorno di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1) «cittadino di un Paese  terzo»,  chiunque  non  sia  cittadino
dell'Unione  ai  sensi  dell'art.  20,  paragrafo  1,  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    2)  «attivita'  lavorativa  altamente  qualificata»,  l'attivita'
svolta dallo straniero in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro
autonomo  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   che
consentono di lavorare da remoto; 
    4)  «lavoratore  da  remoto»,  lo   straniero   che,   attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che  consentono  di  lavorare  da
remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato  o  di  collaborazione
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    5) «impresa  anche  non  residente  nel  territorio  dello  Stato
italiano»,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente  che  esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al  fine  della
produzione o dello scambio di beni o di servizi  avente  sede  legale
anche al di fuori del territorio dello Stato italiano. 
                               Art. 3 
 
           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 
                     e del permesso di soggiorno 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo
unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui  all'art.  1,
del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che: 
    a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
lecite non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 
    b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e
ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il
periodo del soggiorno; 
    c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle
modalita' di sistemazione alloggiativa; 
    d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi
nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade
digitale o lavoratore da remoto; 
    e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la
relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di
uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il
nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto
il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se  il
datore di lavoro o committente residente nel territorio  dello  Stato
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e'  tenuto  a
presentare,  all'atto  della  domanda  di  visto   presso   l'ufficio
diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta  dal
datore di lavoro, corredata da copia di documento  di  riconoscimento
in corso di validita',  che  attesti  l'assenza  di  condanne  a  suo
carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma
5-bis, del  testo  unico.  L'ufficio  diplomatico-consolare  effettua
verifiche a campione sulle dichiarazioni di  cui  al  primo  periodo,
anche mediante la questura competente. 
                               Art. 4 
 
Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  in  favore  dei
  nomadi  digitali  e  dei  lavoratori  da  remoto  non  appartenenti
  all'Unione europea e ai loro familiari 
 
  1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui  all'art.
3, del presente  decreto  e'  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno
secondo  le  modalita'  previste  nel  testo  unico  e  nel  relativo
regolamento di attuazione. 
  2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla
questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto
giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato,  ed  e'
rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata,  di  cui
all'art. 5, comma 8, del citato testo unico. 
  3. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  2  reca  la  dicitura
«nomade digitale -  lavoratore  da  remoto»,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se
permangono le condizioni e i requisiti che  ne  hanno  consentito  il
rilascio. Si applica l'art. 5,  comma  2-ter,  del  testo  unico.  Lo
straniero deve esibire la documentazione presentata al momento  della
richiesta  del  visto  vidimata  dalla   rappresentanza   diplomatica
consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  non  e'  rilasciato  o,  se   gia'
rilasciato, e'  revocato  qualora  vengano  meno  i  requisiti  o  le
condizioni di cui  al  presente  decreto  ovvero  quando  manchino  o
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico.  Il
permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non
sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo
vigenti nell'ordinamento nazionale. 
  5. Il permesso di  soggiorno  non  e'  rilasciato  e  il  visto  di
ingresso e' revocato, se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla
questura  competente,  il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato
condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,
comma 5-bis, del testo unico. 
  6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente  decreto
e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui  all'art.  29,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni
previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del lavoratore. 
  7. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro  o  collaborazione,  anche
con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del
lavoro per le verifiche di competenza. 
                               Art. 5 
 
Modalita'  per  la  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni   di
  carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di  lavoro  o  collaborazione,  alle
competenti sedi territoriali dell'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro
per le verifiche di competenza. 
  2. Nei confronti  degli  stranieri  di  cui  al  presente  decreto,
soggetti  alla  legislazione  sociale  di  un  Paese  terzo,  trovano
applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese  terzo
interessato. 
  3. In  assenza  di  tali  convenzioni,  si  applica  la  disciplina
previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in
relazione alla durata del permesso di soggiorno. 
                               Art. 6 
 
      Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni 
       di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto,  non  appartenenti
all'Unione europea, di cui al presente  decreto,  il  codice  fiscale
viene generato e comunicato dalla questura in sede  di  rilascio  del
permesso  di  soggiorno  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  2. I nomadi  digitali  richiedono  altresi'  l'attribuzione  di  un
numero  di  partita  iva  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'  comunicato  dalla
questura, con modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate. 
  4. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento  nazionale,  si  applicano
gli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli  51  e  seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  5. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle
entrate  ne  da'  comunicazione,  con  modalita'  telematiche,   alla
questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno. 
                               Art. 7 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 29 febbraio 2024 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                       Il Ministro del turismo 
                         Santanche' 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 862
 

Min.Lavoro: settore della distribuzione – aggiornato il costo medio orario del lavoro

Min.Lavoro: settore della distribuzione – aggiornato il costo medio orario del lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha adottato il Decreto Direttoriale n. 23 del 4 aprile 2024, concernente la determinazione costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, è aggiornato a decorrere dai mesi di gennaio e marzo 2024 e gennaio e dicembre 2025.

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Min.Lavoro: rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la data di apertura del sito dedicato alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Tale rapporto, per il biennio 2022-2023, potrà essere redatto, sul sito https://servizi.lavoro.gov.itdal 3 giugno al 15 luglio 2024.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

Fonte: Ministero del Lavoro